Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32500 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32500 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6633/2016 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA- SEZ.DIST. CATANIA n. 3603/2015 depositata il 26/08/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La contribuente società RAGIONE_SOCIALE Angelo RAGIONE_SOCIALE era attinta da avviso di accertamento con ripresa tassazione per maggior IVA e IRAP non esposta nell’anno fiscale 2004.
Nello specifico, i militari accertavano che la fatturazione delle unità immobiliari compravendute avesse un prezzo inferiore a quello del valore dei mutui su di essi erogati, deducendo un maggior prezzo occulto pari alla differenza dell’importo del mutuo con l’importo fatturato dalla società costruttrice e venditrice.
I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente che ricorre per cassazione affidandosi ad unico articolato motivo, cui replica con tempestivo controricorso l’Agenzia delle entrate .
CONSIDERATO
Con l’unico motivo di ricorso si propone censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 del medesimo codice di rito, nonché per violazione dell’articolo 42, secondo comma, del DPR numero 600 del 1973, nonché dell’articolo 2697 del codice civile; altresì si propone censura ai sensi dell’articolo 360 numero 5 del codice di procedura civile per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.
Preliminarmente occorre rilevare la violazione del litisconsorzio fra società di persone e soci. Al proposito, la Corte rammenta che, fin dalla sentenza delle Sezioni Unite n.14815 del 4 giugno 2008, è stato statuito come “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio,
proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29, che qui, peraltro, non sussiste) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (conforme, tra le molte, Cass. 20 aprile 2016 n.7789). Inoltre, con riguardo specifico alla fattispecie in cui l’avviso di accertamento ha a oggetto IVA e IRAP le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 10145 del 20/06/2012 hanno statuito che <>. Si è quindi, condivisibilmente, affermato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 6303 del 14/03/2018 che <>.
Alla luce di tali condivisi principi, va, quindi, rileva ta d’ufficio la violazione del contraddittorio con conseguente nullità dell’intero giudizio e rinvio al giudice di primo grado per rieditare il giudizio fin dal principio, con la rituale evocazione delle parti litisconsortili.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese. Così deciso in Roma, il 14/11/2024.