Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18428 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18428 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/07/2024
Oggetto:
Tributi
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 10683/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
Contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli, INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3026/07/2020, depositata il 15.10.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti.
RILEVATO CHE
La CTP di Roma rigettava i ricorsi proposti da COGNOME NOME avverso distinti avvisi di accertamento, emessi per IRAP, IVA e altro, in relazione agli anni 2009 e 2010, nei confronti della società di fatto costituita dal predetto contribuente e da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-l’avviso era scaturito da un PVC redatto dalla Guardia di Finanza, da cui si evinceva la sussistenza di detta società di fatto, che commercializzava in Italia telefoni cellulari in regime di IVA intracomunitaria attraverso l’interposizione fittizia della RAGIONE_SOCIALE, con sede in Romania; secondo la ricostruzione emersa a seguito della verifica, quest’ultima società (interposta) emetteva nei confronti di altre imprese fatture per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti; l’Ufficio accertava, quindi, nei confronti di COGNOME NOME e degli altri le maggiori imposte derivanti dalla loro qualità di soci della predetta società di fatto;
la CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva gli appelli riuniti proposti dal contribuente, osservando, per quanto qui interessa, che nei confronti del contribuente non erano stati indicati concreti elementi di prova che giustificassero la pretesa tributaria, ovvero l’esistenza della società di fatto e la conseguente evasione fiscale; la vicenda era scaturita da un procedimento penale che si era concluso con l’assoluzione dei soggetti coinvolti (amministratori di alcune società estere); l’avviso di accertamento era illegittimo anche per la violazione del contraddittorio preventivo;
l ‘RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi;
il contribuente resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, la ricorrente deduce la nullità dell ‘intero giudizio, per violazione degli artt. 101, 102 e 107 cod. proc. civ., 10 e 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per mancata integrazione del contraddittorio, stante la sussistenza di un litisconsorzio necessario fra tutti i soci della società di fatto;
con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 52, comma 6, e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, 33, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che vi fosse stata la violazione del contraddittorio preventivo;
con il terzo motivo, denuncia la violazione degli artt. 654 cod. proc. civ. e 20 del d.lgs. n. 74 del 2000, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR richiamato una sentenza emessa in sede penale, insuscettibile di formare un giudicato vincolante;
con il quarto motivo, deduce la nullità della sentenza per carenza di motivazione o motivazione apparente, per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non avendo la CTR esposto le ragioni per le quali ha ritenuto non dimostrata la sussistenza della società di fatto e la conseguente evasione fiscale;
con il quinto motivo, deduce in via subordinata la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto la carenza di prove circa l’esistenza della società di fatto e della partecipazione ad essa del contribuente, omettendo la doverosa valutazione analitica ed unitaria degli indizi offerti dall’Ufficio;
-poiché il profilo dell’integrità del contraddittorio è pregiudiziale e suscettibile di rilievo d’ufficio, oltre che di carattere assorbente, va dapprima esaminato il primo motivo che è fondato;
la controversia, infatti, involge la configurabilità, o meno, di una società di fatto tra l’ odierna ricorrente e gli altri soci della società di fatto, sicché i due gradi del giudizio di merito avrebbero dovuto svolgersi con la partecipazione necessaria della società e degli altri soci, invece assenti;
costituisce, infatti, principio consolidato di questa Corte quello per cui « nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti » ( ex multis Cass. n. 23261 del 27/09/2018; Cass. n. 24025 del 03/10/2018; Cass. n. 14387 del 25/06/2014);
ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. 28/02/2018, n. 4580; Cass. 22/01/2018, n. 1472);
il litisconsorzio necessario sussiste anche quando, come nel caso in esame, la controversia verte (anche) sulla configurabilità o meno di una società di fatto, venendo in rilievo non solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, ma anche in tutti i casi in cui, per
la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. 25/06/2014, n. 14387);
in conclusione, in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio di merito, con cassazione dell’impugnata sentenza e di quella di primo grado; la causa va rinviata, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, che dovrà disporre