Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 321 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 321 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/01/2026
AVV_NOTAIO
IRPEF
2009/2010
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12014/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE); COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE); COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE)
-intimati –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 476/2019 depositata in data 24 gennaio 2019.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
Lette le conclusioni scritte depositate dal Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE accertava, a carico della società RAGIONE_SOCIALE, ricavi non dichiarati per un ammontare di euro 48.939,00 (per l’anno d’imposta 2009) e di euro 48.189,00 (per l’anno d’imposta 2010). In particolare, attraverso l’esame dei dati rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE studio di settore nonché di quelli indicati nelle dichiarazioni fiscali relative agli anni d’imposta dal 2006 al 2010, l’Ufficio riscontrava, in contrasto con i criteri della ragionevolezza e della economicità della gestione, una scarsa redditività dell’attività esercitata dall’impresa. Pertanto, sulla base dei redditi societari, l’Ufficio emetteva nei confronti dei soci COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ulteriori avvisi di accertamento ai fini IRPEF, i quali erano direttamente collegati e conseguenti a quelli emessi nei confronti della società.
Avverso gli avvisi di accertamento nn. TF9010306452, TF9010306470, TF9010306483, TF9010306486 e TF9010306492, i contribuenti proponevano distinti ricorsi dinanzi la C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 819/2015, previa riunione dei ricorsi proposti dai contribuenti, li accoglieva, rinviando al precedente accoglimento del ricorso della RAGIONE_SOCIALE in ordine alla medesima vicenda accertativa.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. della Campania, chiedendo la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., stante la natura unica del rapporto giuridico di imposta sottostante ed il carattere unitario dell’accertamento, che riverbera i propri effetti direttamente nei confronti dei due soci della società contribuente in relazione alla loro quota di partecipazione al capitale sociale; i contribuenti si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
La C.t.r. adita, con sentenza n. 476/2019, depositata in data 24 gennaio 2019, rigettava l’appello dell’Ufficio.
Avverso tale pronuncia , l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. I contribuenti non hanno resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 14 D. Lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha fatto applicazione del principio secondo cui, in tema di contenzioso tributario, l’unitarietà dell’accertamento (posta alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone e di quelle dei singoli soci) comporta la configurabilità di un litisconsorzio necessario originario tra soci e società, con il conseguente obbligo per il giudice di procedere all’integrazione del contraddittorio, pena la nullità assoluta dell’intero processo nonché della sentenza conclusiva RAGIONE_SOCIALE stesso.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 12, comma 7, della L. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha considerato che, differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale non pone in capo all’Amministrazione finanziaria che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. 600/1973, nonché dell’art. 2729 c.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
3, c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha considerato che, nella presente fattispecie, pur in presenza di una contabilità regolarmente tenuta, l’accertamento analitico -induttivo del reddito d’impresa era stato legittimato dalla anti-economicità di gestione, consistente nel fatto che la società contribuente aveva dichiarato, per più anni d’imposta, ingenti perdite ed un’ampia divaricazione tra costi e ricavi, così assumendo una condotta commerciale anomala e irragionevole di per sé e da sola sufficiente a giustificare una rettifica della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera d), in assenza peraltro di qualsiasi prova contraria offerta dalla società al fine di dimostrare l’effettività e la realtà RAGIONE_SOCIALE perdite subite.
2. Il primo motivo di ricorso proposto è fondato.
Invero, questa Corte ha avuto modo di evidenziare che: «In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone e RAGIONE_SOCIALE associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 nonché dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicché tutti questi soggetti devono essere parte RAGIONE_SOCIALE stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi» (Cass. n. 36325/2022, Cass. n. 32998/2021, Cass. n. 23762/2013 e Cass. n. 14815/2008).
2.1. Va, poi, considerato che l’accertamento di un maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d’impugnazione, la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti dei relativi soci. Tuttavia, qualora l’RAGIONE_SOCIALE
abbia contestualmente proceduto all’accertamento di IVA e di altre imposte IRAP e IRPEF, fondato su elementi in parte comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del ‘ simultaneus processus ‘, attesa l’inscindibilità RAGIONE_SOCIALE due situazioni e l’esigenza, alla luce dell’art. 111 Cost., di evitare decisioni irragionevolmente contrastanti (Cass. n. 6303/2018 e Cass. n. 21340/2015).
2.2. Ancora, con un recente arresto (Cass. 23/04/2025, n. 10550), si è sostenuto che, anche per l’IRAP e l’IVA trova applicazione il principio per cui l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci, comporta la configurabilità di un litisconsorzio necessario: da un lato, l’IRAP è imputata per trasparenza ai singoli soci e, dall’altro, in tema di IVA, pur non ponendosi un problema di litisconsorzio, sorge la necessità del simultaneus processus per l’inscindibilità RAGIONE_SOCIALE situazioni in ipotesi di accertamento ai fini anche di altre imposte, fondato sugli stessi fatti o su elementi comuni e contestualmente contestato, con un unico atto, dall’Ufficio.
Quindi, il principio si fonda sulla struttura stessa dell’imputazione dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone, prevista dall’art. 5 del D.P.R. n. 917/1986, in base alla quale i redditi prodotti dalla società sono imputati a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dall’effettiva percezione. Tale meccanismo determina un rapporto giuridico d’imposta unitario e inscindibile, che non può essere deciso in maniera difforme per la società e per i singoli soci.
2.3. Orbene, non può che rilevarsi la nullità dell’intero giudizio qui in discussione per violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt. 101 cod. proc. civ., 111, secondo comma, Cost. e 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non essendo stati evocati in giudizio, sia in primo che in
secondo grado, né i restanti soci (oltre l’odierna controricorrente) della società di persone di cui è stato accertato il maggior reddito di impresa, né la stessa società.
Come, infatti, affermato dalla Procura Generale nella propria requisitoria scritta, il giudizio, introdotto dai soci di una società di persone, si è svolto senza la necessaria partecipazione della società; i due gradi del giudizio di merito avrebbero dovuto quindi svolgersi con la partecipazione necessaria di quest’ultima, costituendo principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui, nel processo tributario, la controversia relativa alla fondatezza di una pretesa impositiva nei confronti dei soci di una società di persone comporta il litisconsorzio necessario della società. La mancata integrazione del contraddittorio, prescritta dall’articolo 14, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, comporta che il giudizio celebrato senza la partecipazione dei litisconsorti necessari debba ritenersi affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio.
Di poi va chiarito che, sebbene nell’odierna camera di consiglio venga chiamata anche la causa riguardante gli accertamenti nei confronti della società per i medesimi anni di imposta, non può disporsi la ricomposizione del contraddittorio mediante la riunione e ciò perché le cause in grado di appello non sono state trattate nella medesima udienza.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento dei restanti.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, il giudizio va dichiarato integralmente nullo, il che travolge le sentenze di entrambi i gradi di giudizio con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio, per l’ulteriore trattazione e per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri; dichiara la nullità del giudizio e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGIONE_SOCIALE, la quale provvederà a regolare le spese di giudizio.
Così deciso in Roma il 4 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME