Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7346 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7346 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2026
Reddito da partecipazione società di persone Nullità intero processo per mancata integrazione contraddittorio
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6582/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, cf: CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, come da procura allegata al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dal l’RAGIONE_SOCIALE;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 798/2016 pronunciata in data 14/7/2016 dalla Commissione Tributaria Regionale d ell’Abruzzo e depositata il 2/09/2016;
ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026 dal consigliere NOME COGNOME,
La Corte osserva:
FATTI DI CAUSA
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo all’anno di imposta 2008, l’Agenz ia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE accertava, ai sensi dell’art. 41 bis del d.P.R. 600/1973 , un reddito di partecipazione per euro 47.222,00, con conseguente richiesta di pagamento di euro 16.352,00 a titolo di IRPEF, oltre interessi, addizionali e sanzioni, nonché un maggior onere contributivo INPS per euro 8.873,00.
La contribuente , quale socia della RAGIONE_SOCIALE, proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE per violazione dell’art. 42 del d.P.R. 60 0/1973 stante l’assenza di rituale sottoscrizione dell’avviso per inidoneità della delega e per motivazione apparente o omessa dell’accertamento -, per violazione degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 917/1986 in quanto l’accertamento era stato fondato su un processo verbale di constatazione basato su motivazioni apparenti in ordine a presunzioni non caratterizzate da gravità, precisione e concordanza-, ed ancora per errori ed esorbitanza RAGIONE_SOCIALE sanzioni, e poiché gli elementi esposti venivano corroborati dall’accertamento effettuato nei confronti della società per il quale non si era tenuto conto di alcuni elementi, quali la non adiacenza al mare dell’esercizio e l a rimanenza di alimenti ed ingredienti per ciascun pasto. Costituitasi l’RAGIONE_SOCIALE per contrastare le pretese di controparte, la Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di Chieti con sentenza n. 881/05/2014 accoglieva parzialmente il ricorso rilevando la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE affermazioni contenute nell’accertamento con particolare riguardo alla metodologia utilizzata ai fini della ricostruzione dei ricavi.
L’RAGIONE_SOCIALE appellava la sentenza per erronea interpretazione dei fatti, motivazione illogica e carente e per violazione RAGIONE_SOCIALE norme di legge e la contribuente si costituiva in giudizio.
La Commissione tributaria regionale de ll’Abruzzo , rigettate le eccezioni relative alla mancata sottoscrizione dell’avviso -avendo l’Ufficio prodotto la disposizione del Direttore Regionale di conferimento dell’incarico al funzionario – ed al difetto di contraddittorio nella fase amministrativa avendo l’Ufficio provato di aver convocato la parte e di aver preso in considerazione le eccezioni sollevate alla legittimità dell’accertamento stante la inattendibilità della contabilità -, accoglieva l’impugnazione. In particolare , la Commissione tributaria regionale, nel merito, rilevava che l’Ufficio aveva correttamente fatto ricorso alla tipologia di accertamento indicata a causa della inattendibilità della contabilità e, quindi, alle presunzioni consequenziali alla valutazione della documentazione ed alle dichiarazioni rese dagli stessi soci, utilizzando criteri di calcolo e tariffe secondo i valori più bassi che potessero essere presi considerazione.
La contribuente propone ricorso affidandolo a tre motivi. L’ RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Non risultano presentate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la contribuente denuncia , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e l’errata applicazione dell’art. 42 del d.P.R. 600/1973.
L’avviso di accertamento è nullo in quanto sottoscritto da persona diversa dal Direttore dell’ufficio , in assenza di qualsivoglia indicazione dei poteri del soggetto sottoscrittore nonché di delega formale di firma. La stessa RAGIONE_SOCIALE, nella proposta di mediazione con la sola riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, ha affermato che con ordine di servizio n. 14/2012 del 2/10/2012 il Direttore RAGIONE_SOCIALE Chieti nell’attribuzione RAGIONE_SOCIALE deleghe di firma ha delegato il capo area dott.
COGNOME alla firma degli avvisi di accertamento e rettifica con valore fino a 25.000,00.
L’Ufficio, con l’emissione di diversi avvisi di accertamento nei confronti della società e dei due soci, ha illegittimamente parcellizzato l’accertamento compiuto nei confronti della società per l’ammontare complessivo RAGIONE_SOCIALE imposte pari ad euro 86.937,11, che, invece, doveva essere compendiato in un unico atto in conseguenza dell’unica verifica e dell’unico accesso presso la società RAGIONE_SOCIALE , così come dell’unica delega, in violazione dell’art. 42 del d.P.R. 600/1973 e dell’ordine di servizio n. 14/2012 del 2/10/2012 .
Con il secondo motivo di ricorso la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma , num. 3 c.p.c., la violazione e la errata applicazione del d.lgs. n. 218/1997.
Secondo la ricorrente l’RAGIONE_SOCIALE non ha tenuto in alcun conto la richiesta di adesione poiché ha formulato una proposta di mediazione con la sola riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni senza motivare le ragioni della mancata accettazione dell’istanza della contribuente, limitandosi ad affermare che non vi fossero i presupposti per procedere all’annullamento dell’avviso di accertamento. Non vi è stato dunque un effettivo e concreto vaglio RAGIONE_SOCIALE ragioni della contribuente, ma ha considerato la proposta di adesione come una mera formalità.
Con il terzo motivo la contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e l’errata applicazione degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 917/1986 e quindi l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza di secondo grado.
Secondo la contribuente nel caso in esame emerge come l’accertamento sia fondato esclusivamente ed illegittimamente sulle risultanze di un processo verbale di constatazione che ha posto a base RAGIONE_SOCIALE proprie apparenti motivazioni l’esistenza di presunzioni che non risultano caratterizzate da gravità, precisione e concordanza, essendo
emerse nel corso dei precedenti gradi di giudizio carenze e contraddizioni. Legittimare l’imputazione del reddito alla contribuente ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 917/1986 comporterebbe una doppia presunzione costituzionalmente vietata dal principio di capacità contributiva richiamato dall’art. 1 del medesimo d.P.R. 917/1986; il maggior reddito accertabile sarà quello stabilito in sede giudiziale dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo avrà definitivamente accertato.
La contribuente ha, poi, esaminato le violazioni di legge relative all’accertamento presupposto notificato alla società, contestandone le risultanze ivi esposte ed argomentando in ordine alle presunzioni utilizzate dall’Ufficio e risultate prive dei requisiti necessari per la contestazione del maggior reddito, evidenziando come la Commissione tributaria regionale non abbia fondato la propria decisione su dati oggettivi, riscontrabili e documentabili, bensì su affermazioni inverosimili relative all’ammontare dei prezzi in occasioni di eventi secondo il ‘dato notorio’ senza indicare quale .
In definitiva, l’automatica attribuzione di maggior reddito ai soci in conseguenza dell’accertamento nei confronti della società impone che l’accertamento notificato alla contribuente non possa essere ritenuto indipendente rispetto alle vicende ed alla pronuncia dell’accertamento notificato alla società nei cui confronti risulta depositato ricorso presso la Corte di cassazione.
Deve esaminarsi, per ragioni di ordine logico, il terzo motivo di ricorso nella parte in cui la contribuente ha censurato la pronuncia della Commissione tributaria regionale dell’A bruzzo laddove ha legittimato l’imputazione del reddito alla contribuente, ai sensi dell’art. 5 d.P.R. 917/1986, con conseguente doppia presunzione costituzionalmente vietata dal principio di capacità contributiva richiamato dall’art. 1 del medesimo d.P.R. 917/1986.
Più in particolare, la contribuente ha rilevato che il maggior reddito imputabile avrebbe potuto essere quello eventualmente acclarato in sede giudiziale dopo il passaggio in giudicato della sentenza contenente il definitivo accertamento. A tal fine, nel censurare la metodologia di verifica adottata nei confronti della società, ha richiamato la sentenza resa dalla Corte di cassazione a sezioni unite n. 14815/2008, in tema di litisconsorzio necessario, ed ha evidenziato che l’automatica attribuzione di maggior reddito ai soci in conseguenza dell’accertamento nei confronti della società impone che l’accertamento notificato alla contribuente non p ossa essere ritenuto indipendente rispetto alle vicende ed alla pronuncia su ll’accertamento notificato alla società nei cui confronti risulta depositato ricorso presso la Corte di cassazione.
4.1. Il motivo è fondato sotto il profilo del difetto del contraddittorio.
4.2. A i fini RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, l’imputazione per trasparenza ai soci di società di persone di maggiori redditi derivanti da quello accertato in capo alla società determina un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soci e la società.
La Corte ha già chiarito che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi per trasparenza a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali.
Da tanto consegue che tutti i soggetti devono essere parte RAGIONE_SOCIALE stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del
procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi (Cass., sez. un., 4/06/2008, n.14815; Cass. sez. 5, 21/10/2013, n.23762, da ultimo Cass., sez. 5, 16/1/2026 n. 922 e n. 923).
4.3. Nel caso in esame l’avviso di accertamento emesso a carico della società è stato impugnato come evidenziato in ricorso, mentre la socia COGNOME NOME , attinta dal corrispondente avviso emesso nei suoi confronti, ha separatamente impugnato l’avviso instaurando il presente giudizio, senza sollevare eccezioni personali, come quelle relative alla qualità di socio o alla decadenza dal potere di accertamento, o alla ripartizione del reddito tra i soci, sicché, in applicazione dei principi sopra espressi, avrebbe dovuto essere integrato il contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci, integrazione che avrebbe potuto essere realizzata anche tramite riunione della causa con quella già autonomamente proposta dalla società. Risulta pendente dinanzi alla Corte l’impugnazione dell’avviso di accertamento notificato all’altro socio COGNOME NOME (ricorso iscritto al n. 6582/2017), mentre, con ordinanza della sezione tributaria n. 24966 del 10/09/2025, la Corte nel giudizio instaurato dalla so cietà nei confronti dell’avviso di accertamento dei maggiori ricavi non contabilizzati, ha annullato la sentenza impugnata e l’intero processo perché, previa integrazione del contraddittorio si proceda ad un nuovo processo.
4.4. Non essendo stato integrato il contraddittorio né in primo né in secondo grado, è, dunque, nullo l’intero giudizio per violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt. 101 c.p.c., 111, comma 2, Cost. e 14 d.lgs. n. 546 del 1992.
Ed infatti, il vizio rilevato attiene alla regolarità del contraddittorio, e dunque riguarda uno dei presupposti ‘fondanti’ la struttura e il funzionamento del processo, sicché l’eventuale mancata denuncia RAGIONE_SOCIALE stesso ad opera RAGIONE_SOCIALE parti in precedenti gradi di giudizio non può certo
comportare la formazione di un giudicato interno sulla relativa questione processuale, che ben può essere esaminata d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass., sez. un., 29/08/2025, n. 24172).
Ne consegue che, in accoglimento del terzo motivo per quanto di ragione, assorbiti il primo ed il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata, dovendo essere dichiarata la nullità dell’intero giudizio, con rimessione degli atti al primo giudice per la decisione nel merito, previa integrazione del contraddittorio (v. Cass., 22/01/2021, n. 4665). All’esito, il giudice del merito dovrà regolamentare le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso per quanto di ragione, assorbito il primo ed il secondo; cassa la sentenza impugnata, dichiarando la nullità dell’intero giudizio, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti, cui demanda di provvedere anche per le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026
Il Presidente NOME COGNOME