Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7048 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7048 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11215/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale AVV_NOTAIOo Stato, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), in proprio e quale RAGIONE_SOCIALE rappresentante AVV_NOTAIOo RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliato presso lo RAGIONE_SOCIALE
Oggetto: tributi – RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE – litisconsorzio
necessario
AVV_NOTAIO in INDIRIZZO INDIRIZZO e con domicilio PEC
-controricorrente – avverso la sentenza AVV_NOTAIOa Commissione tributaria regionale AVV_NOTAIOa Liguria, n. 1114/03/2015, depositata in data 2 novembre 2015. e sul ricorso iscritto al n. 14129/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale AVV_NOTAIOo Stato, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
COGNOME NOME (C.F.)
-intimato – avverso la sentenza AVV_NOTAIOa Commissione tributaria regionale AVV_NOTAIOa Liguria, n. 1345/04/2015, depositata in data 30 novembre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 febbraio 2014
dal Consigliere Relatore NOME COGNOME .
RILEVATO CHE
Come emerge dagli atti AVV_NOTAIOa causa n. 11215/2016, il contribuente COGNOME NOME ha separatamente impugnato tre avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2005, 2006 e 2007 con i quali veniva accertato maggior reddito in capo allo RAGIONE_SOCIALE, con recupero di maggiore IRAP e IVA, nonché ulteriori tre avvisi di accertamento con cui veniva recuperato il maggior reddito in capo al COGNOME per IRPEF, oltre sanzioni e interessi sulla base di indagini bancarie. Il contribuente ha dedotto l’inesistenza AVV_NOTAIOo RAGIONE_SOCIALE, in quanto sciolto sin dal 2004, osservando, inoltre, come l’accertamento non fosse stato notificato a tutti gli RAGIONE_SOCIALE. Il ricorrente ha dedotto, inoltre, difetto del
contraddittorio, difetto di motivazione e infondatezza AVV_NOTAIOa pretesa nel merito.
La CTP di Genova ha accolto i ricorsi.
La CTR AVV_NOTAIOa Liguria, con sentenza qui impugnata, ha rigettato gli appelli riuniti AVV_NOTAIO‘Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che l’avviso di accertamento fosse stato emesso nei confronti di un soggetto non più esistente e non fosse stato notificato a tutti gli RAGIONE_SOCIALE, con conseguente venir meno AVV_NOTAIO‘unitarietà AVV_NOTAIO‘accertamento . Nel merito, il ricorrente ha rilevato che i conti correnti bancari sui quali era stato condotto l’accertamento risultavano intestati anche a soggetti terzi.
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a sei motivi, cui resiste il contribuente con controricorso.
Come emerge dagli atti AVV_NOTAIOa causa n. 14129/2016, il contribuente COGNOME NOME, socio al 30% AVV_NOTAIOo RAGIONE_SOCIALE (la cui restante quota del 70% era in capo all’altro contribuente COGNOME NOME) ha impugnato altri due avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2005 e 2007, con cui venivano recuperati i maggiori redditi di partecipazione in capo al contribuente quale effetto del maggior reddito imputato allo RAGIONE_SOCIALE.
La CTP di Genova ha, anche in questo caso, accolto i ricorsi del contribuente e la CTR AVV_NOTAIOa Liguria, con sentenza qui impugnata, ha rigettato gli appelli riuniti AVV_NOTAIO‘Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello -nel prendere atto AVV_NOTAIOa separata avvenuta decisione in appello AVV_NOTAIOa causa relativa al COGNOME -violato il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente , in quanto l’avviso è stato emesso senza il rispetto del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212, in assenza di ragioni di urgenza. Nel merito, poi, il giudice di appello ha rilevato che alcuni dei conti correnti sui quali era stato condotto l’accertamento erano intestati a
terzi e che alcuni importi recuperati dall’Ufficio, come rilevato da una consulenza tecnica di parte, erano stati imputati a soggetti privati.
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi; il contribuente intimato non si è costituito in giudizio.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo del ricorso n. 11215/2016 R.G. si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità AVV_NOTAIOa sentenza per violazione degli artt. 61 e 36 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ritenendo il ricorrente che la sentenza sia priva oltre che AVV_NOTAIOo svolgimento del processo, anche di una motivazione comprensibile, nonché priva di ogni riferimento alle questioni agitate in giudizio.
Con il secondo motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità AVV_NOTAIOa sentenza per violazione degli artt. 61 e 36, comma 1, n. 4, d. lgs. n. 546/1992 AVV_NOTAIO‘art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e AVV_NOTAIO‘art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva per essere stato l’avviso emesso nei confronti di soggetto non più esistente, osservando il ricorrente come la motivazione sia meramente apparente.
Con il terzo motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione AVV_NOTAIO‘art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art. 14 d. lgs. n. 546/1992, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto ch e l’avviso fosse inesistente per non essere stato effettuato, né notificato congiuntamente a tutti i professionisti RAGIONE_SOCIALE, facendo così venir meno l’unitarietà AVV_NOTAIO‘accertamento. Osserva parte ricorrente che l’unitarietà AVV_NOTAIO‘accertamento che coinvolge la rettifica reddituale nei confronti di società di persone e associazioni, tra le quali sono ricompresi anche gli studi RAGIONE_SOCIALE, comporta in sede giudiziale un
litisconsorzio tra tutti i partecipanti, ma non impone che si proceda nei confronti di tutti gli RAGIONE_SOCIALE con un unico avviso di accertamento.
Con il quarto motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità AVV_NOTAIOa sentenza per violazione degli artt. 61 e 36, comma 1, comma 4, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, AVV_NOTAIO‘art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e AVV_NOTAIO‘art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto inefficaci gli avvisi in quanto non notificati a tutti gli RAGIONE_SOCIALE. Osserva parte ricorrente che non è stato indicato dalla sentenza impugnata quali sarebbero gli atti non ritualmente notificati, né sarebbe comprensibile l’iter argomentativo seguito dal giudice di appello.
Con il quinto motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 156 e 160 cod. proc. civ. e AVV_NOTAIO‘art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui il giudice di appello ha fatto discendere dalla mancata incardinazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli RAGIONE_SOCIALE l’inefficacia degli accertamenti. Osserva parte ricorrente che l’atto impositivo non può considerarsi inefficace se viene a conoscenza del destinatario prima che sia maturato il termine di decadenza.
Con il sesto motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, AVV_NOTAIO‘art. 51, secondo comma, n. 7, d.P.R. n. 633/1972 e AVV_NOTAIO‘art. 2697 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto infondato nel merito l’avviso per il fatto che i conti correnti sui quali si era incentrato l’accertamento fossero intestati anche a terzi e non risultava che l’accertamento riguardasse solo la parte dei conti di cui il ricorrente fosse cointestatario. Deduce l’Ufficio ricorrente che gli accertamenti bancari pongono a beneficio AVV_NOTAIO‘Erario una presunzione RAGIONE_SOCIALE, che
inverte sul contribuente la prova che AVV_NOTAIOe operazioni si è tenuto conto nella contabilità o che le stese siano non imponibili. Deduce, ulteriormente, il ricorrente, che la presunzione si riferisca anche alla imputabilità all’associazione AVV_NOTAIOe risultanze risultanti da conti correnti formalmente intestati a terzi che siano, tuttavia, collegati al contribuente.
Con il primo motivo del ricorso n. 14129/2016 R.G. si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art. 12 l. n. 212/2000, nella parte in cui ha ritenuto violato il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente per assenza AVV_NOTAIOe ragioni di urgenza ai fini AVV_NOTAIOa sua emissione ante tempus. Parte ricorrente osserva come il soggetto verificato non fosse il contribuente COGNOME, bensì lo RAGIONE_SOCIALE, nei cui confronti era stato emesso il PVC e al cui RAGIONE_SOCIALE rappresentante il suddetto PVC era stato consegnato. Deduce, in proposito, il ricorrente che la notifica AVV_NOTAIO‘avviso di accertamento al contribuente, in quanto RAGIONE_SOCIALE, non dovesse essere preceduta dalla notifica del PVC e dall’attesa del termine dilatorio, non essendo il contribuente il soggetto verificato.
Con il secondo motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, AVV_NOTAIO‘art. 51, secondo comma, n. 7 d.P.R. 26 ottobre 1972 e AVV_NOTAIO‘art. 2697 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto infondata nel merito la pretesa per essere le indagini bancarie condotte anche su conti correnti di terzi e relativa a operazioni (importi) di competenza di soggetti privati. Il ricorrente, in termini analoghi a quanto dedotto in relazione al sesto motivo del superiore ricorso, osserva che l’esistenza di movimentazioni bancarie, ancorché relative a terzi che siano collegati al soggetto verificato, comportano
una presunzione semplice di imputabilità di ricavi che comporta l’inversione AVV_NOTAIO‘onere AVV_NOTAIOa prova in capo al contribuente.
Preliminarmente va disposta la riunione dei due ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva ex art. 274 cod. proc. civ. (Cass., Sez. VI, 8 febbraio 2018, n. 3053; Cass., Sez. V, 31 agosto 2010, n. 18949).
Sempre in via preliminare va osservato che, come emerge dalle due sentenze impugnate, i giudizi relativi ai contribuenti COGNOME e COGNOME si siano svolti separatamente in primo grado e in appello. Non risulta agli atti del giudizio che i giudizi relativi ai due contribuenti siano stati trattati in primo grado dal medesimo giudice, nella medesima composizione collegiale e congiuntamente. Ciò in quanto il ricorrente, nel giudizio n. 14129/2016 R.G. non produce, né trascrive integralmente la sentenza di primo grado (ma solo la parte motiva), in modo da verificare tali circostanze in relazione alle decisioni che hanno riguardato il controricorrente COGNOME, di cui risultano prodotte in allegato le relative sentenze di primo grado da parte del controricorrente.
Fatta tale premessa, deve osservarsi che nelle controversie che riguardano uno RAGIONE_SOCIALE professionale RAGIONE_SOCIALE, essendo le imposte imputate per trasparenza agli RAGIONE_SOCIALE, sussiste il litisconsorzio necessario tra l’associazione e i propri RAGIONE_SOCIALE; ove, peraltro, al giudizio abbiano partecipato tutti gli RAGIONE_SOCIALE, il contraddittorio non deve essere integrato nei confronti AVV_NOTAIO‘associazione, non avendo la stessa distinta personalità giuridica (Cass., Sez. V, 13 novembre 2018, n. 29128; Cass., Sez. VI, 11 ottobre 2019, n. 25643). La questione relativa alla valida costituzione del rapporto processuale va esaminata prima di ogni altra questione, compresa quella relativa alla giurisdizione (Cass., Sez. U., 4 febbraio 2016, n. 2201) e, quindi, a
maggior ragione, prima AVV_NOTAIOe questioni dedotte con il ricorso (Cass., Sez. Lav., 16 agosto 2019, n. 21443).
12. La violazione del litisconsorzio si è verificata certamente in grado di appello, essendo le cause state decise da due collegi diversi. Tuttavia, come osservatosi supra, non è possibile verificare che in primo grado vi sia stata trattazione contestuale AVV_NOTAIOe posizioni dei due contribuenti, per cui non vi sono elementi per fare applicazione -quanto al primo giudice -di quella giurisprudenza che consente la ricomposizione successiva del contraddittorio a partire dal solo grado di appello (Cass., Sez. V, 24 febbraio 2022, n. 6073).
13. Deve, pertanto, dichiararsi la nullità AVV_NOTAIOe sentenze impugnate e AVV_NOTAIO‘intero giudizio per omessa trattazione unitaria AVV_NOTAIOe cause riguardanti i due contribuenti. Pronunciando, pertanto, sui ricorsi, va dichiarata la nullità AVV_NOTAIO‘intero giudizio , al fine di procedere alla trattazione unitaria AVV_NOTAIOe cause, rimettendosi le cause davanti al giudice di primo grado. Al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione AVV_NOTAIOe spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte dispone la riunione del ricorso n. 14129/2016 R.G. al ricorso n. 11215/2016 R.G.; pronunciando sui ricorsi, dichiara la nullità degli interi giudizi per violazione del contraddittorio necessario e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, in diversa composizione, per trattazione unitaria, nonché per la regolazione e la liquidazione AVV_NOTAIOe spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 14 febbraio 2024