Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28027 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28027 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/10/2024
Irpef, Irap -società personelitisconsorzio necessario
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27991/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO ed NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, INDIRIZZO,
-ricorrenti –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, n. 4014/2016, depositata il 02/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con un primo avviso di accertamento, notificato il 27 dicembre 2012, l’Ufficio , per l’anno di imposta 200 7, contestava alla RAGIONE_SOCIALE, cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese il 1° dicembre 2009, di cui NOME COGNOME era socio al 50 per cento, un maggior reddito imponibile, da imputarsi per trasparenza ai soci ex art. 5 t.u.i.r. ed un maggiore volume della produzione. Con separato e conseguente avviso di accertamento l’Ufficio rettificava ai fini Irpef il reddito del contribuente.
Il contribuente impugnava innanzi alla C.t.p. i due avvisi di accertamento al medesimo notificati, ovvero, l’avviso societario e l’avviso personale.
La C.t.p., rigettava il ricorso, con sentenza confermata in appello dalla C.t.r.
Avverso detta ultima propone ricorso per cassazione NOME COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso .
Il contribuente ha depositato memoria e successivamente copia dell’ordinanza n. 83 87 del 2024 di questa Corte.
Considerato che:
Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’ art. 112 cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sul merito della questione controversa ovvero l’infondatezza ed erroneità degli atti impositivi -e per aver erroneamente ritenuto che, richiamando le conclusioni rassegate dal P.M. nella richiesta di archiviazione del procedimento penale avviato per i medesimi fatti,
avesse inteso chiederne l’applicazione diretta che la RAGIONE_SOCIALE aveva escluso.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione, all’art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , la violazione falsa applicazione dell’art. 2. d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 e dell’art. 2495 cod. civ.
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la disposizione che posticipa ai fini fiscali di un quinquennio gli effetti della cancellazione della società sia suscettibile di applicazione retroattiva.
Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
Censura la sentenza impugnata quanto al capo relativo alle spese.
Deve rilevarsi, in via preliminare, il difetto di litisconsorzio necessario tra tutti i soci della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data antecedente alla notifica dei due atti impositivi.
4.1. L’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone di cui all’art. 5 t.u.i.r. e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario, proposto anche avverso un solo avviso di rettifica da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci e impone che siano tutti parte dello stesso procedimento, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; da ciò consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992 e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio, salvo che i soci prospettino questioni personali (Cass. Sez. U, 04/06/2008, n. 14815;
Cass. 11/06/2018, n. 15116). Detta ultima condizione non sussiste nel caso in esame in cui il socio si duole anche dell’accertamento dei redditi in capo alla società.
4.2. Il principio secondo cui in virtù dell’unitarietà dell’accertamento sussiste litisconsorzio necessario tra soci e società di persone, opera anche ove quest’ultima si estingua per effetto della cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, atteso che, a seguito di tale evento, i soci succedono nella posizione processuale dell’ente estinto, venendosi a determinare, tra di essi, una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (Cass. 14/03/2018, n. 6285).
4.3. Gli stessi principi operano anche con riferimento a all’Irap dovuta da una società di persone (Cass., Sez. U., 29/05/2017, n. 13452; Cass., Sez. U., 20/06/2012, n. 10145).
4.4. Va aggiunto che con sentenza n. 8387 del 2024 questa Corte ha disposto in modo analogo nel giudizio introdotto dall’altro socio , NOME COGNOME. Questa Corte ha rilevato che la rimessione della causa al primo giudice può essere evitata ove in sede di legittimità possa disporsi la ricomposizione del contraddittorio mediante la riunione; che ciò si verifica quando – oltre a sussistere la piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e RAGIONE_SOCIALE difese processuali svolte dalle stesse – la complessiva fattispecie sia caratterizzata da identità oggettiva quanto a causa petendi ; simultanea proposizione dei ricorsi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese, simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; identità sostanziale RAGIONE_SOCIALE decisioni adottate da tali giudici (Cass. 24/02/2022, n. 6073). Già nel precedente citato si è dato atto che dette condizioni
non risultavano sussistere nella fattispecie atteso che le due sentenze, rese nei confronti dei due soci, non erano state emesse alla stessa udienza, restando così esclusa la simultanea trattazione in secondo grado.
5. In conclusione, deve dichiararsi la nullità dell’intero giudizio ex art. 383 cod. proc. civ.e cassarsi la decisione impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli.
Quanto alle spese dell’intero giudizio, vi sono giusti motivi di compensazione in ragione del suo andamento.
P.Q.M.
Dichiara la nullità del giudizio e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata; rimette gli atti alla Corte di Giustizi Tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione. Dichiara interamente compensate le spese del l’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024.