Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 36179 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 36179 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
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ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24765/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, unitamente all’AVV_NOTAIO, dal quale è difesa in forza di procura a margine del ricorso;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. EMILIA-ROMAGNA, n. 944/14/2017, depositata il 17/03/2017, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ricorre contro la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna che ha rigettato l’appello proposto contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Forlì, che aveva rigettato i ricorsi, proposti separatamente e poi riuniti, contro due avvisi di accertamento per Ires, Iva e Irap, relativi agli ann i 2006 e 2007, con i quali l’ufficio aveva qualificato come spese di rappresentanza anziché spese di pubblicità i costi sostenuti dalla società nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, recuperando materia imponibile a fini Ires, Irap e Iva.
La società propone ricorso per cassazione, con un motivo.
Resiste con controricorso l ‘RAGIONE_SOCIALE .
In corso di giudizio la società depositava istanza di sospensione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 1 19 del 2018, non seguita dal deposito di documentazione di adesione alla definizione agevolata.
La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 16/11/2023.
Considerato che:
Con l’ unico motivo del ricorso la società deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 40, 42 del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 39 lett. d) d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 54, comma 4, d.P.R. n. 633/1972, degli artt. 108 e 109 T.U.I.R., ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.; la CTR avrebbe errato nel qualificare le spese sostenute dalla società come spese di rappresentanza anziché spese di pubblicità, avendo invece la società dimostrato una correlazione tra le spese e i ricavi, ridottisi al ridursi RAGIONE_SOCIALE prime.
La causa non può accedere all’esame del merito dei motivi dedotti con il ricorso dovendo la Corte rilevare di ufficio, in via pregiudiziale, la
nullità insanabile dei giudizi di merito in quanto affetti dal vizio di violazione del contraddittorio.
Infatti Cass., Sez. U., 4/06/2008, n. 14815, ha affermato il principio secondo cui in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone e RAGIONE_SOCIALE associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 917/1986 e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario, la cui violazione è rilevabile di ufficio (successivamente, ex plurimis , da ultime Cass. 15/06/2022, n. 19218; Cass. 23/05/2022, n. 16524; Cass. 18/05/2022, n. 18309; Cass. 15/12/2021, n. 40175).
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
Orbene, nella vicenda in giudizio, l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società è stato da questa impugnato e sia il giudizio
di primo grado che l’appello si sono sviluppati esclusivamente nei confronti della stessa.
Non ricorre, inoltre, l’ipotesi in cui la Corte ha escluso la necessità della declaratoria di nullità dell’intero giudizio con rimessione degli atti al primo giudizio (esaminata, per prima, da Cass. 18/02/2010, n. 2830), giacché non emerge la trattazione simultanea dei giudizi nei gradi di merito e da parte della medesima Commissione, né è stata indicata la pendenza in Cassazione di cause concernenti i soci in relazione agli anni di imposta in esame (risultando definiti i giudizi proposti dai soci ma per il solo anno 2007).
Pertanto, ove in sede di legittimità venga rilevata una violazione RAGIONE_SOCIALE norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal collegio di primo grado (che avrebbe dovuto disporre immediatamente l’integrazione del contraddittorio, ovvero riunire i processi in ipotesi instaurati dai litisconsorti necessari, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 29), né dal collegio d’appello (che avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai fini dell’integrazione del contraddittorio con tutti i soci della società contribuente, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b), in modo da assicurare un processo unitario per tutti i soggetti interessati), deve disporsi, anche d’ufficio, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 16/02/2009, n. 3678; Cass. 13/04/2007, n. 8825).
Va quindi cassata la decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame e cui è demandata la pronuncia anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
dichiara la nullità del giudizio e, cassata la sentenza impugnata, rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì, perché proceda a nuovo esame e cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2023.