Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8387 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8387 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/03/2024
IRPEF IRAP AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13115/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO, presso l’Avv ocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, n. 10594/2015, depositata il 25/11/2015;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con un primo avviso di accertamento, notificato ad NOME COGNOME, in qualità di socio, per una quota pari al 50 per cento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 1° dicembre 2009 , l’Ufficio contestava per l’anno di imposta 2007 , e con riferimento alla società, una maggiore base imponibile in ragione RAGIONE_SOCIALE indeducibilità di alcune componenti negative del reddito ed un maggiore volume RAGIONE_SOCIALE produzione ai fini Irap. In particolare l’Ufficio contestava la causa di un contratto di reverse convertibile bond stipulato dalla società con la RAGIONE_SOCIALE appartenente al gruppo RAGIONE_SOCIALE.
Con separato avviso di accertamento l’Ufficio recuperava l’ Irpef dovuta dal socio ex art. 5 t.u.i.r.
Avverso entrambi gli avvisi di accertamento spiegava ricorso il contribuente rilevando la nullità dell’atto impositivo societario in quanto emesso nei confronti di società già estinta a seguito di cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese. Contestava, inoltre, nel merito l’accertamento dei redditi del la società.
La C.t.p. di Napoli rigettava il ricorso.
La RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza in epigrafe, dichiarava inammissibile l’appello. In motivazione osservava che dall’appello non si desumeva quali fossero i capi RAGIONE_SOCIALE sentenza specificamente censurati né i motivi proposti e che, pertanto, il ricorso non rispondeva ai requisiti di cui all’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992. La RAGIONE_SOCIALE aggiun geva «per mera completezza di motivazione» che la sentenza di primo grado era ampiamente e correttamente motivata laddove aveva sostenuto che la legittimazione passiva dei soci persisteva anche dopo la cancellazione RAGIONE_SOCIALE società ai sensi dell’art. 2312 cod. civ. e che la
perdita netta portata in deduzione era il frutto di un’operazione d ingegneria finanziaria strumentale ad un risparmio fiscale con conseguente possibilità dell’Ufficio di riqualificare l’accordo simulato
Avverso detta sentenza il contribuente ricorre in cassazione nei confr onti dell’RAGIONE_SOCIALE che resiste con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo ( sub A) il contribuente censura la pronuncia di inammissibilità dell ‘appello e denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibile l’atto di appello per difetto di specificità.
Con i successivi sei motivi ( sub B) il contribuente censura la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.t.r. nella parte in cui si è pronunciata nel merito.
2.1. Con il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 cod. proc. civ.
Assume che la pronuncia nella parte in cui, nonostante la declaratoria di inammissibilità, ha deciso nel merito dei motivi, viola i principi del giusto processo.
2.2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ.
Assume la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per motivazione apparente.
2.3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 14 e 59 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 102.
Si duole RAGIONE_SOCIALE mancata rimessione RAGIONE_SOCIALE causa innanzi alla RAGIONE_SOCIALE per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro socio.
2.4. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. dell’art. 36 d.P.R 29 settembre 1973, n. 602 e dell’art. 2312 cod. civ.
Censura la sentenza per aver implicitamente ritenuto legittimo l’accertamento societario .
2.5. Con il quinto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ.
Assume che la pronuncia, sul merito dell’accertamento , ha reso motivazione apparente, aderendo acriticamente a quanto ritenuto dalla sentenza di primo grado.
2.6. Con il sesto motivo denuncia la violazione dell’art. 53 Cost. e dell’art. 37 d.P.R. 20 settembre 1973, n. 600 .
Censura la sentenza impugnata per aver fatto mal governato il principio antielusivo derivante dall’art. 53 Cost.
Con ulteriori due motivi ( sub C) il contribuente censura la sentenza impugnata nella parte relativa alla condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
3.1. Con il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Il contribuente rileva, per l’ipotesi di accoglimento del ricorso, la conseguenziale erroneità RAGIONE_SOCIALE condanna al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
3.2. Con ulteriore motivo il contribuente solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 stante l’evidente carattere sanzionatorio RAGIONE_SOCIALE norma, con lesione del diritto all’azione.
Deve rilevarsi, in via preliminare rispetto a tutti i motivi di ricorso, il difetto di litisconsorzio necessario tra tutti i soci RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, così come dedotto, se pure in via subordinata, con il motivo sub B.3).
4.1 L’unitarietà dell’accertamento, che è alla base RAGIONE_SOCIALE rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone di cui all’art. 5 t.u.i.r. e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci e impone che siano tutti parte dello stesso procedimento, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; da ciò consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992 e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio, salvo che i soci prospettino questioni personali (Cass. Sez. U, 04/06/2008, n. 14815; Cass., , 11/6/2018, n. 15116). Detta ultima condizione non sussiste nel caso in esame in cui il socio si duole anche dell’accertamento dei redditi in capo alla società.
Va aggiunto che il principio secondo cui in virtù dell’unitarietà dell’accertamento sussiste litisconsorzio necessario tra soci e società di persone, opera anche ove quest’ultima si estingua per effetto RAGIONE_SOCIALE cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, atteso che, a seguito di tale evento, i soci succedono nella posizione processuale dell’ente estinto, venendosi a determinare, tra di essi, una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (Cass. 14/03/2018, n. 6285).
4.2. Invero, risulta che pende innanzi a questa Corte (RG 27991 del 2016) il ricorso proposto dall’altro socio, NOME COGNOME.
Si è chiarito sul punto che la rimessione RAGIONE_SOCIALE causa al primo giudice può essere evitata ove in sede di legittimità possa disporsi la ricomposizione del contraddittorio mediante la riunione. ove in sede di legittimità possa disporsi la ricomposizione del contraddittorio mediante la riunione. Ciò si verifica, tuttavia, quando, oltre a sussistere la piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e RAGIONE_SOCIALE difese processuali svolte dalle stesse, la complessiva fattispecie sia caratterizzata da: identità oggettiva quanto a causa petendi dei ricorsi; simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento RAGIONE_SOCIALE rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni sia RAGIONE_SOCIALE società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; identità sostanziale RAGIONE_SOCIALE decisioni adottate da tali giudici (Cass. 24/02/2022, n. 6073).
Dette condizioni non risultano sussistere con riferimento ai ricorsi proposti ove solo si consideri che le due sentenze rese nei confronti dei due soci non sono state emesse alla stessa udienza, restando così esclusa la simultanea trattazione innanzi alla C.t.r.
In conclusione, deve dichiararsi la nullità del l’intero giudizio ex art. 383 cod. proc. civ. cassarsi la decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli. Quanto alle spese dell’intero giudizio , vi sono giusti motivi di compensazione in ragione del suo andamento.
P.Q.M.
Dichiara la nullità del giudizio e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata; rimette gli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione.
Dichiara compensate le spese del l’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2024. Il Presidente