Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3554 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3554 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18547/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania (sez. dist. di Salerno) n. 3308/2021, depositata il 19/4/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/1/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE emise, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (esercente l’attività di broker assicurativo), un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno 2013, vennero accertati maggiori ricavi per € 57.061,00, nonché costi indeducibili per € 5.484,00.
Il ricorso della contribuente fu accolto dalla CTP di Salerno limitatamente alla ripresa a tassazione dei maggiori ricavi.
Sull’appello di entrambe le parti, la CTR riformò in parte qua – la statuizione di primo grado, ritenendo ‘il prospetto fornito dalle (…) compagnie assicurative (…) chiaro nel quantificare l’entità RAGIONE_SOCIALE provvigioni elargite alla società contribuente nell’anno 2013′ (pag. 3 della sentenza), e dichiarò cessata la materia del contendere con riguardo ai costi non deducibili, in ragione dell’avvenuto pagamento della sanzione prevista.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE. In vista dell’adunanza camerale del 20 gennaio 2026, la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis .1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 23 del d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.. Sostiene che la CTR abbia erroneamente ritenuto inammissibili le controdeduzioni fondate sulla violazione degli artt. 7 TUIR e 75 d.p.r. n. 75/1986, siccome integranti nuove censure avverso l’atto impositivo, proposte per la prima volta in grado d’appello. Oppone, al riguardo, la ricorrente che ‘le censure mosse nelle controdeduzioni in appello (…) rappresentano RAGIONE_SOCIALE mere difese a fronte della documentazione nuova prodotta in appello da RAGIONE_SOCIALE‘ (pag. 9 del ricorso per cassazione).
2. Con il secondo motivo, è dedotto l’omesso esame su un fatto decisivo del giudizio ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., sul presupposto che la CTR non avrebbe valutato la documentazione contabile prodotta dalla contribuente (‘certificati RAGIONE_SOCIALE compagnie assicurative esibiti da RAGIONE_SOCIALE -estratti contabili prodotti in secondo grado da RAGIONE_SOCIALE‘: pag. 14 del ricorso per cassazione), dalla quale era possibile desumere che le provvigioni incassate erano pari a complessivi € 448.000,00.
3. In via preliminare, si rileva che i giudizi di merito non si sono svolti nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Dallo svolgimento del processo della sentenza di secondo grado, si evince che NOME COGNOME aveva agito ‘in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, nonché di socio della stessa’. Il processo di secondo grado, a quanto risulta dalla relativa sentenza (ma anche dalla narrativa di cui al ricorso per cassazione), si svolse nei soli confronti della compagine societaria. In entrambi i gradi, il contraddittorio non risulta essere stato esteso all’altro socio COGNOME NOME.
A partire dalla sentenza n. 14815/2008 RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite di questa Corte, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’orientamento per cui ‘l’unitarietà dell’accertamento -che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone e RAGIONE_SOCIALE associazioni, di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, nonché dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse, ai quali vengono automaticamente imputati i redditi proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi – comporta che il ricorso tributario, proposto da uno dei soci, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo che per la prospettazione di questioni personali; ne consegue che tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto, non avendo ad
oggetto una singola posizione debitoria, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con la conseguente configurabilità di un litisconsorzio necessario originario, a pena di nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio’ (da ultimo, tra le pronunce massimate, si veda Cass., n. 28060/2024).
Da quanto precede consegue la declaratoria di nullità dell’intero giudizio, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia di primo grado di Salerno, affinché provveda all’integrazione del contraddittorio dei soci a suo tempo non evocati in giudizio, provvedendo altresì alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Cassa la sentenza impugnata e dichiara la nullità dell’intero giudizio; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, affinché provveda all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della RAGIONE_SOCIALE, provvedendo altresì alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/1/2026.
La Presidente
NOME–NOME COGNOME