Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21002 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21002 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 26/07/2024
CATASTO Classamento Rendita
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5385/2018 R.G. proposto da COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio eletto in INDIRIZZO INDIRIZZO , presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE; pec: EMAIL), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME ed all’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Direttore p.t. , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici, in Roma, INDIRIZZO, ope legis domicilia;
-controricorrente -avverso la sentenza n. 3979/2017, depositata il 3 luglio 2017, della
Commissione tributaria regionale del Lazio;
e sul ricorso iscritto al n. 9034/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE; pec: EMAIL), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Direttore p.t. , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici, in Roma, INDIRIZZO, ope legis domicilia;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 5213/17, depositata il 14 settembre 2017, della Commissione tributaria regionale del Lazio;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE cause svolta, nella camera di consiglio del 25 marzo 2024, dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che:
1. -con sentenza n. 3979/2017, depositata il 3 luglio 2017, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento (n. NUMERO_DOCUMENTO ) recante rettifica (in € 40.500,00) della rendita catastale proposta (per € 19.500,00) con dichiarazione di variazione docfa presentata «per un’unità immobiliare a destinazione commerciale trasformata da cinema a palestra»;
1.1 – COGNOME NOME ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi, ed ha depositato memoria;
-l’ RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
-con sentenza n. 5213/17, depositata il 14 settembre 2017, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento (n. NUMERO_DOCUMENTO) recante rettifica (in € 40.500,00) della rendita catastale proposta (per € 19.500,00) con dichiarazione di variazione docfa presentata «a seguito di ampliamento, diversa distribuzione spazi interni e cambio destinazione d’uso da cinema a palestra» della medesima unità immobiliare di cui al giudizio definito con la sentenza n. 3979/2017, cit.;
2.1 – RAGIONE_SOCIALE, di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi, ed ha depositato memoria;
-l’ RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Considerato che:
-il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO di R.G., va riunito al ricorso proposto da COGNOME NOME, ed iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO di R.G., seppur i ricorsi non risultano proposti avverso la stessa sentenza;
come, difatti, deducono i ricorrenti – e come, del resto, emerge dal congiunto esame RAGIONE_SOCIALE gravate pronunce -vengono in considerazione la medesima unità immobiliare, in comproprietà della RAGIONE_SOCIALE, nonché avvisi di accertamento che, di identico contenuto dispositivo, hanno formato oggetto di impugnazioni che i giudici dei gradi di merito hanno trattato separatamente, senza con ciò procedere ad una loro formale riunione;
la riunione va, quindi, disposta in ragione del ricorrere di un’ipotesi di litisconsorzio necessario ancor prima che di una comunanza RAGIONE_SOCIALE questioni dedotte, e suscettibili di dar vita ad un
giudicato rilevabile d’ufficio in tutte le cause (v. Cass. Sez. U., 16 febbraio 2009, n. 3692 cui adde Cass., 10 febbraio 2021, n. 3225; Cass., 22 febbraio 2017, n. 4595; Cass., 3 aprile 2013, n. 8075; Cass., 30 giugno 2010, n. 15582; Cass., 7 maggio 2010, n. 11186);
-in via pregiudiziale -così come i ricorrenti deducono nelle depositate memorie -va, poi, rilevata la nullità dei giudizi;
2.1 – difatti, secondo un costante orientamento della Corte, l’impugnazione dell’atto di classamento di un immobile di cui siano proprietari più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario originario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento – vincolante ai fini dell’esercizio del potere impositivo da parte del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) – possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura della medesima unità immobiliare (v., ex plurimis , Cass., 14 giugno 2023, n. 16988; Cass., 13 agosto 2020, n. 17020; Cass., 17 gennaio 2020, n. 1009; Cass., 11 febbraio 2014, n. 3068; Cass., 28 dicembre 2012, n. 24101; Cass., 30 giugno 2010, n. 15489);
2.2 -è stata, poi, affermata la rilevabilità d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, e dunque anche in sede di legittimità, del difetto di integrità del contraddittorio, con il solo limite del giudicato (Cass., 12 aprile 2017, n. 9394; Cass., 28 febbraio 2012, n. 3024; Cass., 3 novembre 2008, n. 26388), seppur, più di recente, le Sezioni Unite della Corte – nel «dare preminenza al principio di effettività nella valutazione dell’esercizio e della lesione del diritto di difesa» – hanno statuito che il giudice di legittimità non può rilevare il difetto del contraddittorio, né procedere alla rimessione della causa davanti al giudice di merito, ma è chiamato ad esaminare il ricorso e a deciderlo, qualora il litisconsorte pretermesso spieghi intervento volontario nel giudizio di cassazione, aderendo in pieno alle difese svolte dal litisconsorte presente nel giudizio e, così, consentendo di verificare
l’assenza di alcun pregiudizio alle facoltà processuali RAGIONE_SOCIALE parti (così Cass. Sez. U., 31 marzo 2021, n. 9006);
2.3 – nella fattispecie, però, -per come risulta dagli stessi avvisi di accertamento -l’unità immobiliare in contestazione (in catasto al fol. 901, p.lla 81, sub 506) risulta intestata -non solo alle parti, odierne ricorrenti (in ragione della proprietà, per 3/6, della RAGIONE_SOCIALE, e dell’usufrutto, sui 3/6, di COGNOME NOME), ma anche a tale COGNOME NOME, per la nuda proprietà dei 3/6;
e, come la Corte ha avuto modo di rilevare, al titolare di un diritto reale deve riconoscersi la qualità di litisconsorte così che sussiste il litisconsorzio necessario (anche) tra usufruttario e nudo proprietario (Cass., 13 agosto 2020, n. 17020, cit.; Cass., 13 dicembre 2019, n. 32836; Cass., 28 dicembre 2012, n. 24101, cit.);
-non risultando, dunque, che nei confronti del comproprietario pretermesso (COGNOME NOME) si sia già formato un autonomo giudicato (Cass., 14 giugno 2023, n. 16988, cit.; Cass., 25 novembre 2021, n. 36760), e non avendo i giudici del merito disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di detto comproprietario, le impugnate sentenze vanno cassate in ragione della nullità dell’intero giudizio;
le cause vanno, pertanto, rinviate, anche per la disciplina RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia previamente disponendo l’ integrazione del contraddittorio nei confronti del nudo proprietario pretermesso (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14).
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi iscritti ai nn. di R.G. 5385/2018 e 9034/2018;
dichiara la nullità dei giudizi e cassa le sentenze impugnate; rinvia le cause riunite, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione.