Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6839 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6839 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18939/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
BAJARDI NOME
-intimata-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia n. 550/2022, depositata il 24/1/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/3/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE imputava pro quota a NOME COGNOME, socia di una società di persone, il maggior reddito accertato per il 2011 nei confronti di una società in accomandita semplice.
Con la sentenza n. 4246/2019 la CTP di Messina accoglieva il ricorso della contribuente per l’assorbente rilievo della mancata
produzione dell’atto di delega di firma al capo team, che aveva sottoscritto l’avviso per il direttore provinciale.
Nel giudizio di appello l’RAGIONE_SOCIALE produceva, ai sensi dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 l’atto dispositivo n. 90/2015 del 23 dicembre 2015 mentre la contribuente rimaneva contumace. Con la sentenza n. 550/2022 la CTR per la Sicilia rigettava comunque l’appello , evidenziando che l’atto prodotto a) non era una fedele rappresentazione analogica o digitale dell’ori ginale; b) non era una copia dichiarata conforme; c) non conteneva una visibile sottoscrizione asseritamente presente nell’ atto originale depositato presso l’archivio dell’Ufficio. L’appellante non aveva pertanto provato il rilascio di una valida delega al funzionario.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso con due motivi mentre la contribuente, nonostante la notifica del 19/7/2022 ai difensori domiciliatari, è rimasta intimata.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va osservato che in base all’orientamento maggioritario di questa Corte condiviso dal Collegio, deve ritenersi valida la notifica del ricorso per cassazione già espletata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso il procuratore domiciliatario in primo grado del contribuente, rimasto contumace in grado di appello. Invero, le sezioni unite con la sentenza n. 14916 del 2016, hanno affermato che, sebbene in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze RAGIONE_SOCIALE commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall’art. 330 c.p.c, tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell’indicazione della residenza o della sede e dell’elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall’art. 17, comma 2, del d.lgs. n 546 del 1992 è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del
citato art 330, primo comma, seconda ipotesi, c.p.c. ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione.
Con il primo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 21 septies L. 241/90, dell’art. 24, comma 2, del regolamento dell’Amministrazione, dell’art. 42 DPR 600/73 e dell’art. 4 bis D.L. n. 78/2015, nonché dell’articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39 e dell’articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (art. 360, n. 3, c.p.c.)», l’RAGIONE_SOCIALE deduce che l’atto dispositivo depositato riproduce il documento informatico e, sebbene privo di firma, riporta il nominativo a stampa del soggetto delegante con la specificazione che l’originale è depositato presso l’ente emittente. La decisione del giudice di appello non considera nemmeno che la copia prodotta non era stata disconosciuta.
Con il secondo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 7 D.Lgs n. 546/92 (art. 360, n. 4, c.p.c.)», parte ricorrente eccepisce che il giudice, qualora avesse ritenuto necessario acquisire l’originale della delega riportante la sottoscrizione autografa, avrebbe dovuto disporne l’acquisizione.
Occorre rilevare d’ufficio che il processo si è irregolarmente svolto nei due gradi di merito a contraddittorio non integro.
4.1 L ‘unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone di cui all’art. 5 t.u.i.r. e dei loro soci alla quale consegue l’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi- comporta che il ricorso tributario avanzato, anche avverso un solo avviso di rettifica, dalla società o da uno dei soci, riguarda inscindibilmente sia l’una che gli alt ri, salvo il caso in cui vengano prospettate questioni personali ai singoli partecipanti. Ne consegue che tutti questi soggetti devono essere parti dello stesso procedimento e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di loro.
Il ricorso proposto da uno solo dei soggetti interessati impone, quindi, l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, onde il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, pure d’ufficio (Cass. n. 3110/2024, Cass. n. 33319/2023, Cass. n. 12590/2023, Cass. n. 35187/2022 nonché Cass., Sez. U, 14815/2008, che ha definitivamente affermato il principio).
4.2 Il presente giudizio ha per oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento mediante il quale è stato imputato per trasparenza al socio di una società di persone il maggior reddito d’impresa determinato dall’Ufficio in capo all’ente collettivo e l’impugnazione non riguarda una questione strettamente personale del socio. Dalla sentenza di primo grado risulta che la parte che aveva presentato il ricorso di primo grado era socia con una quota del 20% della RAGIONE_SOCIALE e che, nel corso di quel giudizio, era stata depositata copia della sentenza della CTP di Messina n. 6737/2018, che aveva rigettato il ricorso della società. L’unicità della controversia non può essere ricomposta nell’odierna sede di legittimità, difettando le condizioni all’uopo richieste dalla giurisprudenza. La necessità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi può essere esclusa unicamente nel caso di contemporanea pendenza di più giudizi introdotti dai litisconsorti e trattati e decisi in unico contesto. Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte
processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e RAGIONE_SOCIALE difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale RAGIONE_SOCIALE decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111, secondo comma, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e RAGIONE_SOCIALE libertà fondamentali), evitando che, con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio (Cass. 29843/2017, Cass. 2224/2021 e Cass. 11944/2025).
5. Lo svolgimento del processo nei gradi di merito a contraddittorio non integro appare assorbente rispetto ai due motivi di ricorso. Deve pertanto essere dichiarata la nullità dell’impugnata sentenza e dell’intero procedimento. Discutendosi di una nullità del processo per la quale il collegio d’appello avrebbe dovuto rimettere le parti al giudice di primo grado, la causa va rinviata, ai sensi degli artt. 383, terzo comma, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, in diversa composizione, perché provveda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi (la società e gli altri soci). Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata e dell’intero procedimento e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, in diversa composizione, affinché provveda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi, e pronunci anche sulle spese della presente fase di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4/3/2026
la Presidente
NOME COGNOME