Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6548 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6548 Anno 2026
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2026
Oggetto: Accertamento nei confronti della società di persone -Litisconsorzio necessario tra società e soci -Sussistenza -Violazione -Conseguenze.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6656/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del liquidatore pro tempore , e COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
-controricorrenti – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, n. 24/2024, depositata in data 02/01/2024, notificata in data 01/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE liquidazione) impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania, l’avviso di accertamento n.
NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, tra l’altro, i costi relativi a sponsorizzazioni sportive, ritenuti indeducibili, contestando alla società una maggiore imposta a titolo di Irap (per euro 9.351,00) e Iva (per euro 39.600,00) per l’anno 2016.
La ricorrente deduceva: a) la violazione dell’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, in relazione alla ‘presunzione legale assoluta’ della natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, dei costi; b) la violazione e falsa applicazione dell’art. 109, comma 5, t.u.i.r. e l’illegittimità dei rilievi nn. 2 e 3 dell’avviso di accertamento, in relazione al requisito di inerenza contestato dall’Ufficio per i costi di consulenza legale (pari ad euro 12.480,00) e di sponsorizzazione (pari ad euro 180.000,00); c) la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972 per l’illegittimità del recupero ai fini Iva; d) la violazione degli artt. 10 e 12, comma 7, della legge n. 212/2000.
La CTP accoglieva il ricorso limitatamente alla deduzione dei costi di sponsorizzazione corrisposti ad RAGIONE_SOCIALE sportive dilettantistiche per l’importo di euro 180.000,00.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia (poi divenuta Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, di seguito solo CGT-2), la quale rigettava il gravame, ritenendo dimostrati tutti i presupposti per l’operatività della presunzione legale assoluta di cui all’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002.
Avverso la decisione della CGT-2 ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a due motivi.
Resistono con controricorso la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ed il socio NOME COGNOME.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 05/02/2026.
In data 22/01/2026 i controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con i due motivi proposti, congiuntamente articolati, si deduce, da un lato, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c., in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., e, dall’altro, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 90 della legge n. 289/2002, nonché degli artt. 2697 e 2727 e seguenti c.c., oltre che dell’art. 53 Cost., in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Secondo l’Ufficio, la sentenza impugnata è viziata per difetto assoluto di motivazione, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi spesa dal giudice territoriale, con conseguente configurabilità di una motivazione meramente apparente. La CGT-2, in particolare, ha ritenuto provati ed incontestati i requisiti di cui al citato comma 8 dell’art. 90 della legge n. 289/2002, sebbene la contribuente non avesse offerto prova della specifica attività promozionale svolta dal soggetto sponsorizzato.
Invero, come rilevato in sede di p.v.c. (pagg. 29-32), la documentazione a supporto della sponsorizzazione si limitava a due rilievi fotografici che riprendevano una piscina, ai bordi della quale sembravano presenti alcuni striscioni pubblicitari recanti la scritta ‘RAGIONE_SOCIALE‘, con un giocatore della RAGIONE_SOCIALE, non meglio identificabile, così come non meglio identificabile risultava essere la squadra presuntivamente presente in vasca. Nemmeno la produzione fotografica successivamente esibita ai verificatori appariva significativa, non essendovi cenno di quali eventi fossero stati interessati dalla promozione (campionato o amichevole), della data della ripresa fotografica nel dettaglio esibita, della presenza di spettatori o dell’eventuale filodiffusione dell’evento, così che in realtà non venivano
forniti elementi utili e sufficienti ad identificare la pubblicità in concreto attuata dalle RAGIONE_SOCIALE sportive.
A tali circostanze andava ad unirsi il notevole costo per l’acquisto di materiale sportivo (dalla società RAGIONE_SOCIALE) che sarebbe stato logico e fisiologico fosse stato sostenuto dagli enti contrattualizzati e non dallo sponsor , vista, peraltro, la corresponsione di compensi per pubblicità tutt’altro che trascurabili (euro 180.000,00 per il 2016).
In sostanza, la CGT-2 ha emesso una sentenza affetta dal vizio di “omessa motivazione”, non essendo la motivazione -all’evidenza -sufficiente a cogliere nel dettaglio le fonti dalle quali i giudici d’appello hanno tratto il proprio convincimento. La decisione impugnata è, pertanto, anche frutto di un esame superficiale dell’appello dell’RAGIONE_SOCIALE: circostanza che si risolve altresì in una palmare violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio di perfetta corrispondenza tra chiesto e pronunciato che ivi è scolpito; nonché, sul crinale sostanziale, dell’art. 53 Cost., laddove prevede il necessario contributo di tutti alla spesa pubblica in ragione della ‘loro’ capacità contributiva.
Preliminarmente occorre rilevare, d’ufficio, la nullità dell’intero giudizio in quanto svoltosi a contraddittorio non integro, con conseguente nullità anche della sentenza impugnata.
2.1 In ordine alla rilevabilità d’ufficio di tale questione, è sufficiente richiamare, ex multis , la recente pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 29/08/2025, n. 24172), con cui, in materia di giudicato implicito, si è esclusa la possibilità di formazione di un giudicato interno in ordine ai vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo ed a quelli relativi a questioni “fondanti” (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data ), tra i quali rientra l’indebita pretermissione del litisconsorte necessario (pag. 30 sentenza cit.).
2.2 Nel merito della questione, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi relativi all’accertamento tributario nei confronti di società di persone, l’unitarietà del rapporto tra queste ultime e i relativi soci impone il litisconsorzio necessario e la trattazione congiunta dei procedimenti nel simultaneus processus , sicché, in caso di impugnazioni distinte, il giudice deve disporne la riunione, escludendo la sospensione della causa personale rispetto a quella sociale ( ex multis : Cass. 16/07/2025, n. 19741; Cass. 23/04/2025, n. 10578; Cass. 18/12/2024, n. 33260; Cass. 25/06/2018, n. 16730; Cass. 28/11/2014, n. 25300; Cass. 14/12/2012, n. 23096; Cass., Sez. U., 04/06/2008, n. 14815).
Si è precisato che anche per Irap e Iva trova applicazione il principio per cui l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta la configurabilità di un litisconsorzio necessario: da un lato, l’Irap è imputata per trasparenza ai singoli soci e, dall’altro, in tema di Iva, pur non ponendosi un problema di litisconsorzio, sorge la necessità del simultaneus processus per l’inscindibilità RAGIONE_SOCIALE situazioni in ipotesi di accertamento ai fini anche di altre imposte, fondato sugli stessi fatti o su elementi comuni e contestualmente contestato, con un unico atto, dall’Ufficio (Cass. 23/04/2025, n. 10550).
2.3 Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che i giudizi di primo e secondo grado si sono svolti a contraddittorio non integro, in quanto agli stessi non hanno partecipato i soci della società contribuente, mentre nel presente giudizio di legittimità si è costituito il solo socio COGNOME.
A ciò consegue, alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, la nullità dell’intero giudizio, con cassazione della sentenza impugnata e rimessione della causa innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio previa integrazione del contraddittorio, e provveda altresì alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rimette la causa innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio previa integrazione del contraddittorio, nonché alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/02/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME