Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3566 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 3566 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19886/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, nella qualità di socio della ‘RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO della SICILIA n. 978/2024 depositata il 06/02/2024.
Udite le conclusioni svolte all’udienza pubblica del giorno 11/11/2025 dall’AVV_NOTAIO COGNOME per la parte ricorrente, dall’AVV_NOTAIO per l’AVVOCATURA GENERALE dello STATO e dalla Sost. Proc. dr.ssa NOME COGNOME per la PROCURA GENERALE della CORTE di CASSAZIONE.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
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FATTI DI CAUSA
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ( hinc: CGT2), con la sentenza n. 978/2024 depositata in data 06/02/2024, ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME , nella qualità di socio della ‘RAGIONE_SOCIALE ( hinc: il contribuente) contro la sentenza n. 5773/2016, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Catania aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2004.
La CGT2 ha evidenziato l’infondatezza della censura relativa al difetto di motivazione e, in ogni caso, ha ritenuto non fondati i motivi di ricorso riproposti come motivi d’appello, considerata la legittimità del metodo di accertamento induttivo cui aveva fatto ricorso l’amministrazione finanziaria, data l’inattendibilità del valore RAGIONE_SOCIALE rimanenze di magazzino indicato dal contribuente, non supportato da idonea documentazione analitica. Difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche le imprese in regime di contabilità semplificata ex art. 18 d.P.R. 29/09/1973, n. 600 devono
indicare ogni anno nel registro degli acquisti, tenuto ai fini IVA, il valore RAGIONE_SOCIALE rimanenze, senza limitarsi a indicare quello globale.
2.1. Ad avviso della CGT2, pertanto, in tema di imposte dirette, in caso di omessa presentazione del prospetto analitico RAGIONE_SOCIALE rimanenze, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE può procedere all’accertamento di tipo induttivo.
Contro la sentenza della CGT2 il COGNOME ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis. 1 c.p.c.
Con ordinanza n. 17915, pubblicata in data 02/07/2025, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, rilevando che il ricorrente agisce in qualità di socio di una sRAGIONE_SOCIALE, per questioni afferenti alle imposte dirette. Si pone, in particolare, la questione del litisconsorzio necessario (Cass., Sez. U, 04/06/2008, n. 14815) da esaminare anche in relazione alla graduazione dell’ordine RAGIONE_SOCIALE questioni da trattare .
La Procura Generale della Corte di cassazione ha depositato requisitoria scritta.
Il ricorrente ha depositato ulteriore memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la « Violazione e falsa applicazione per errata interpretazione ed applicazione a) dell’art. 3 L. 241/90, art. 7 comma 1 L. 212/2000 e art. 42 DPR 600/73 per difetto assoluto di motivazione anche in conseguenza dell’omessa allegazione di un atto richiamato in m otivazione b) violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) Cod. Proc. Civ.»
1.1. Il ricorrente ha censurato la pronuncia impugnata per aver ritenuto sufficiente la motivazione dell’atto impositivo, senza considerare che la menzione dello studio di settore (NUMERO_DOCUMENTO) nel testo dell’avviso stesso, senza allegarlo o richiamarlo nel suo contenuto essenziale, ha violato l’obbligo di motivazione. Rileva, quindi, che la CGT2 non avrebbe dovuto ritenere che il richiamo al p.v. fosse sufficiente ad integrare una motivazione esaustiva e che il documento richiamato fosse, comunque, conosciuto dal contribuente ma avrebbe dovuto considerare la mancata allegazione nonché il mancato richiamo del suo contenuto essenziale, quale difetto che inficiava l’atto stesso.
1.2. La CGT2 avrebbe, poi, errato nel ritenere non sussistente il vizio di motivazione in merito alla violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973. Non sono, infatti, chiare le ragioni che hanno portato all’espletamento dell’accertamento e alla ridetermi nazione del reddito d’impresa: l’amministrazione si è, infatti, limitata ad accertare e presumere una percentuale di ricarico pari al 2,50%, calcolata sulla base di uno studio di settore, senza fornire alcuna prova o spiegazione per attestarne la congruità. In sede di accertamento non è stato documentato o giustificato tale coefficiente, con il conseguente difetto di motivazione.
1.3. La ricorrente ha poi rilevato (pag. 6 del ricorso in cassazione): « Ancora non è stato correttamente interpretato ed applicato il disposto dell’art. 2627 c.c., la Corte Tributaria di secondo grado, si è genericamente limitata a dire che ‘il primo giudice ha illustrato i motivi alla base della decisione sicchè la censura del difetto di motivazione non può essere condivisa’ (cfr. pag. 6 sent. di appello).
Nello specifico con la sentenza di primo grado la Corte di Giustizia Tributaria ha ritenuto che ‘….. è illegittimo e deve essere annullato
per violazione dell’art. 272 c.c., solo l’avviso di accertamento di tipo induttivo che non offra nessun riscontro probatorio, nemmeno in termini di presunzioni gravi, precise e concordanti a sostegno RAGIONE_SOCIALE rettifiche operate dall’ufficio accertatore…situaz ione ben diversa da quella in esame’ (cfr. pag. 7 sent. di primo grado).
Ha errato la corte territoriale a ritenere sussistente il requisito della motivazione, infatti, quanto affermato dalla stessa non si conforta con la decisone adottata e la dicitura ‘…situazione ben diversa da quella in esame…’, riportata in sentenza, non p uò certo costituire una motivazione, perché indicare che una situazione è diversa non vale ad indicare sussistente una motivazione. Sul punto questa difesa fa rilevare che è ormai orientamento consolidato, sia in dottrina che in giurisprudenza, che l’oner e della prova incombe sull’amministrazione finanziaria, attore in senso sostanziale, in base al principio fissato dall’art. 2697 c.c., secondo il quale spetta a chi vuol far valere un diritto provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; e nemmeno il fisco può certamente sottrarsi a questo principio di ordine generale di diritto sostanziale.»
Con il secondo motivo è stata denunciata la « Violazione e falsa applicazione per errata interpretazione ed applicazione a) dell’art. 3 L. 241/90, art. 7 comma 1 L. 212/2000 e b) art. 42 DPR 600/73 per difetto assoluto di motivazione in merito ai maggiori ricavi in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) Cod. Proc. Civ.».
2.1. Anche sotto il profilo dei maggiori ricavi vi è stata, ad avviso di parte ricorrente, un’errata interpretazione ed applicazione sia dell’art. 3 legge n. 241 del 1990 e dell’art. 7, comma 1, legge n. 212 del 2000 , sia dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto l’accertamento non ha tenuto conto che trattandosi di attività ‘RAGIONE_SOCIALE‘, costituita da tre soci e quattro dipendenti, una parte RAGIONE_SOCIALE materie prime non poteva confluire nella produzione di alimenti
destinati alla vendita ai clienti e, quindi, nella produzione di maggiori ricavi, essendo destinata all’autoconsumo da parte dei soci e dei dipendenti, in quanto l’attività, per la sua tipologia, prevede orari continuati anche durante le ore pasti. Non si è, inoltre, tenuto conto della percentuale di sfrido RAGIONE_SOCIALE materie prime che inevitabilmente si produce nella preparazione dei prodotti da colazione e tavola calda, nonché della merce invenduta e RAGIONE_SOCIALE rimanenze iniziali e finali; tutti elementi che, se presi in considerazione, avrebbero determinato un abbattimento dei maggiori ricavi non inferiore al 20-30%.
Con il terzo motivo è stata censurata la « Violazione e falsa applicazione art. 39, c.1, D.P.R. N.600/73 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) Cod. Proc. Civ.»
3.1. Ad avviso di parte ricorrente non risponde al vero che l’intera contabilità sia da ritenersi inattendibile, in quanto la società ha tenuto una contabilità regolare, sono stati tenuti tutti i libri e i registri previsti dalla normativa vigente ed è stata applicata una percentuale di ricarico pari al 3,44%, congrua agli studi di settore. La contabilità tenuta dal contribuente è apparsa nel complesso regolare, non essendo stato mosso dall’Ufficio altro rilevo al riguardo.
Nel caso in esame il valore RAGIONE_SOCIALE rimanenze è stato correttamente indicato in dichiarazione e nel registro degli acquisti, e non può ritenersi, ai sensi dell’art. 2424 c.c. , che non siano state, indicate le categorie omogenee. Difatti, l’omogeneità è insita nella natura RAGIONE_SOCIALE merci stesse trattandosi di una sola categoria di rimanenze, e cioè materie prime e di consumo.
I tre motivi di ricorso presentano profili di inammissibilità, conseguenti sia al fatto che la censura di violazione di legge presuppone una richiesta di rivalutazione dei fatti estranea al sindacato di legittimità di questa Corte, sia per difetto di specificità (riscontrabile, in parte qua , sia nel secondo e nel terzo motivo di
ricorso), nonché di vera e propria infondatezza (con riferimento al terzo motivo di ricorso, dal momento che -oltre al profilo di inammissibilità in ragione alla sottesa richiesta di rivalutazione dei fatti sottratta al sindacato di legittimità di questa Corte -occorre evidenziare che, in materia di imposte sui redditi, anche le imprese minori, che fruiscono del regime di contabilità semplificata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. n. 600 del 1973, devono indicare ogni anno nel registro degli acquisti, tenuto ai fini IVA, il valore RAGIONE_SOCIALE rimanenze, senza limitarsi ad annotare quello globale, ma distinguendo i beni per categorie omogenee, del medesimo tipo e della stessa quantità, v. Cass., 13/11/2018, n. 29105).
Concentrando l’attenzione sui profili di inammissibilità dei motivi di ricorso appena evidenziati, occorre verificare se, rispetto al loro esame, sia o meno preliminare la questione relativa all’omessa instaurazione del litisconsorzio necessario. A tal fine le questioni da scrutinare, in ordine logico, sono: la ricorrenza (o meno) nel caso di specie di un’ipotesi di litisconsorzio necessario, le conseguenze della mancata instaurazione del contraddittorio tra i litisconsorti necessari, la natura di tale vizio in relazione alla sua rilevabilità ex officio (e cioè se sia identificabile come vizio qualificato o meno, riguardando un presupposto fondante la struttura e il funzionamento del processo) e il rilievo assunto nell’ambito RAGIONE_SOCIALE questioni pregiudiziali di rito che devono essere esaminate dal giudice ai fini della decisione.
Sotto il primo profilo occorre evidenziare che nella disciplina del processo tributario è presente un’apposita disposizione costituita dall’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, il quale stabilisce che: « Se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi. »
6.1. Ciò premesso, nel caso di specie l’avviso di accertamento impugnato ha per oggetto (anche) riprese a titolo di imposte dirette imputabili ai soci per il principio di trasparenza (art. 5 t.u.i.r.). Il COGNOME NOME COGNOME, secondo quanto si legge nella sentenza di primo grado depositata agli atti, agisce nella qualità di socio della RAGIONE_SOCIALE, in quanto destinatario dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società. Nel ricorso in cassazione lo stesso COGNOME COGNOME si qualifica quale socio della RAGIONE_SOCIALE Da quanto affermato dallo stesso ricorrente (v. pag. 2 del ricorso in cassazione) la società era composta tra tre soci. Tuttavia, solo il COGNOME COGNOME è stato parte di tutti e tre i gradi di giudizio (secondo quanto risulta anche dalle sentenze di primo e secondo grado in atti).
6.2. Quella appena descritta, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, integra un’ipotesi di litisconsorzio necessario. Difatti, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone e RAGIONE_SOCIALE associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguardi inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali (Cass., Sez. U, n. 14815 del 2008, cit. ). Il collante che, sul piano sostanziale, pone le basi per l’inscindibilità dell’oggetto del ricorso è costituito dall’imputazione per trasparenza ai sensi dell’art. 5 t.u.i.r. dei redditi della società ai soci, che devono essere, quindi, parti dello stesso processo. La controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione
dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario (Cass., Sez. U, n. 14815 del 2008, cit. ).
Quanto alle conseguenze, la mancata corretta instaurazione del rapporto processuale comporta, poi, che per la sentenza pronunciata a contraddittorio non integro non possa valere la regola della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione ai sensi dell’art. 161 cod. proc. civ., dovendosi ritenere la sentenza pronunciata inutiliter data (Cass., Sez. U, n. 14815 del 2008, cit. ). Proprio per tale ragione la normativa processuale (v. art. 183 cod. proc. civ. nella formulazione anteriore alla riforma operata dal d.lgs. n. 149 del 2022 e, adesso, l’art. 171 -ter cod. proc. civ.) impone al giudice di verificare, in limine litis, la corretta instaurazione del contraddittorio, in modo da sterilizzare, sin dalla fase iniziale, il processo da un vizio (insanabile) suscettibile di ripercuotersi sulla sentenza.
La mancata sanatoria del vizio afferente all’omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario costituisce, poi, la ratio della disciplina che -deviando dalla regola generale che fa scaturire dall’effetto devolutivo pieno del giudizio di appello (nei limiti RAGIONE_SOCIALE censure proposte dall’appellante) la sostituzione della sentenza di secondo grado a quella emessa dal giudice di prime cure -impone la rimessione degli atti davanti al giudice di primo grado (art. 354 cod. proc. civ.) .
8.1. Ciò, al fine di depurare il processo, anche mediante la sua regressione alla fase iniziale, di un vizio che preclude il raggiungimento del suo fine e cioè, nel caso del processo tributario, di stabilire la legittimità o meno dell’atto impositivo impugnato e la sua eventuale conclusione, nell’ipotesi in cui si rivelino fondate le
censure del contribuente, con una sentenza (costitutiva) di annullamento.
8.2. Nell’ipotesi in cui il contraddittorio non sia stato instaurato correttamente nei gradi di merito deve ritenersi possibile la rilevabilità d’ufficio, nell’ambito del giudizio di legittimità, trattandosi di un vizio che, afferendo ai presupposti ‘fondanti’ la struttura e il funzionamento del processo, rientra tra quelli definiti, recentemente, dalle Sezioni Unite di questa Corte come vizi qualificati (Cass., Sez. U, 29/08/2025, n. 24172, sub 9.1.1.). Rientrano in tale categoria sia i vizi che scaturiscono dalla violazione di norme processuali preposte alla tutela del diritto al contraddittorio (quale elemento costitutivo e indefettibile del processo, che trova presidio negli artt. 24, secondo comma, e 111 Cost. e, in una prospettiva di tutela multilivello, nelle norme sovranazionali di cui agli artt. 6 CEDU e 47 CDFUE), sia quelli che derivano dal difetto di potestas iudicandi (sui quali v. infra, sub 11).
La violazione dei vizi qualificati che derivano dalla violazione della disciplina sul contraddittorio (che ricomprende anche la regola scolpita nell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 in materia di litisconsorzio necessario nel processo tributario), produce, in capo alla parte che subisca tale violazione un pregiudizio in re ipsa .
Esaurite le precisazioni in ordine alla ricorrenza, nel caso di specie, di un’ipotesi di violazione della regola del litisconsorzio necessario, alle conseguenze della sua violazione e alla rilevabilità ex officio di tale vizio anche in sede di legittimità, occorre esaminare l’ultima questione, afferente ai rapporti con le altre questioni pregiudiziali di rito prospettate dalle parti o rilevabili ex officio in sede di impugnazione e che possono riguardare, sia la presenza di vizi qualificati inerenti alla potestas iudicandi (su cui v. infra ), che altri
profili di inammissibilità inerenti ai motivi di ricorso in cassazione, come quelli evidenziati, supra, sub 4.
La questione non assume mero rilievo classificatorio, considerato che i vizi qualificati dalla violazione della disciplina del litisconsorzio necessario sono caratterizzati dall’attivazione di un meccanismo sanante che impone (non la chiusura del processo, in rito, mediante la declaratoria della mancanza di un presupposto inerente alla corretta instaurazione del processo litisconsortile, ma) contestualmente alla cassazione della sentenza impugnata, la rimessione degli atti al primo giudice, determinando la prosecuzione del processo. Solo la mancata riassunzione del giudizio o la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso determineranno l’estinzione del giudizio per inattività RAGIONE_SOCIALE parti.
A diversa soluzione deve, invece, pervenirsi nel caso di vizi qualificati attinenti al difetto di potestas iudicandi, individuati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione le Sezioni Unite (Cass., Sez. U, n. 24172 del 2025 cit. ) nelle seguenti ipotesi:
il difetto di legitimatio ad causam (Cass. n. 23568/2011; Cass. 24483/2013; Cass. n. 25906/2017; Cass., S.U., n. 7925/2019);
il difetto di interesse ad agire (Cass. n. 3330 del 2002; Cass. n. 19268/2016);
il difetto RAGIONE_SOCIALE condizioni di proponibilità dell’azione (Cass. n. 2678/1999; Cass. 4553/1999; Cass. n. 9297/2007);
il difetto di rappresentanza processuale (Cass., S.U., n. 4248/2016);
le decadenze verificatesi per effetto dello spirare di termini perentori per la proposizione dell’azione (Cass. n. 20978/2013; Cass. n. 32637/2019; Cass., S.U., n. 8501/2021);
il ne bis in idem : l’esistenza di un giudicato interno o esterno, ove risultante dagli atti del processo (Cass., S.U., n. 226/2001; Cass., S.U., n. 10977/2001), la litispendenza (art. 39, comma primo, c.p.c.; Cass., S.U., n. 9409/1994; Cass. n. 7478/2011; Cass. n. 26862/2016);
l’inesistenza della sentenza (paradigmaticamente l’art. 161, comma secondo, c.p.c., che prevede la nullità della sentenza per difetto di sottoscrizione).
11.1. Le ipotesi individuate dalle Sezioni Unite di questa Corte, all’infuori di quella indicata sub g) relativa all’inesistenza della sentenza, riguardano quelli che sono definiti come presupposti processuali o condizioni di decidibilità della causa (con la variante classificatoria di chi qualifica la legitimatio ad causam e l’interesse ad agire come condizioni dell’azione). A prescindere da tali varianti classificatorie, si tratta, in ogni caso, di requisiti che condizionano il dovere del giudice di decidere la causa nel merito. In tali ipotesi, al rilievo officioso nel giudizio di legittimità -salvo quanto precisato, infra, con riferimento al difetto di rappresentanza – consegue la pronuncia di cassazione senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod proc. civ., perché la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito, con una decisione che, come condivisibilmente osservato, è sostitutiva, nel senso che non si pronuncia solo sulla domanda di cassazione, ma ha contenuto di declaratoria di puro rito o sulla domanda di prime cure o sul successivo svolgimento patologico del processo.
11.2. Il difetto di rappresentanza processuale si caratterizza, diversamente dagli altri vizi qualificati dal difetto di potestas iudicandi che riguardano gli altri presupposti processuali, per un meccanismo di sanatoria, che può essere attivato anche in sede di legittimità, con la precisazione , in quest’ultima ipotesi, che nel caso
in cui il rilievo di tale vizio non sia officioso, ma provenga dalla controparte, l’onere di sanatoria del rappresentato sorge immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine (Cass., Sez. U, 04/03/2016, n. 4248). La mancata sanatoria del vizio comporterà, pertanto, al pari RAGIONE_SOCIALE altre ipotesi di carenza di un presupposto processuale (o condizione di decidibilità della causa), l’adozione di una pronuncia di cassazione senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ.
12. Infine, in caso inammissibilità dei motivi di ricorso ex art. 360 cod. proc. civ. la sanzione processuale è ricollegata alla struttura dell’impugnazione disciplinata negli artt. 360 ss. cod. proc. civ.
Come condivisibilmente rilevato, il giudizio di cassazione si confronta con un nuovo oggetto di giudizio, delimitato dai motivi di ricorso (o dei ricorsi incidentali) tipicamente previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., che si avvicinano ad altrettante cause petendi di azioni di impugnativa contro la sentenza di appello o di unico grado. Nel giudizio di cassazione oggetto di decisione è un’azione di invalidazione il cui oggetto è il vizio denunciato. Di conseguenza, i motivi delimitano l’oggetto del giudizi o e – trattandosi di un mezzo di impugnazione a critica vincolata e privo di effetto devolutivo condizionano l’accesso al giudizio di cassazione, quali requisiti di ammissibilità dell’impugnazione stessa (art. 375, comma 1, n. 1, cod. proc. civ.), rendendo necessaria la verifica pregiudiziale sulla riconducibilità ai vizi tipizzati nell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.
12 .1. L’inammissibilità dei motivi di ricorso in cassazione conduce al rigetto di quest’ultimo , lasciando intatta la sentenza impugnata, che pertanto chiude il processo al momento del deposito in cancelleria della decisione di rigetto, passando in giudicato (art. 391bis, comma 5, cod. proc. civ.).
12 .2. Le considerazioni che riguardano l’ammissibilità dei motivi di ricorso in relazione alla (necessaria) corrispondenza ai vizi di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. possono, poi, essere estese anche ai contenuti del ricorso stabiliti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 cod. proc. civ. Diversamente, la proposizione del ricorso in cassazione una volta che siano decorsi i termini di cui agli artt. 325, comma 2, e 327 cod. proc. civ. integra un vizio qualificato derivante dal difetto di potestas iudicandi , alla stregua di quanto precisato da Cass., Sez. U, n. 24172 del 2025.
13. Una volta delineata la distinzione tra le possibili questioni pregiudiziali di rito che possono porsi, nel giudizio di cassazione, accanto alla questione relativa al vizio qualificato derivante dalla violazione della disciplina del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso ed evidenziato che l’ordine di trattazione e la graduazione RAGIONE_SOCIALE relative questioni pregiudiziali non è irrilevante – dal momento che l’esito del giudizio può cambiare, a seconda che il rilievo del vizio qualificato comporti la chiusura in rito del processo di cassazione, ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ. (cioè con la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata) o determini, invece, accanto alla pronuncia cassatoria il rinvio davanti al giudice compente o, infine, il rigetto del ricorso occorre verificare quali siano le questioni prioritarie, in termini logici e giuridici.
14. Alla luce della recente pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte e della distinzione operata all’interno della categoria dei vizi cd. qualificati, deve ritenersi -in senso contrario a quanto risulta da Cass., n. 18845 del 2021 che ha ritenuto la questione relativa alla non corretta instaurazione del contraddittorio preliminare rispetto a quella della tempestiva proposizione del ricorso introduttivo – che i vizi qualificati relativi al difetto di potestas iudicandi che riguardino i
presupposti processuali (condizioni di decidibilità della causa) assumano rilievo preliminare rispetto ai vizi cd. qualificati che derivano dalla violazione di norme processuali preposte alla tutela del diritto al contraddittorio.
14.1. Tali vizi (difetto di legitimatio ad causam , difetto di interesse ad agire, difetto RAGIONE_SOCIALE condizioni di proponibilità, le decadenze verificatesi per effetto dello spirare di termini perentori per la proposizione dell’azione , giudicato, litispendenza e anche il difetto di rappresentanza di cui all’art. 182 cod. proc. civ., fermo quanto evidenziato da Cass., Sez. U, n. 4248 del 2016 e salvo quanto precisato, infra, sub 15.3) si distinguono, infatti, dai vizi qualificati dalla violazione RAGIONE_SOCIALE norme processuali preposte alla tutela del contraddittorio (da individuare, nella specie, in quelle relative al litisconsorzio necessario) per integrare RAGIONE_SOCIALE ipotesi in cui la causa non poteva essere proposta, e quindi il giudice aveva il dovere di non pronunciarsi. Come correttamente rilevato, il potere c’è, ma vi è il dovere di non esercitarlo.
14.2. Diversamente, nelle ipotesi di cui agli artt. 102 cod. proc. civ. e 14 d.lgs. n. 546 del 1992, non viene in rilievo il dovere del giudice di non pronunciarsi sul merito della res in iudicio deducta , quanto il dovere di non decidere prima che sia stato instaurato il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. In quest’ultima ipotesi, il vizio qualificato derivante dalla violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni del contraddittorio (riconducibili agli artt. 24 e 111 Cost, nonché all’art. 6 CEDU) , pur riguardando un presupposto fondante la struttura e il funzionamento del processo (al punto da determinare la nullità insanabile della sentenza, insuscettibile di convertirsi in motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 161, comma 1, cod. proc. civ.) è, tuttavia, sanabile (o attraverso l’integrazione del contraddittorio ex art. 102, comma 2, cod. proc. civ. da parte del
giudice di prime cure o attraverso la rimessione della causa davanti al giudice di primo grado, ove rilevato o dichiarato in sede di impugnazione).
Di conseguenza, la questione relativa all’esistenza di vizi qualificati derivanti dal difetto di potestas iudicandi che siano tali da determinare la chiusura del processo, in rito, con una pronuncia che dichiari che il giudice non può pronunciarsi è logicamente e giuridicamente prioritaria rispetto alla questione pregiudiziale che impone al giudice non di pronunciarsi in assoluto, ma di non decidere prima che il contraddittorio non sia stato correttamente instaurato nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
15.1 . Ciò a ben vedere accade anche nell’ipotesi del vizio qualificato derivante dal difetto di potestas iudicandi costituito dal difetto di rappresentanza ex art. 182 cod. proc. civ.: in tale ipotesi, infatti, secondo l’insegnamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite (Cass., Sez. U, n. 4248 del 2016, cit. ) l’eventuale vizio, ove rilevato in sede di legittimità, o viene sanato mediante la produzione documentale idonea a provare il potere di rappresentanza processuale o determina la definizione, in rito, (anche) del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 382 cod. proc. civ.
15.2. Diversamente, ne ll’ultim o caso individuato dalle Sezioni Unite di questa Corte come vizio qualificato dal difetto di potestas iudicandi, i.e. l’ inesistenza della sentenza -concentrando l’attenzione sull’unica ipotesi espressamente codificata, costituita dalla mancanza di sottoscrizione del giudice di cui all’art. 161, comma 2, cod. proc. civ. (che non ricomprende il caso della sentenza collegiale priva di una RAGIONE_SOCIALE due sottoscrizioni, v. Cass., Sez. U, 20/05/2014, n. 11021, che pertanto non integra, alla luce di Cass., Sez. U, n. 24172 del 2025 -il vizio qualificato dal difetto di potestas iudicandi , al pari del vizio che invalida la sentenza pronunciata in
violazione della disciplina sul litisconsorzio necessario, non determina la chiusura in rito del processo da parte del giudice dell’impugnazione e quindi, nel caso del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ. ma impone la rimessione della causa al primo o al secondo giudice, a seconda del grado di giudizio in cui sia stato emesso il provvedimento affetto da inesistenza per difetto di sottoscrizione.
Per quanto l’ ipotesi appena richiamata sia destinata a diventare quasi un caso di scuola grazie all’impiego della tecnologia informatica nel processo (che non consente il deposito di atti che non siano firmati digitalmente, ma che può, nondimeno, dischiudere ad altre ipotesi di inesistenza, ad es. in caso di cancellazione erronea, prima della firma, di parti della sentenza, il cui dispositivo rechi ad es. la sola statuizione sulle spese) occorre evidenziare che il rilievo officioso del vizio ex art. 161, comma 2, cod. proc. civ., non impedisce che la causa, una volta rimessa davanti al giudice che ha definito il giudizio con un provvedimento inesistente, possa passare immediatamente in fase decisoria, considerato che la nullità insanabile riguarda direttamente l’atto conclusivo del giudizio e non inficia quest’ultimo, in via derivata, in conseguenza di vizi che abbiano interessato gli atti compiuti nelle precedenti fasi processuali. Tuttavia, nell’ipotesi in cui, nell’ambito del giudizio concluso con una sentenza inesistente ex art. 161, comma 2, cod. proc. civ. si sia verificata anche una violazione della disciplina sul litisconsorzio necessario , quest’ultimo vizio -proprio perché non riguarda solamente l’atto conclusivo, ma inficia l’intero processo -non è assorbito dal primo. La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso va, quindi, a integrare un’ulteriore causa di inesistenza della sentenza, che si aggiunge a quella del difetto di sottoscrizione del giudice, ma che, a
differenza di quest’ultima, si colloca , temporalmente, nella fase iniziale del processo ed assume, pertanto, carattere logicamente prioritario rispetto alla nullità insanabile che riguardi il vizio che invalida l ‘atto conclusivo . L’inesistenza , peraltro, potrebbe riguardare tanto la sentenza di primo grado che quella emessa in sede di appello. Ragionare diversamente -e ritenere che la nullità insanabile derivante dal difetto di sottoscrizione del giudice sia logicamente e giuridicamente prioritaria rispetto al vizio qualificato derivante dalla violazione della disciplina sul contraddittorio -implicherebbe, da un lato, la rimessione degli atti davanti al giudice che ha emesso il provvedimento privo di sottoscrizione (che potrebbe essere diverso da quello di primo grado, ove il vizio ex art. 161, comma 2, cod. proc. civ. abbia interessato la sentenza d’appello) e, dall’altro lato, non consentire bbe , attraverso l’integrale rinnovazione degli atti processuali con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, di sterilizzare il processo da una causa di nullità destinata a ripercuotersi, inevitabilmente, sulla sentenza finale.
16. In conclusione, deve, quindi, ritenersi che, ad eccezione RAGIONE_SOCIALE ipotesi di inesistenza della sentenza rientranti nell’ambito di applicazione dell’ art. 161, comma 2, cod. proc. civ. (e che riguardino direttamente l’atto conclusivo del processo) , i vizi qualificati relativi al difetto di potestas iudicandi individuati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U, n. 24172 del 2025, punto 9.1.1.) integrino questioni pregiudiziali di rito da esaminare in via prioritaria rispetto al vizio qualificato derivante dalla violazione della disciplina sul litisconsorzio necessario. Tale soluzione è coerente non solo con le modalità con le quali il legislatore ha declinato la disciplina relativa ai presupposti processuali fondanti la struttura e il funzionamento del processo individuati dalle Sezioni Unite di questa Corte come vizi
qualificati derivanti dal difetto di potestas iudicandi rispetto ai vizi derivanti dalla violazione di norme processuali preposte alla tutela del diritto al contraddittorio (che nel caso di specie attengono alla corretta instaurazione del processo litisconsortile), ma consegue anche all’applicazione dei principi di ragionevolezza , di economia processuale e di ragionevole durata del processo . Difatti, nell’ipotesi in cui, nel processo tributario, fosse decorso inutilmente il termine per impugnare l’atto ai sensi dell’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 , l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso (che non abbia proposto impugnazione dei termini di legge) sarebbe superflua. Lo stesso è a dirsi nell’ipotesi in cui sia presente un giudicato già formato tra le parti. Nel caso in cui il ricorrente sia privo di legitimatio ad causam o difetti dell’interesse ad agire l’ordine di integrazione del litisconsorte pretermesso determinerebbe o l’evocazione in giudizio di un soggetto altrettanto privo di legittimazione a impugnare l’atto impositivo o carente di interesse o, comunque, decadut o dal potere di impugnare l’atto, una volta decorso il termine di cui all’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, non potendo, evidentemente, avvantaggiarsi del ricorso proposto da un soggetto carente di legittimazione o di interesse ad agire.
17. Quanto appena evidenziato con riferimento ai vizi qualificati relativi al difetto di potestas iudicandi e alla violazione RAGIONE_SOCIALE regole del contraddittorio consente anche di risolvere in senso positivo il quesito circa la sua priorità logica rispetto alla questione (pregiudiziale di rito) relativa all’inammissibilità dei motivi di ricorso in cassazione. Il vizio qualificato relativo alla violazione della disciplina sul litisconsorzio necessario riguarda, infatti, come evidenziato da Cass., Sez. U, n. 24172 del 2025, un presupposto fondante del processo, che attiene alla valida instaurazione del rapporto processuale litisconsortile. L’esame di tale vizio che inficia
il processo sin dalla sua introduzione davanti al giudice di primo grado – non può che essere giuridicamente e logicamente prioritario rispetto alla questione relativa all’inammissibilità dei motivi di ricorso in cassazione, considerato che questi ultimi sono diretti contro una sentenza che non avrebbe dovuto essere pronunciata con quel contenuto, essendo dovere del giudice di seconde cure rilevare la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi e rimettere, conseguentemente, la causa davanti al giudice di primo grado, astenendosi, quindi, dal decidere la causa nel merito. Ragionare diversamente -e ritenere, quindi, che la questione di inammissibilità dei motivi di ricorso debba essere esaminare in via preliminare rispetto alla questione relativa all’omessa instaurazione del contraddittorio nei co nfronti dei litisconsorti necessari pretermessi – impedirebbe la cassazione della sentenza viziata da nullità insanabile e la conseguente rimessione degli atti davanti al giudice di prime cure, affinché, una volta instaurato il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti pretermessi il processo possa giungere a una decisione di merito sulla legittimità (o meno) dell’atto impositivo impugnato.
18. Deve, quindi, affermarsi che: « nel giudizio di cassazione il vizio qualificato derivante dalla violazione della disciplina sul litisconsorzio necessario può essere rilevato d’ufficio e , ad eccezione dell’ipotesi di sentenza inesistente per difetto di sottoscrizione del giudice o per altri gravi vizi riconducibili alla disciplina di cui all’art. 161, comma 2, cod. proc. civ., deve essere esaminato subordinatamente alle questioni pregiudiziali di rito relative al difetto di potestas iudicandi del giudice indicate dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 29/08/2025, n. 24172), ma in via prioritaria rispetto alla questione pregiudiziale relativa all’inammissibilità dei motivi di ricorso in cassazione ai sensi dell’art. 3 75, primo comma,
1, cod. proc. civ. , con la conseguenza che, in quest’ultima ipotesi, una volta riscontrata la violazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice di primo grado».
Alla luce di quanto sin qui evidenziato, in conseguenza della mancata corretta instaurazione del contraddittorio tra tutti i litisconsorti necessari, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio e della sentenza impugnata, che va cassata. Il giudizio va rimesso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, che in diversa composizione, liquiderà anche le spese del presente giudizio.
…
P.Q.M.
dichiara la nullità dell’intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario nei confronti dei soci, cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso all’esito della camera di consiglio del 11/11/2025 .
La Presidente
NOME–NOME COGNOME
La Consigliera est.
NOME COGNOME