Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3947 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3947 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6291/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, Direzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Sicilia n. 7129/2023 depositata il 29/08/2023.
e sul ricorso iscritto al n. 9967/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore,
-resistente-
Direzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Sicilia n. 8581/2023 depositata il 24/10/2023.
nonché sul ricorso iscritto al n. 11928/2024 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, -intimata-
e
Direzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-intimataavverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Sicilia n. 9206/2023 depositata il 15/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 3, n. 7129/2023, veniva rigettato l’appello di NOME COGNOME avverso la sentenza della Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sezione 7, n. 8256/2015, di rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente relativo all’avviso di accertamento per II.DD. e IVA relative all’anno di imposta 2005.
Nella sentenza impugnata si legge che NOME COGNOME veniva attinta dall’avviso impugnato quale socia della società ‘RAGIONE_SOCIALE di COGNOME
RAGIONE_SOCIALE‘, in forza del principio di trasparenza , a seguito del maggior reddito accertato in capo alla società di persone.
Sia in primo che in secondo grado la contribuente chiedeva la riunione del proprio ricorso e di quelli proposti dai soci NOME COGNOME e NOME COGNOME, avverso altrettanti avvisi di accertamento, a quello proposto dalla società contro l’avviso notificato a quest’ultima.
Avverso la decisione propone ricorso per Cassazione NOME COGNOME con cinque motivi, mentre l’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 12, n. 8581 /2023, veniva rigettato l’appello della società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sezione 7, n. 8257/2015, di rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla società relativo all’avviso di accertamento per II.DD. e IVA relative all’anno di imposta 2005.
Avverso la decisione propone ricorso per Cassazione la RAGIONE_SOCIALE Sas con cinque motivi, mentre l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato mero atto di costituzione.
Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 3, n. 9206 /2023, veniva rigettato l’appello di COGNOME NOME avverso la sentenza della Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sezione 7, n. 8258/2015, di rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente relativo all’avviso di accertamento per II.DD. e IVA relative all’anno di imposta 2005.
Avverso la decisione propone ricorso per Cassazione la RAGIONE_SOCIALE Sas con cinque motivi, mentre l’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Considerato che:
1. Preliminarmente, va disposta la riunione dei ricorsi r.g.n. 11928/2024 e r.g.n. 9967/2024 al ricorso r.g.n. 6291/2024, di iscrizione più risalente.
I ricorsi, infatti, vertono sul medesimo accertamento, concernente la società di persone ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e i suoi soci NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
Con il primo motivo dei tre ricorsi, di contenuto identico, si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992 .
I ricorrenti osservano che l’avviso di accertamento del maggior reddito prodotto dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ è stato impugnato, oltre che da NOME COGNOME, anche dalla società e dal socio NOME COGNOME e i relativi riscorsi sono stati trattati disgiuntamente sia in primo grado che in appello, nonostante formale richiesta di riunione da parte dei ricorrenti, vertendosi in un caso di litisconsorzio necessario.
Inoltre, risulta non partecipe ad alcun giudizio il socio NOME COGNOME.
4. I motivi sono fondati.
4.1. In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone e RAGIONE_SOCIALE associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008, Rv. 603330-01).
Va detto che tale principio, ormai pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, ha trovato un temperamento nei casi in cui risulti che, pur a fronte di trattazioni disgiunte, la ratio del litisconsorzio necessario possa ritenersi rispettata. Ciò avviene quando l’avviso di accertamento sia stato impugnato autonomamente da tutti i soci e dalla società e, nei gradi di merito, i giudizi relativi, celebratisi separatamente, siano stati esaminati dallo stesso giudice in maniera strettamente coordinata, e decisi con un’identica motivazione, sì da potersi escludere ogni rischio di contrasto tra giudicati. In questi casi la Corte di cassazione, dinanzi alla quale per la prima volta sia stata sollevata la questione della violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, può legittimamente disporre la riunione dei procedimenti, per connessione oggettiva ex art. 274 c.p.c., piuttosto che l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenze di merito, dovendo ritenersi rispettata la ratio del litisconsorzio necessario (v., in particolare, Cass. n. 2907 del 10/2/2010 e n. 3830 del 17/02/2010; ex multis , da ultimo, v. Cass. n. 26648 del 10/11/2017; Cass. 12734 del 23/05/2018). In tali casi, infatti, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e RAGIONE_SOCIALE libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo
del principio del contraddittorio (Cass. Sez. 5, sentenza n. 29843 del 13/12/2017).
4.2. Orbene, premesso che nella vicenda in esame risulta assente uno dei soci indicati negli atti – NOME COGNOME -sicché resta lesa l’integrità del contraddittorio ab origine, va osservato che, in ogni caso, le condizioni descritte sopra non sussistono perché: a) i ricorsi non sono stati decisi dallo stesso giudice (la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha deciso in sezioni diverse o comunque in diversa composizione personale); b) i ricorsi non sono stati decisi simultaneamente (le decisioni sono state adottate, rispettivamente, in data 3.07.2023, 17.07.2023 e 9.10.2023); c) le sentenze emesse nei vari giudizi seguono percorsi motivazionali diversi.
In definitiva, nel caso specifico non risulta che il medesimo giudice abbia esaminato in maniera strettamente coordinata e contestualmente consequenziale la controversia sui rapporti della società e dei soci, cosicché si possa dire che il principio dell’unitarietà dell’accertamento, che ha ispirato la sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite del 2008, sia stato sostanzialmente realizzato.
I giudici, sia in primo grado che in appello, hanno omesso di integrare il contraddittorio con tutte le parti necessarie; i l giudice d’appello , inoltre, ha mancato di rilevare il difetto di riunione in primo grado e, a sua volta, ha omesso di riunire le cause avanti a lui proposte, relative all’avviso notificato a NOME COGNOME nella qualità di socia della società ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ e ad altrettanti avvisi notificati agli ulteriori due soci NOME COGNOME e NOME COGNOME, olt re che all’avviso notificato alla società e, comunque, senza disporre nel presente processo l’integrazione del litisconsorzio necessario nei confronti degli altri soci e della società.
Il litisconsorzio andava integrato sin dal primo grado nei confronti di tutti i soci e della società.
4.3 . L’accoglimento del primo motivo, relativo a questione pregiudiziale, determina l’assorbimento RAGIONE_SOCIALE restanti censure.
Va, pertanto, dichiarata la nullità dei giudizi riuniti e le sentenze impugnate vanno cassate con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che, previa integrazione del contraddittorio con tutti i litisconsorti necessari, provvederà a rinnovare la celebrazione del giudizio e alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi r.g.n. 11928/2024 e r.g.n. 9967/2024 al ricorso r.g.n. 6291/2024; accoglie il primo motivo dei ricorsi riuniti; dichiara assorbiti i restanti motivi dei ricorsi; dichiara la nullità dell’intero giudizio di merito ; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, per il rinnovo del giudizio previa integrazione del contraddittorio tra tutti i soci, cui altresì demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/01/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME