Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4949 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4949  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20632/2017 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE  PASQUALE,  con  gli  avvocati  NOME  COGNOME,  NOME
Pollo Poesio
-ricorrente- contro
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato
-controricorrente e ricorrente incidentale- nonché contro
RAGIONE_SOCIALE ECONOMIA FINANZE
-intimato- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE‘Abruzzo n. 87/2017 depositata il 31/01/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2003, l’RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  attribuiva,  ai  sensi  RAGIONE_SOCIALE‘art.  5  del  DPR n.917/1986, nei confronti di NOME COGNOME, in qualità di socio RAGIONE_SOCIALEa società “RAGIONE_SOCIALE“, un maggior reddito di partecipazione.
1.1. La rettifica traeva origine dall’avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2003, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società partecipata, con  il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Ufficio di Casoria (NA), recuperava  a  tassazione  costi  indeducibili  e  conseguentemente accertava un maggior reddito d’impresa.
1.2. Gli avvisi d’accertamento emessi a carico RAGIONE_SOCIALEa società partecipata e dei soci si fondavano sui rilievi contenuti nel PVC n. redatto in data 30/06/2006 dai militari RAGIONE_SOCIALEa G.d.F. di Avezzano, a conclusione di una verifica fiscale generale eseguita a carico RAGIONE_SOCIALEa predetta società partecipata, riguardante gli anni d’imposta 2003, 2004 e 2005.
Il  socio  NOME COGNOME impugnava l’avviso di accertamento emesso  nei  propri  confronti,  ma  le  ragioni  del  contribuente  non trovavano conforto nei giudizi di merito.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR RAGIONE_SOCIALE‘Abruzzo indicata in epigrafe ricorre il contribuente con unico motivo.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con  controricorso  e ricorso incidentale sorretto da unico motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva che il ricorso proposto nei confronti del RAGIONE_SOCIALE è inammissibile, sia in quanto intimato non parte del giudizio di appello (Cass., Sez. V, 18 febbraio 2021, n. 4329; Cass., Sez. II, 16 gennaio 2012, n. 520), sia in quanto la legittimazione in tema di contenzioso tributario spetta esclusivamente all’RAGIONE_SOCIALE per i procedimenti introdotti successivamente al 10 gennaio 2001 (Cass., Sez. V, 6 dicembre 2017, n. 29183).
Con l’unico motivo di ricorso principale, NOME COGNOME deduce la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 54, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, in relazione all’art.  360,  n.  3,  c.p.c.,  nonché  insufficiente  e  contraddittoria
motivazione, in relazione all’art. 360, n. 5) c.p.c.,  dolendosi RAGIONE_SOCIALEa conferma RAGIONE_SOCIALEa ripresa a tassazione RAGIONE_SOCIALE‘importo di euro 97.000,00, oltre iva, relativo alla pelatrice a rulli  Sormac,  che  sarebbe erroneamente fondata su una ‘ presunzione di presunzione ‘ .
Con  l’unico motivo  di ricorso incidentale  l’Amministrazione denuncia,  in  relazione  all’art.  360,  primo  comma  n.  4  c.p.c.,  la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 del D. Lgs. 546/1992, per mancato rispetto del principio del litisconsorzio necessario.
Il motivo di ricorso incidentale, da esaminarsi preliminarmente in ragione  RAGIONE_SOCIALEa  sua  potenziale  decisività,  è  fondato,  osservandosi peraltro che con esso si deduce questione comunque rilevabile ex officio da questa Corte.
A tale riguardo va rilevato che, nel presente giudizio, l’intervenuta celebrazione dei gradi di merito del processo, relativo alla contestazione  RAGIONE_SOCIALE‘avviso  di  accertamento  attinente  al  reddito  di partecipazione  ad  una  società  di  persone,  esclusivamente  nei confronti di  un  socio, risulta pacifica e non  richiede  ulteriori accertamenti di fatto.
6 . E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui l’unitarietà RAGIONE_SOCIALE‘accertamento che è alla base RAGIONE_SOCIALEa rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali, sicché tutti questi soggetti devono essere parte RAGIONE_SOCIALEo stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (cfr., per tutte, Cass., Sez. U, 2008, n. 14815).
Siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria  del  o  dei  ricorrenti,  bensì  gli  elementi  comuni  RAGIONE_SOCIALEa fattispecie costitutiva RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario “originario”.
Ne deriva che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (cfr., altresì, da ultimo, Cass., ord., 28 febbraio 2018, n. 4580; Cass., ord., 22 gennaio 2018, n. 1472).
Va pertanto ribadito il principio di diritto che «Nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23261 del 27/09/2018; conformi, Cass., n. 14387/2014 e n. 24025/2018; Cass. n. 28729/2021).
9 . Da tanto discende un vizio genetico di nullità RAGIONE_SOCIALE‘intero processo, che importa il rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa innanzi al giudice di primo grado.
In conclusione, inammissibile il ricorso nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, senza provvedimenti in merito alle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva, in accoglimento del ricorso incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE , va dichiarata la nullità RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio di merito, con cassazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza e rimessione RAGIONE_SOCIALE parti avanti al giudice di primo grado. Ogni altra questione risulta assorbita.
P.Q.M.
La Corte,
in accoglimento del ricorso incidentale, dichiara la nullità RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio, ogni altra questione risultando assorbita; cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado d ell’Aquila ,  in  diversa  composizione,  alla quale demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 18/02/2025.