Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33466 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 33466 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10498/2020 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania sez. staccata di Salerno n. 2010/2/2019, depositata il 7 marzo 2019.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 4 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Udito l’AVV_NOTAIO per l’RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Oggetto:
Accertamento
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, in esito alla mancata risposta a ll’invito ad esibire le scritture ed i documenti contabili, emetteva, nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, avviso di accertamento per Iva, Irpef e Irap per l’anno 2011 per il maggior reddito d’impresa accertato in via induttiva.
La contribuente, rimasta senza esito l’istanza di accer tamento con adesione, impugnava l’avviso innanzi alla CTP di Salerno, che rige ttava il ricorso.
La sentenza era riformata dalla CTR in epigrafe, secondo la quale andavano riconosciute le spese per il personale, quale costo dichiarato al quadro RG 15 della dichiarazione Unica; escludeva, inoltre, che non vi fosse stata risposta all’i nvito da parte della contribuente, attese le richieste inviate dal contribuente, ma non accolte dall’Amministrazione, per la consegna di documentazione.
L’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso con due motivi. La società è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 109, comma 4, tuir e 2697 c.c. per aver la CTR riconosciuto i costi per il personale in base al mero appostamento nell’apposito quadro dell a dichiarazione e pur in assenza di ogni documentazione a sostegno della spesa, rimasta carente per certezza e precisione.
Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 32, quarto e quinto comm a, d.P.R. n. 600 del 1973 per aver la CTR ritenuto utilizzabili documenti prodotti solo successivamente all’invito, neppure avendo la parte dimostrato di non aver potuto adempiere per causa ad essa non imputabile.
Rileva, inoltre, che le richieste di incontro asseritamente rivolte per la produzione di documentazione erano successive alla emissione dell’avviso perché relative alla richiesta, successiva, di attivare il procedimento di accertamento con adesione e che, in ogni caso, la documentazione inviata a mezzo mail non includeva le fatture di acquisto.
In via pregiudiziale va esaminata l’integrità del contraddittorio, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio .
3.1. Secondo l’orientamento di questa Corte, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone e RAGIONE_SOCIALE associazioni di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse, nonché della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicché tutti questi soggetti devono essere parte AVV_NOTAIO stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi.
La controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.
Ne deriva che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di
tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Sez. U, n. 14815 del 2008; conformi Cass. n. 11459 del 2009; Cass. n. 13073 del 2012; Cass. n. 1047 del 2013, n. 1047; Cass. n. 27337 del 2014; Cass. 21340 del 2015; Cass. n. 15566 del 2016).
3.2. Orbene, nella vicenda in esame l’avviso è stata emesso nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE e il ricorso è stato proposto esclusivamente dalla società stessa, senza che al giudizio di primo grado (né all’appello) risultino aver partecipato i soci (di cui, comunque, non risulta né il numero, né l’esatto nominativo) .
Ne deriva che il rapporto processuale si è sviluppato, sin dall’inizio, in violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 .
La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno in diversa composizione, per la celebrazione del giudizio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
Il giudice del rinvio, che provvederà anche sulle spese di legittimità, dovrà disporre, effettuate le opportune verifiche, l’integrazione del contraddittorio, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 14.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia la causa davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Deciso in Roma, il 4 ottobre 2023