Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17606 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17606 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
Oggetto: IRPEF 2015 – Art. 5
RAGIONE_SOCIALE – Società di persone –
Litisconsorzio necessario
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 970/2024 R.G. proposto da:
COGNOME e COGNOME rappresentati e difesi, in virtù di procure speciali rilasciate su fogli separati ed allegati al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME che ha indicato l’indirizzo pec EMAIL
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, n. 1844/01/2023, depositata in data 1° giugno 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
1. A seguito di una verifica eseguita nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto l’attività di ‘confezione su misura di vestiario’ , l’Agenzia delle entrate emetteva l’avviso di accertamento CODICE_FISCALE con il quale accertava un maggior reddito di impresa per Euro 138.435,00; l’Ufficio recuperava a tassazione fatture per operazioni oggettivamente inesistenti ricevute dal fornitore RAGIONE_SOCIALE
Sulla base dell’art. 5 t.u.i.r. l’Ufficio emetteva due avvisi di accertamento (nn. T9K01QP00583-587/2020) nei confronti di NOME COGNOME ed NOME COGNOME con il quale veniva imputato ai contribuenti, nella loro veste di soci al 50% (ciascuno) delle quote della società, e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l’anno 2015, il maggior reddito accertato nei confronti della società.
La società non impugnava l’avviso emesso nei suoi confronti, che diventava perciò definitivo.
I soci, invece, proponevano separati ricorsi avverso i rispettivi avvisi di accertamento, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Como eccependo sia vizi procedimentali preliminari (nullità dell’avviso per difetto di sottoscrizione e di motivazione) sia censure nel merito della pretesa tributaria nei confronti della società.
La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva, rilevando, nel merito, che gli elementi probatori addotti dai contribuenti erano idonei a superare la presunzione su cui si fondavano gli avvisi.
L’Ufficio interponeva gravame chiedendo l’integrale riforma della sentenza di prime cure.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte accoglieva l’appello: stante la definitività dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, ‘la pretesa impositiva si deve ritenere cristallizzata sul piano oggettivo e quella definitività riverbera i suoi effetti anche sull’accertamento personale in capo al socio per il reddito di partecipazione’ (pag. 5 della sentenza). Respingeva, comunque, nel merito le doglianze dei contribuenti.
Per la cassazione della citata sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso affidato a due motivi. L ‘Ufficio resiste con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 18/06/2025.
Considerato che:
Con il primo motivo i contribuenti lamentano la «violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 59 comma 1 lett. b) del d.lgs. n.546/1992, 5 T.U.I.R. – error in judicando eo in procedendo commesso dalla CTR – nullità assoluta della sentenza e del procedimento per difetto di integrazione del contradditorio, mancata valutazione dell’unitarietà ed inscindibilità dell’oggetto del ricorso e violazione del litisconsorzio necessario tra la società di persone e i soci eo violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt.101 cod. proc. civ., 111, comma 2, Cost. e 14, d.lgs. n.546 del 1992». I ricorrenti, sia in primo sia in secondo grado, avevano indicato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, alla luce del principio di unitarietà dell’accertamento nei confronti della società di persona e dei soci.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Questa Corte regolatrice ha ripetutamente statuito, anche pronunciando a Sezioni Unite, che « in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti,
non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio » (Cass., Sez. U., 04/06/2008 n. 14815; conf., tra le tante, Cass. 25/6/2018 n. 16730). Ne consegue che « in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento del maggior reddito delle società di persone e dei soci delle stesse, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci, in difetto del quale la sentenza, anche di appello, è affetta da radicale nullità ed il procedimento deve essere rinviato al giudice di primo grado » (Cass. 22/1/2018 n. 1472).
1.3. Invero questa Corte di legittimità non ha mancato di precisare che « nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, la violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci determina la rimessione della causa al primo giudice che, tuttavia, non è necessaria ove in sede di legittimità possa disporsi la ricomposizione del contraddittorio mediante la riunione; ciò si verifica quando, oltre a sussistere la piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, la complessiva fattispecie sia caratterizzata da: i dentità oggettiva quanto a ‘causa petendi’ dei ricorsi; simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il
fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici » (Cass. 24/02/2022 n. 6073).
1.4. Se i giudizi nei confronti della società e dei soci si sono svolti nei gradi merito separatamente, ma contestualmente, non sarebbe violato il litisconsorzio: « in tema di rettifica del reddito di una società di persone, l’inosservanza del litisconsorzio necessario tra la stessa ed i soci non spiega effetti quando le pronunce rese sui ricorsi siano sostanzialmente identiche ed adottate dallo stesso collegio nel contesto di una trattazione unitaria: ne deriva che la riunione dei giudizi può avvenire in sede di gravame, atteso che il rinvio al giudice di primo grado non sarebbe giustificato dalla necessità di salvaguardare il contraddittorio e si porrebbe in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo » (Cass. 15/02/2018, n. 3789).
1.5. Recentemente si è precisato (Cass. 30/10/2024, n. 28060) che il « ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci (salvo che si prospettino questioni personali). Ne discende che tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto, in quanto non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di litisconsorzio necessario originario ».
Nella specie, pacifica la mancata partecipazione della società ai gradi di merito, e risultando che i soci non hanno prospettato solo questioni personali, deve dichiararsi la nullità dell’intero giudizio (con assorbimento del secondo motivo di ricorso) con rimessione della
causa al giudice di primo grado, perché possa procedere alla trattazione unitaria del processo con tutti i litisconsorti.
P.Q.M.
La Corte cassa la decisione impugnata dichiarando la nullità dell’intero giudizio, e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio nel rispetto delle regole del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.