Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10636 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10636 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 466/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in Limatola, INDIRIZZO NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME tutti rappresentati e difesi dall’Avvocato NOME COGNOME elettivamente domiciliati presso lo studio legale RAGIONE_SOCIALE in Roma, INDIRIZZO
-ricorrenti –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore .
-intimata –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 4111/2017, depositata in data 8 maggio 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2025 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
1. Con separati ricorsi alla C.t.p. di Benevento i ricorrenti di cui in epigrafe impugnavano gli avvisi di accertamento, afferenti all’anno di imposta 2010, notificati il 10 novembre 2014, con cui la direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Benevento
Avv. Acc. IRPEF 2010
accertava in capo alla società in capo alla società RAGIONE_SOCIALE, ai fini dell’IRPEF da imputare ai soci, un maggior imponibile di € 184.532,00 e, ai fini IRAP, un maggior valore della produzione di pari valore nonché, infine, ai fini IVA un maggior volume d’affari per € 179.030,00, con IVA (20%) pari ad € 35.806,00, oltre sanzioni; in capo al socio NOME, un reddito di partecipazione di € 55.360,00, a fronte degli € 1.250,00 dichiarati, pure con conseguenti imposte e sanzioni.
La RAGIONE_SOCIALE di Benevento, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 704/01/2015, accoglieva parzialmente sia il ricorso della società, determinando i ricavi non dichiarati in € 184.532,00 ed i costi in € 116.775,27, sia il conseguente ricorso del socio.
Contro tale sentenza proponevano appello i contribuenti, dinanzi la C.t.r. della Campania, in relazione al mancato riconoscimento di alcuni errori nelle determinazioni compiute dall’Ufficio; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 4141/49/2017, depositata in data 8 maggio 2017, la C.t.r. adita rigettava il gravame dei contribuenti.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi mentre l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 febbraio 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, cosi rubricato: «Nullità della sentenza per violazione dell’art. 14 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.» i contribuenti lamentano l’ error in iudicando e l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato un litisconsorzio tributario necessario.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, cosi rubricato: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: violazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e contestuale violazione e falsa applicazione degli artt. 36 D.lgs. n. 546/1992, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., quindi carenza di motivazione e nullità della sentenza» i contribuenti lamentano l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha motivato in maniera soltanto apparente con riferimento al mancato riconoscimento tra i componenti negativi delle rimanenze iniziali per 103.200,00, rinviando a quanto statuito dal Giudice di primo grado.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, cosi rubricato: « Error in procedendo -Nullità della sentenza per omessa pronuncia -Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» i contribuenti lamentano l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., nell’affermare di condividere quanto statuito dal Giudice di primo grado, non ha valutato quanto prospettato e documentato dai contribuenti.
Il primo motivo di ricorso proposto è fondato (la questione, peraltro, è rilevabile ) attesa la natura di società di persone del contribuente e l’avvenuta ripresa anche ai fini delle imposte dirette (v. con riguardo specificamente all’Irap: Sez. U n. 13452 del 29/05/2017).
2.1. Occorre infatti evidenziare che secondo l’orientamento di questa Corte (Cass.07/06/2022, n. 18309), in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta
che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Sez. U, n. 14815 del 04/06/2008; conformi Cass. n. 11459 del 2009; Cass. n. 13073 del 2012; Cass. n. 1047 del 2013, n. 1047; Cass. n. 27337 del 2014; Cass. 21340 del 2015; Cass. n. 15566 del 2016; Cass. n. 16730 del 25/06/2018).
2.2. Ebbene, risulta ex actis, che la società RAGIONE_SOCIALEdi persone era formata anche da NOME COGNOME e NOME COGNOME e che costoro non risultano evocate nei giudizi di merito, laddove il ricorso originario era stato proposto dalla società e dal socio.
Pertanto, le parti vanno rimesse innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento – cui demanda anche di provvedere sulle spese per l’integrazione del contraddittorio.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rimette alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento cui demanda anche di provvedere sulle spese.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2025.