Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 923 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 923 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2026
Oggetto: accertamento reddito da partecipazione -società di persone -litisconsorzio necessario
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11150/2017 R.G. proposto da
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente – avverso la sentenza n. 9476/2016 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 26/10/2016.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME .
Rilevato che:
NOME COGNOME impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ad integrazione di un precedente avviso, aveva accertato nei suoi confronti, quale socia al 20% della RAGIONE_SOCIALE, un maggior reddito da partecipazione in relazione all’anno 2006. L’atto impositivo faceva seguito ad un accertamento eseguito nei confronti della predetta società con cui era stato determinato, sempre per l’anno 2006, un maggior reddito della stessa in conseguenza del disconoscimento di talune detrazioni Iva.
Il Giudice di prime cure respinse il ricorso, ritenendo legittima la ripresa a tassazione del maggior reddito accertato.
La Commissione tributaria regionale della Campania, investita dell’appello della contribuente, dichiarò inammissibile il gravame siccome fondato su una generica richiesta di riforma della sentenza di primo grado, non accompagnata dalla proposizione di specifici motivi ai sensi dell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992.
Avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi, cui l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata e dell’intero giudizio per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992. Secondo la ricorrente la causa da lei promossa avverso l’avviso di accertamento emesso a suo carico, che si fondava sugli stessi fatti che avevano formato oggetto di accertamento nei confronti della società, avrebbe dovuto necessariamente essere riunita con la causa autonomamente proposta dalla società stessa avverso l’avviso di accertamento ‘sociale’, venendo in rilievo fattispecie processuali inscindibili.
Il motivo è fondato.
2.1. Deve qui rammentarsi il principio secondo cui, ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, l ‘ imputazione per trasparenza ai soci di società di persone di maggiori redditi in derivazione da quello accertato in capo alla società determina, in sede di impugnazione, un ‘ ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli uni e l ‘ altra.
Questa Corte ha chiarito che l ‘ unitarietà dell ‘ accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci -salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile
anche d ‘ ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi (Cass., sez. un., n. 14815/2008; v. anche Cass. n. 23762/2013).
2.2. Nel caso di specie l’ avviso di accertamento emesso a carico della società è stato da questa impugnato, mentre la socia NOME COGNOME, attinta ulteriormente da un corrispondente avviso ‘ personale ‘ , ha separatamente impugnato anche questo, instaurando il presente (distinto) giudizio.
Va peraltro sottolineato che la RAGIONE_SOCIALE, nell’impugnare l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, non ha sollevato eccezioni personali, come quelle relative alla qualità di socio o alla decadenza dal potere di accertamento, o alla ripartizione del reddito tra i soci, sicché, in applicazione RAGIONE_SOCIALE coordinate sopra indicate, avrebbe dovuto essere integrato il contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci, integrazione che avrebbe potuto essere realizzata anche tramite riunione della causa con quella già autonomamente proposta dalla società.
2.3. Non essendo stato integrato il contraddittorio né in primo né in secondo grado, è nullo l’intero giudizio per violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt. 101 c.p.c., 111, comma 2, Cost. e 14, d.lgs. n. 546 del 1992.
Non può peraltro obliterarsi che, anche in relazione alla causa promossa dalla (sola) società contro l’avviso di accertamento emesso a suo carico, è intervenuta pronuncia di questa Corte (Cass. n. 8143/2023) che ha dichiarato la nullità dell’intero giudizio per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci.
2.4. È poi infondato l’assunto della controricorrente secondo cui, non avendo la contribuente censurato il difetto di contraddittorio in sede di appello, il relativo vizio resterebbe sanato e, comunque, non più rilevabile. Al riguardo va infatti osservato che il vizio di cui trattasi attiene alla regolarità del contraddittorio, e dunque riguarda uno dei presupposti
‘fondanti’ la struttura e il funzionamento del processo, sicché l ‘eventuale mancata denuncia dello stesso ad opera RAGIONE_SOCIALE parti in precedenti gradi di giudizio non può certo comportare la formazione di un giudicato interno sulla relativa questione processuale, che ben può essere esaminata d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass., sez. un., n. 24172/2025).
2.5. Né potrebbe sostenersi, contrariamente a quanto eccepito dall’RAGIONE_SOCIALE fiscale nel controricorso, che la necessità del litisconsorzio sarebbe venuta meno in conseguenza del fatto che i soci NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME non hanno impugnato gli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti. Al riguardo deve infatti ribadirsi l’insegnamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite di questa Corte, secondo cui « se (…) uno o più parti non abbiano ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento, o avendola ricevuto non l’abbiano impugnato, il giudice adito per primo deve disporre l’integrazione del contraddittorio, mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza (art. 14, comma 2, d.lgs. 546/1992) » (così la già richiamata Cass., sez. un., n. 14815/2008).
Ne consegue che, in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri quattro, la sentenza impugnata deve essere cassata, dovendo essere dichiarata la nullità dell ‘ intero giudizio, con rimessione degli atti al primo giudice per la decisione nel merito, previa integrazione del contraddittorio (v. Cass. n. 4665/2021).
Il particolare andamento processuale comporta l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero giudizio per le fasi processuali già svolte.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata, dichiarando la nullità dell’intero giudizio, con rimessione degli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Napoli. Compensa integralmente le spese dell’intero giudizio per le fasi processuali già svolte.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME