Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/01/2026
Oggetto : Società di persone – Avvisi di accertamento IRAP ed IVA (società) ed IRPEF (socio) -Litisconsorzio necessario soci e società – Nel giudizio di cassazione Necessità
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 1475/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al r icorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del primo;
-ricorrente-
controricorrente incidentale -contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente-
ricorrente incidentale -e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione Staccata di Foggia, n. 2635/27/2015, depositata in data 9 dicembre 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti della società ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, esercente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale rideterminava induttivamente, per l’anno 20 03, il reddito di impresa ai fini IRAP ed IVA.
L’Ufficio emetteva, quindi, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale veniva imputato , ai sensi dell’art. 5 t.u.i.r., a NOME, nella sua veste di socia al 50% della detta società, e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l’anno 2003, il maggior reddito di partecipazione.
La socia proponeva innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Foggia due distinti ricorsi avverso i detti atti, uno in nome e per conto della società, l’altro in nome e per conto proprio, deducendo il vizio di motivazione degli atti e l’infondatezza della pretesa tributaria.
L’Ufficio si costituiva eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso avverso l’avviso di accertamento societario, in quanto proposto da soggetto privo della relativa legittimazione ad impugnandum .
La CTP foggiana, riuniti i ricorsi, dichiarava inammissibile quello proposto avverso l’avviso societario ed accoglieva l’impugnativa spiccata contro l’avviso personale.
L’Ufficio interponeva gravame alla Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione Staccata di Foggia, eccependo, in via preliminare, la violazione dell’art. 14 d.lgs. 546/1992 in quanto, trattandosi di società di persone, sussisteva il litisconsorzio necessario tra società e soci.
La contribuente si costituiva spiegando appello incidentale avverso la sentenza della CTP nella parte in cui era stata dichiarata inammissibile l’impugnativa proposta avverso l’avviso societario.
La CTR accoglieva l’eccezione preliminare dell’Ufficio, rimettendo le parti al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società e dell’altra socia NOME COGNOME.
Riassunto il giudizio, la CTP ordinava alla contribuente l’integrazione del contraddittorio; la società e l’altra socia , raggiunte dalla notifica del ricorso, rimanevano contumaci.
La CTP dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla COGNOME avverso l’avviso societario per difetto di legitimatio ad processum ed annullava l’avviso personale della socia, non ritenendo sufficientemente motivato il ricarico del 193,88% operato dall’Ufficio.
Avverso detta sentenza proponeva appello (rubricato al n.r.g. 3908/2015) la contribuente con atto notificato anche a NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante della società. L’Ufficio si costituiva spiegando gravame incidentale.
Nelle more l’agente della riscossione aveva notificato a NOME la cartella di pagamento n. 043201100047045 contenente l’iscrizione a ruolo di IVA ed IRAP per l’anno 2003.
La contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Foggia deducendo: a) l’inesistenza della notifica della cartella; b) l’invalidità della sottoscrizione dell’atto; c) l’omessa compilazione della relata di notifica.
La CTP accoglieva il ricorso con sentenza n. 24/7/2012.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE proponeva appello (rubricato al n.r.g. 2345/2012) avverso la detta sentenza.
L’ADE si costituiva spiegando gravame incidentale per la mancata declaratoria di difetto di legittimazione passiva della comparente in relazione alle eccezioni sollevate dalla contribuente in merito alla notifica ed alla regolarità della cartella opposta.
La contribuente si costituiva contestando l’appello principale e, successivamente, chiedeva la riunione del giudizio a quello pendente al n.r.g. 3908/2015.
La CTR riuniva i due giudizi e, con sentenza n. 2635/2015, rigettava l’appello proposto dalla contribuente (rubricato al n.r.g. 3908/2015), assorbito quello incidentale dell’Ufficio: riteneva corretta la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dalla socia avverso l’avviso societario e, per effetto del la definitività dell’accertamento del maggior reddito d’impresa, automatica l’imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi.
Accoglieva, invece, l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (rubricato al n.r.g. 2345/2012): riteneva valida la notifica della cartella, effettuata direttamente dal concessionario a mezzo posta, nonché irrilevante la mancata sottoscrizione della cartella da parte del legale rappresentante dell’agente della riscossione (sottoscrizione non prevista da alcuna norma).
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione la contribuente affidandosi a sette motivi.
L’ RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a tre motivi.
La contribuente ha depositato controricorso.
Il giudizio è stato, quindi, fissato per l ‘adunanza camerale del l’11 dicembre 2025.
La ricorrente principale, in data 27 novembre 2025, ha depositato memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ., chiedendo l’applicazione della normativa sopravvenuta in materia di sanzioni (d.lgs. n. 87/2024).
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso principale la contribuente deduce la «illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 (recante il Testo Unico RAGIONE_SOCIALE
Imposte sui Redditi -di seguito, anche più semplicemente ‘il T.U.I.R.’), dell’art. 40 del D.P.R. n. 600/1973, dell’art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992, degli artt. 99, 100, 101, 102 e 112 del c.p.c. nonché degli artt. 24 e 53 della Costituzione (in relazione a ll’art. 360, n. 4, c.p.c. nonché all’art. 62 del D.Lgs. n. 546/1992)». Censura la decisione della CTR nella parte in cui ha confermato la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dalla contribuente, quale socia, avverso l’avviso di accertamento societario.
Con il secondo motivo afferma la «illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 5 del D.P.R. n. 917/1986, dell’art. 40 del D.P.R. n. 600/1973, dell’art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992, degli artt. 99, 100, 101, 102 e 112 del c.p.c. nonché degli artt. 24 e 53 della Costituzione (in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. nonché all’art. 62 del D.Lgs. n. 546/1992)». Ripropone sostanzialmente la medesima censura svolta con il primo motivo sotto la diversa prospettiva della violazione di legge.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce la «nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, illogicità manifesta e irriducibile contraddittorietà ex art. 36, comma 2, n. 4 D.Lgs. 546/1992 e art. 132 c.p.c. e omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. nonché all’art. 62 del D.Lgs. n. 546/1992».
Con il quarto motivo lamenta la «illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’ art. art. 5 del D.P.R. n. 917/1986, dell’art. 40 del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2909 c.c. (in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. nonché dell’art. 62 del D.Lgs. n. 546/1992) » avendo la CTR erroneamente affermato che la definitività dell’avviso di accertamento societario comporti la definitività di quello personale.
Con il quinto motivo la contribuente deduce la «illegittimità e nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione ex art. 36, comma 2, n. 4 D.Lgs. 546/1992 e art. 132 c.p.c. nonché per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4
c.p.c. nonché all’art. 62 del D.Lgs. n. 546/1992 » nell’ipotesi in cui l’impugnata sentenza debba essere interpretata come volta ad accogliere l’appello incidentale dell’Ufficio.
Con il sesto motivo la ricorrente deduce la «illegittimità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c. e all’art. 62 del D.Lgs. n. 546/1992 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», ovvero le circostanze di fatto dedotte a disconoscimento del fondamento della pretesa tributaria, sempre nell’ipotesi in cui l’impugnata sentenza debba essere interpretata come volta ad accogliere l’appello incidentale dell’Ufficio.
Con il settimo (ed ultimo) motivo la contribuente deduce la «illegittimità sopravvenuta RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate -artt. 1 comma 2, 6 commi 1, 4 e 5, art. 5 co. 4, art. 8 co. 1 del D.Lgs. 471/97 e artt. 3, 7 co.4 e 12 del D.Lgs. 472/1997, in relazione al l’art. 360 n. 3 c.p.c.. Ricalcolo RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate in applicazione del favore rei». Chiede l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni nella misura più favorevole introdotta dal d.lgs. 158/2015.
Con il primo motivo di ricorso incidentale l’Ufficio deduce la «violazione dell’art. 36, 2°c. n. 4 Dlgs n. 546/92 (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.)» per avere la CTR erroneamente dichiarato assorbito l’appello incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo lamenta la «violazione dell’art. 5 TUIR -Violazione dell’art. 21 Dlgs. n. 546/92 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.)» per non avere la CTR dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accert amento personale, nella parte in cui si fondava su vizi dell’avviso societario.
Con il terzo motivo l’Ufficio deduce la «violazione dell’art. 36, 2°c. n. 4 Dlgs. n. 546/92 (in relazione all’art. 350 n. 3 c.p.c.)» per avere la CTR fatto riferimento a diversa fattispecie quando ha parlato di ‘ricorsi presentati da NOME avverso l’avviso di accertamento societario’ e di ‘inammissibilità del ricorso proposto da NOME avverso l’avviso di accertamento societario’, non
avendo la NOME presentato, nel presente giudizio, alcun ricorso avverso l’avviso societario.
11. La Corte, preliminarmente, rileva che il ricorso principale non è stato notificato all’agente della riscossione RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE), parte del giudizio, per aver proposto l’ appello avverso la sentenza n. 24/2012 della CTP di Foggia, né alla società ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ ed alla socia NOME COGNOME. Parimenti il ricorso incidentale non è stato notificato alla società ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ ed alla socia NOME COGNOME.
Trattandosi di litisconsorzio necessario ‘processuale’ (v. Cass. 29/03/2019, n. 8790), va applicato l’art. 331 cod. proc. civ. con ordine alle ricorrenti di provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi.
Va, pertanto, disposto il rinvio a nuovo ruolo, con ordine alla ricorrente principale di notificare il ricorso a ll’agente della riscossione, alla socia NOME COGNOME ed alla società ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ , nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, nonché alla ricorrente incidentale di notificare il controricorso contenente il ricorso incidentale alla socia NOME COGNOME ed alla società alla società ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
La Corte rinvia il giudizio a nuovo ruolo; ordina alla ricorrente principale di notificare il ricorso all’agente della riscossione, a NOME COGNOME ed alla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ , nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, nonché alla ricorrente incidentale di notificare il controricorso contenente il ricorso incidentale a NOME COGNOME ed alla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ , nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del l’11 dicembre 2025.
Il Presidente
NOME Giudicepietro