Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10812 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10812 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2255/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA-NAPOLI n. 2839/2020 depositata il 12/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
I fatti di causa sono così riassunti dalla sentenza in epigrafe:
Con avviso notificato addì 20.2.17 l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Caserta accertava per l’anno d’imposta 2012, nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE esercente attività di produzione di prodotti di panetteria freschi una maggiore imposta IVA per € 17.759,38, un maggiore reddito imponibile ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette pet € 306.650,25 ed una maggior valore della produzione ai fini IRAP.
Avverso detto avviso di accertamento RAGIONE_SOCIALE propose ricorso alla CTP deducendo la violazione dell’art. 42 del DPR 600173 con riferimento all’assenza di delega e della sottoscrizione da parte d soggetto privo di competenza a sottoscrivere l’atto medesimo: difetto di motivazione del provvedimento impugnato; mancata congruità degli studi di settore e violazione del principio del contraddittorio, violazione dell’art. 7 della legge 212/2000 per la mancata produzione degli atti presupposti.
La CTP con ampia motivazione esaminando tutti i motivi del ricorso ha rigettato lo stesso condannando la ricorrente anche alle spese del giudizio.
Nell’atto di appello la società RAGIONE_SOCIALE censura detta sentenza osservando sostanzialmente che i locali in cui si svolge la produzione non consentono assolutamente di conseguire i ricavi stimati dalla Amministrazione.
La CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello, osservando essenzialmente che, come eccepito dall’Ufficio, le doglianze introdotte in appello circa i locali ove la
società svolge la sua attività ed i relativi macchinari, insufficienti a realizzare una produzione tale da giustificare i compensi accertati, costituiscono questione nuova, siccome non proposta in primo grado.
Propone la contribuente ricorso per cassazione con due motivi, resistiti dall’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia: ‘Nullità dell’impugnata sentenza omessa motivazione in relazione alla richiesta di declaratoria di nullità della sentenza di primo grado e dell’intero processo per la non integrità del contraddittorio – in relazione alla violazione all’art. 360 c.p.c. n. 4 c.p.c. letto in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c.’: ‘Nonostante la difesa dell’odierna ricorrente avesse espressamente dedotto quale motivo d’appello e pur trattandosi di questione rilevabile d’ufficio i Giudici dell’appello hanno omesso di tenere in debita considerazione l’eccepito difetto afferente la non integrità del contraddittorio in primo grado, con conseguente nullità del procedimento’.
Con il secondo motivo si denuncia: ‘Illegittimità dell’impugnata sentenza -per violazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui all’art. art. 17 D.Lgs. 146/92, art. 18 D.Lgs. 146/92 art. 2967 c.c. 112 e 116 c.p.c., letti in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3’: ‘I decidenti del gravame, in maniera francamente illegittima e non aderente al disposto normativo regolante la materia, hanno ritenuto questione nuova e, conseguentemente, non scrutinabile in grado d’appello la dedotta impossibilità per l’azienda di produrre gli spropositati volumi di ricavi determinati in via induttiva dall’RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla quale, in aggiunta alla documentazione prodotta in primo grado era stata, pur allegata una consulenza tecnica’.
Il primo motivo è fondato e merita accoglimento, con assorbimento del secondo.
Vale, in generale, il principio a termini del quale, ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, l’imputazione per trasparenza ai soci di società di persone di maggiori redditi in derivazione da quello accertato in capo alla società determina, in sede di impugnazione, un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli uni e l’altra. Un tanto, in effetti, costituisce il punto di approdo di una lunga elaborazione giurisprudenziale, culminata con il principio enunciato da Sez. U, n. 14815 del 04/06/2008, Rv. 603330 -01, a tenore del quale ‘l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone e RAGIONE_SOCIALE associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci -salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio’.
Recentemente, viepiù, si è affermato che, ‘in tema di contenzioso tributario, il principio secondo cui in virtù dell’unitarietà dell’accertamento sussiste litisconsorzio necessario tra soci e società di persone, opera anche ove quest’ultima si estingua per effetto della cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, atteso che, a seguito di tale evento, i soci succedono nella posizione processuale dell’ente estinto, venendosi a determinare, tra di essi, una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale’ (Sez. 5, n. 6285 del 14/03/2018, Rv. 647465 -01).
Sotto altro profilo, ‘l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità del ‘simultaneus processus’ nei confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 40, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci. Tuttavia, qualora l’RAGIONE_SOCIALE abbia contestualmente proceduto, con unico atto, ad accertamenti ILOR ed IVA a carico di una società di persone, fondati su elementi in parte comuni, seppur non coincidenti, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario di ‘simultaneus processus’, attesa l’inscindibilità RAGIONE_SOCIALE due situazioni’ (Sez. 5, n. 11240 del 20/05/2011, Rv. 617227 -01; Sez. 5, n. 12236 del 19/05/2010, Rv. 613071 -01).
In definitiva, in accoglimento del primo motivo, s’impone la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, con rimessione
degli atti di causa al giudice di primo grado, ai fini della celebrazione del giudizio, nella rigorosa osservanza del contraddittorio necessario ex art. 110 cod. proc. civ. tra la società e tutti i suoi soci. All’esito detto giudice procederà alla definitiva regolazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese di lite, comprese quelle del presente grado di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rimette la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, per la celebrazione del giudizio e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 14 marzo 2024.