Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4997 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4997 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
Società di persone litisconsorzio necessario
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13934/2016 R.G. proposto da NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso l’avv. NOME COGNOME in Roma alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 10617/2015 depositata in data 26/11/2015, non notificata;
udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 14 gennaio 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno che aveva dichiarato inammissibile il ricorso dalla stessa proposto contro l’avviso di accertamento relativo a Irap e Iva per l’anno di imposta 2008 della società RAGIONE_SOCIALE di NOME NOME, della quale la stessa era socia.
In particolare il giudice dell’appello, condividendo quanto ritenuto dai primi giudici, evidenziava che la ricorrente aveva impugnato l’atto impositivo in qualità di mera consegnataria, qualità espressamente spesa anche nell’atto di appello, e non nella qualità di ex socio, per cui non risultavano accoglibili le allegazioni in ordine ad un interesse concreto all’annullamento dell’atto; inoltre, ad abundantiam, confermava la legittimità dell’atto originariamente impugnato rigettando l’ eccezione di nullità dello stesso, emesso nei confronti di un soggetto giuridicamente inesistente perché estinto, in quanto i soci di società, siano esse di capitale o di persone, subentrano ai sensi dell’articolo 2495 cod. civ. nel rapporto obbligatorio della società.
Contro tale decisione NOME propone ricorso affidato a due motivi.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Il giudizio è stato fissato per l’adunanza camerale del 14/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente deduce la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. e l’erronea verifica dell’interesse ad agire, emergendo dagli atti che lo stesso avviso di accertamento le era stato
notificato nella qualità di socio della società estinta evidenziando che sarebbe stato emesso avviso a fini IRPEF, e ciò del resto era comprovato dalla iscrizione a ruolo a suo carico dell’intero importo IVA e IRAP oggetto dell’avviso .
Col secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 cod. civ. , in quanto la CTR avrebbe errato nel ritenere legittimo l’operato dell’ufficio consistito nel notificare l’accertamento nei confronti della società al socio, in quanto l ‘ estinzione della società produceva effetti nei confronti del fisco che non poteva emettere avvisi a carico di soggetto estinto, potendo agire nei confronti dei soci solo in via sussidiaria in relazione a quanto ripartito dal bilancio di liquidazione.
Il primo motivo è fondato in quanto la CTR ha errato nel ritenere assente l’interesse ad agire, desumendolo dalla qualità spesa di consegnatario dell’avviso di accertamento, laddove è pacifico che l’avviso di accertamento sia stato indirizzato alla stessa quale socia della società RAGIONE_SOCIALE; l’insistita qualità di consegnataria indicata negli atti processuali non è infatti funzionale a contestare la sua qualità di socia, ma è volta a sottolineare che il socio non sarebbe, secondo la sua tesi, legittimato passivamente perchè non sarebbe, in qualità di successore della società estinta, chiamato a rispondere dei debiti societari.
Esclusa l’inammissibilità dell’originario ricorso, o ccorre rammentare che in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un
solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 546 del 1992 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass., Sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815; Cass., 14 dicembre 2012, n. 23096; Cass., 28 novembre 2014, n. 25300; Cass., 20 aprile 2016, n. 7789; Cass., 25 giugno 2018, n. 16730; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27603 e, più di recente, Cass., 23 settembre 2019, n. 23585; Cass., 11 giugno 2020, n. 11230; Cass., 30 novembre 2022, n. 35187; Cass., 29 novembre 2023, n. 33319).
Pertanto, ove in sede di legittimità venga rilevata una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal collegio di primo grado (che avrebbe dovuto disporre immediatamente l’integrazione del contraddittorio, ovvero riunire i processi in ipotesi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 546 del 1992), né dal collegio d’appello (che avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai fini dell’integrazione del contraddittorio con tutti i soci della società contribuente, ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. b) del decreto
legislativo n. 546 del 1992, in modo da assicurare un processo unitario per tutti i soggetti interessati), deve disporsi, anche d’ufficio, l’annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 383 ultimo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 16 febbraio 2009, n. 3678 e, di recente, Cass., 16 marzo 2018, n. 6644; Cass., 23 ottobre 2020, n. 23315; Cass., 22 febbraio 2021, n. 4665).
Da quanto detto consegue che tutti i suoi soci devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamene ad alcuno soltanto di essi, essendo del tutto irrilevante che uno dei soci non abbia impugnato l’avviso di accertamento emesso nei loro confronti o, addirittura, che nessun atto impositivo sia stato emesso nei confronti di uno di essi (Cass., 11 dicembre 2019, n. 32412, in motivazione).
Nel caso di specie, si evidenzia che la lite verte proprio su un avviso di accertamento emesso nei confronti di società di persone, estinta, e nei cui confronti quindi il contraddittorio non poteva essere integrato, ma le stesse parti danno atto della pendenza di altri ricorsi, proposti dai soci di persona e in particolare dall’altro socio NOME COGNOME per i quali non vi è stata riunione né integrazione del contraddittorio.
4. Pertanto, fondato il primo motivo che ha carattere preliminare rispetto alla questione della integrità del contraddittorio (Cass. 21/11/2018, n. 30100), va dichiarata la nullità del giudizio (con conseguente assorbimento del secondo motivo), con rinvio al giudice di primo grado, in diversa composizione, per nuovo esame previa integrazione del contraddittorio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo; cassa la sentenza impugnata; dichiara la nullità del giudizio e rinvia alla Corte di giustizia di primo grado di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame, previa
integrazione del contraddittorio, demandando alla medesima la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 14 gennaio 2025.