Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35116 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 35116 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA ROCCA NOME
Data pubblicazione: 14/12/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9325/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 4711/2019 depositata il 30/07/2019.
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME nella pubblica udienza del 13 settembre 2023,
Udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha confermato le conclusioni scritte per l’annullamento della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia
tributaria di secondo grado ovvero l’accoglimento del secondo motivo senza rinvio; delega dell’AVV_NOTAIO, per la sentito l’AVV_NOTAIO, per ricorrente e l’AVV_NOTAIO per la controricorrente;
FATTI DI CAUSA
Secondo quanto si desume dalla sentenza impugnata, nel 2016 l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 13.6.2014, avviso di accertamento recante rettifica della dichiarazione IVA per il 2013 con esclusione del credito IVA per euro 51.880,00 portato dall’anno precedente e già annullato con precedente avviso di accertamento per l’anno 2012 sul presupposto che , trattandosi di società non operativa per gli anni 2010, 2011 e 2012, ai sensi dell’art. 30 comma 4 legge n. 724/94 l’eccedenza IVA (rimborsata, comunque, per euro 49.414,00) risultante dalla dichiarazione annuale non era ammessa al rimborso.
L’atto è stato impugnato dai due soci della RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la signora NOME COGNOME, e il loro ricorso è stato accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Roma con la motivazione che l’avviso doveva considerarsi nullo, in quanto emesso nei confronti di soggetto inesistente e in difetto di contraddittorio.
Avverso questa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello, mentre la RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello incidentale sulle spese; la Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Lazio ha accolto il gravame dell’RAGIONE_SOCIALE, osservando che secondo l’art. 2945 c.c. nei rapporti giuridici già facenti capo alla società estinta succedono i soci che ne rispondono nei termini di legge, e ha ritenuto assorbito quello della società.
Avverso questa pronunzia ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE affidato a sei motivi, illustrati con memoria.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La causa va definita in via pregiudiziale alla luce del fatto che, avendo l’RAGIONE_SOCIALE rinunziato all’appello nei confronti dell’altro socio della cessata RAGIONE_SOCIALE, la signora NOME COGNOME, al giudizio d’ appello aveva partecipato soltanto la RAGIONE_SOCIALE, in violazione, quindi, dell’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 secondo cui l’atto d’appello «è proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado». Non rileva la rinuncia all’appello dell’RAGIONE_SOCIALE nei confronti della predetta socia, non essendo il litisconsorzio necessario disponibile dalle parti (Cass. n. 3920 del 1987).
Tale litisconsorzio necessario ha origine processuale e prescinde dalla scindibilità dei rapporti sostanziali (Cass. n. 16362 del 2020; Cass. n. 6285 del 2018) , cosicché sin dal grado d’appello, come rilevato dal Pubblico Ministero, ricorre un difetto nella integrità del contraddittorio che determina la nullità della sentenza impugnata e impone il rinvio della causa al giudice di secondo grado, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del socio pretermesso.
Invero, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, nel caso di litisconsorzio necessario processuale – configurabile quando la presenza di più parti nel primo grado deve necessariamente persistere nell’impugnazione per evitare un possibile conflitto di giudicati – la mancata integrazione del contraddittorio nel grado d’appello determina la nullità, rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità, del procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso (ultimamente, Cass. n. 4303 del 2023).
Proprio in tema di legittimazione degli ex soci di società di capitali estinta, per i rapporti facenti capo a questa ed ancora pendenti dopo la cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, si determina un fenomeno successorio rispetto al quale, se si agisce per un debito della società estinta, non definito in sede di
liquidazione, la successione interessa tutti i soci esistenti al momento della cancellazione, posto che essi succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società, sicché sussiste un litisconsorzio di natura processuale e tutti i soci debbono essere chiamati in giudizio, ciascuno quale successore della società e nei limiti della propria quota di partecipazione (Cass. n. 15637 del 2019; Cass. n. 17492 del 2018). Nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria ha agito per recuperare un credito verso la società debitrice e, per essa, verso i suoi soci-successori.
La sentenza impugnata va dunque annullata e le parti vanno rinviate innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per nuovo giudizio a contradditorio integrato come sopra disposto.
p.q.m.
annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio disponendo l’ integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME.
Così deciso in Roma, il 13/09/2023.