Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10085 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10085 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 2683/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-ricorrente – contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO in Roma alla INDIRIZZO.
-controricorrente-
avverso la sentenza n.4231/2016 RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Lombardia, pronunciata il 20 giugno 2016, depositata il 15 luglio 2016 e non notificata.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
tributi
RILEVATO CHE
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre con tre motivi nei confronti NOME COGNOMECOGNOME che resiste con controricorso, contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello del contribuente e rigettato l’a ppello incidentale dell’ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento relativo a maggiori Irpef, Irap ed Iva per l’anno di imposta 2009 a seguito RAGIONE_SOCIALE rideterminazione del reddito RAGIONE_SOCIALE società ‘RAGIONE_SOCIALE e del reddito imputato ai soci per trasparenza.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 3 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197.
CONSIDERATO CHE
1.1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ., 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, 2697 cod. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.
L’RAGIONE_SOCIALE ricorrente sostiene che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe erroneamente assunto che le movimentazioni bancarie contestate siano transitate nella contabilità RAGIONE_SOCIALE società, circostanza negata dall’ufficio, che non avrebbe potuto procedere alle indagini finanziarie, ove vi fossero stati i riscontri contabili.
1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.
Parte ricorrente rileva che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe apoditticamente sostenuto che le movimentazioni bancarie RAGIONE_SOCIALE società trovassero riscontro nella contabilità, mentre l’ufficio aveva rimarcato che gli importi ad esse relativi non erano descritti nella contabilità.
1.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, e 2697 cod. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.
Secondo parte ricorrente, la C.t.r. avrebbe disatteso il carattere di presunzione legale dell’art.32 d.P.R. n.600/1973 ed avrebbe dato rilievo alla prova contraria meramente presuntiva fornita dal contribuente.
2.1. Preliminarmente deve rilevarsi che le contestazioni attengono tutte alla determinazione del reddito societario RAGIONE_SOCIALE cessata ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, imputato per trasparenza ai soci (NOME COGNOME era socio accomandante).
Stante l’estinzione RAGIONE_SOCIALE società, permane comunque il litisconsorzio necessario tra coloro che erano soci nell’anno oggetto di accertamento.
Pertanto, si rinviene la violazione RAGIONE_SOCIALE norme sul contraddittorio, in quanto il giudizio, che riguarda l’impugnazione dell’avviso di accertamento per Irap, Iva ed Irpef nei confronti RAGIONE_SOCIALE società di persone e del socio, si è svolto senza la necessaria partecipazione degli altri soci.
Secondo il consolidato indirizzo RAGIONE_SOCIALE Corte, <> (Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008).
Si è anche precisato che <> (Cass. n.6285/2018).
2.2. In conclusione, va dichiarata la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e del giudizio relativo, con rimessione RAGIONE_SOCIALE parti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sondrio, in diversa composizione, che, previa integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci RAGIONE_SOCIALE cessata ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dr.ssa NOME
RAGIONE_SOCIALE, provvederà ad un nuovo esame del merito ed anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e dell’intero giudizio per la violazione del litisconsorzio necessario tra i soci; cassa la sentenza impugnata e rimette le parti, previa l’integrazione del contraddittorio, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sondrio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese processuali.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2024