Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33319 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33319 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
Oggetto:
accertamento
IRPEF – litisconsorzio
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28625/2015 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, con l’AVV_NOTAIO, nel domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Basilicata n. 339/01/2015 pronunciata il 07 aprile 2015 e depositata il 05 maggio 2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 dal Co: NOME COGNOME;
RILEVATO
Il 14 dicembre 2011 la società RAGIONE_SOCIALE era attinta da avviso di accertamento per omesse ritenute d’acconto Irpef negli anni di imposta 2006 e 2007, sostanzialmente disconoscendo un contratto di associazione in partecipazione con un cuoco ed una cameriera, ritenendolo elusivo di contratto di lavoro subordinato, mancando i requisiti propri dell’autonomia lavorativa, mentre erano accertati gli elementi della subordinazione, emersi poi anche avanti il giudice del lavoro, senza per questo alterare la distinzione fra aspetto civile e tributario.
Le ragioni della contribuente erano apprezzate dal giudice di prossimità, con sentenza però integralmente riformata in appello, donde ricorre la parte privata affidandosi a due mezzi, cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Vengono proposti due mezzi di ricorso.
Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatto decisivo, non avendo i collegi di merito valutato gli elementi di prova per la fondatezza RAGIONE_SOCIALE risultanze dedotte in un accertamento parziale di cui all’art. 41 bis d.P.R. n. 600/1973, nella sostanza lamentando siano state condivise acriticamente le risultanze istruttorie dell’Ufficio, avallate senza un esame adeguato.
Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 333 c.p.c. per aver il collegio d’appello dichiarato inesistente l’appello incidentale della società ricorrente, in quanto diretto non su motivi ma solo ‘sui vizi procedimentali’.
In via pregiudiziale di rito si deve rilevare d’ufficio la violazione del contraddittorio per mancata evocazione dei soci della RAGIONE_SOCIALE che sono litisconsorti necessari. Al proposito, la Corte rammenta che, fin dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n.14815 del 4 giugno 2008, è stato statuito come “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone e RAGIONE_SOCIALE associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali sicché tutti questi soggetti devono essere parte RAGIONE_SOCIALE stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (conforme, tra le molte, Cass. 20 aprile 2016 n.7789). Tale principio è stato affinato ritenendo non necessario il rinvio al primo giudice, disponendo le riunione per economia processuale e rispetto della ragionevole durata del processo quando: a) vi sia identità di causa petendi dei ricorsi; b) simultanea proposizione degli stessi avverso sostanziale avviso unitario di accertamento da cui scaturiscono le rettifiche reddituali per società e soci; c) simultanea trattazione degli
afferenti processi in entrambi i gradi di merito; d) identità sostanziale RAGIONE_SOCIALE decisioni ivi adottate (cfr. Cass. V, n. 3830/2010, Cass. V, n. 3789/2018).
Nella fattispecie in esame non ricorrono le circostanze sopra indicate.
Pertanto, il giudizio dev’essere dichiarato integralmente nullo, c on remissione al primo grado.
In relazione alla natura della presente decisione, possono essere compensate le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara l’integrale nullità del giudizio e rinvia alla Corte di Giustizia di primo grado di Potenza, in diversa composizione.
Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 25/10/2023.