Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16026 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16026 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/06/2024
Irpef 2008 -accertamento -Società di persone – non operativa – società e soci – litisconsorzio necessario -violazione -conseguenze
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1799/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
COGNOME, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO del foro di Agrigento, che ha indicato recapito PEC, avendo il controricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, al INDIRIZZO in Canicattì (INDIRIZZO);
-controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
RAGIONE_SOCIALEia n. 5736/14/2021, depositata in data 16 giugno 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
L ‘RAGIONE_SOCIALE istituiva il contraddittorio e all’esito, ritenuta applicabile la disciplina RAGIONE_SOCIALE società non operative, notificava alla RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, ai fini RAGIONE_SOCIALE Imposte Dirette, dell’Iva e dell’Irap, l’avviso di acce rtamento avente ad oggetto l’anno 2008, mediante il quale contestava alla società un reddito imponibile di Euro 198.451,00. Ai soci, ciascuno nella misura del 50%, COGNOME NOME e l’odierna controricorrente, erano notificati separati atti impositivi relativi al reddito di partecipazione ritenuto conseguito. L’avviso di accertamento indirizzato a NOME AVV_NOTAIO ai fini Irpef, recante n. NUMERO_DOCUMENTO/P_IVA, è oggetto del presente giudizio.
La contribuente impugnava l’atto impositivo emesso nei suoi confronti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, proponendo censure procedimentali e di merito, in relazione al preteso reddito accertato nei confronti della società e nei suoi a titolo personale. La CTP riteneva infondate le critiche proposte dalla contribuente e rigettava il suo ricorso.
NOME COGNOME spiegava appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALEia. La CTR riteneva che risultasse provata l’oggettiva impossibilità, da parte della società, di avviare l’attività produttiva conseguendo dei ricavi, non avendo potuto riscuotere parte di un contributo pubblico, e pertanto riformava la decisione adottata dalla CTP ed annullava l’avviso di accertamento.
Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a due motivi di impugnazione. La contribuente resiste mediante controricorso e propone, altresì, un motivo di ricorso incidentale.
Il 3/5/2024 la difesa erariale ha depositato memoria ex art. 380bis comma 1 cod. proc. civ. chiedendo l’accoglimento del ricorso, in conformità alle decisioni della Corte di Cassazione, nn. 3310/2024 e 3088/2024.
Considerato che:
Con il suo primo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE contesta la violazione degli artt. 14, 29 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e degli artt. 101, 102, 112, 157 e 159, cod. proc. civ., nonché dell’art. 111 Cost., conseguendone la nullità della decisione impugnata, per avere la CTR pronunciato in violazione RAGIONE_SOCIALE regole del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci.
Mediante il secondo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 30, commi 1 e 4 bis , della legge n. 724 del 1994, e dell’art. 2697 cod. civ., in cui è incorsa la CTR per aver erroneamente ritenuto che la società abbia provato la ricorrenza di cause oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, operando riferimento all’ omessa percezione di un’ultima parte di un finanziamen to pubblico.
Con il suo motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione o falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 cod. civ. «per omessa e/o ins ufficiente motivazione della sentenza gravata in merito all’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento … per difetto di legittimazione attiva, quale conseguenza del difetto di sottoscrizione» (controric., p. XII).
Con il suo primo mezzo di impugnazione l’Amministrazione finanziaria lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE regole del litisconsorzio necessario tra la società di persone ed i soci. La critica attiene a questione molto nota e ricorrente ed è esposta con chiarezza, riguardando problematica di puro diritto. La censura proposta, pertanto, supera le contestazioni di inammissibilità avanzate dalla controricorrente.
Occorre in proposito preliminarmente ricordare che all’epoca dei fatti per cui è causa la RAGIONE_SOCIALE era una società di persone
con il capitale ripartito, nella misura del 50% ciascuno, tra i coniugi NOME COGNOME ed NOME COGNOME.
4.1. Questa Corte regolatrice ha ripetutamente statuito, anche pronunciando a Sezioni Unite, che « in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone e RAGIONE_SOCIALE associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art.1 4 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio» (Cass., Sez. U., 4/6/2008 n. 14815; conf., tra le tante, Cass. 25/6/2018 n. 16730). Ne consegue che «in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento del maggior reddito RAGIONE_SOCIALE società di persone e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci, in difetto del quale la sentenza, anche di appello, è affetta da radicale
nullità ed il procedimento deve essere rinviato al giudice di primo grado» (Cass. 22/1/2018 n. 1472).
4.2. Invero questa Corte di legittimità non ha mancato di precisare che «nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, la violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci determina la rimessione della causa al primo giudice che, tuttavia, non è necessaria ove in sede di legittimità possa disporsi la ricomposizione del contraddittorio mediante la riunione; ciò si verifica quando, oltre a sussistere la piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e RAGIONE_SOCIALE difese processuali svolte dalle stesse, la complessiva fattispecie sia caratterizzata da: identità oggettiva quanto a ‘causa petendi’ dei ricorsi; simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; identità sostanziale RAGIONE_SOCIALE decisioni adottate da tali giudici» (Cass. 24/2/2022 n. 6073).
Nella specie, pacifica la mancata partecipazione della società e dell’altro socio (COGNOME NOME) ai gradi di merito, non può farsi luogo, in questa sede, alla riunione dei processi relativi alla società ed all’altro socio in quanto i rispettivi ricorsi per cassazione (NN.RR.GG. 2125/2022 e 2134/2022) sono già stati decisi con ordinanze dichiarative della nullità degli interi giudizi con rimessione alla CTP di Agrigento (ord. nn. 3110/2024 e 3088/2024).
Ne discende che deve dichiararsi la nullità dell’intero giudizio con rimessione della causa al giudice di primo grado, perché possa procedere alla trattazione unitaria del processo con tutti i
litisconsorti. Il secondo strumento di impugnazione, ed il ricorso incidentale introdotto dalla contribuente, rimangono assorbiti.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, assorbiti il secondo ed il ricorso incidentale, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto dichiarando la nullità dell’intero giudizio, e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio nel rispetto RAGIONE_SOCIALE regole del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 maggio 2024.