Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21909 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21909 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17888 -20 16 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO COGNOME (pec: EMAIL), con domicilio eletto in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio legale del predetto difensore;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, domicilia;
– controricorrente –
Oggetto: Tributi -litisconsorzio necessario -nullità intero giudizio
avverso la sentenza n. 70/01/2016 della Commissione tributaria regionale del PIEMONTE, depositata in data 22 gennaio 2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
In controversia relativa ad impugnazione di due avvisi di accertamento di un maggior reddito d’impresa per gli anni d’imposta 200 8 e 2009 emessi a seguito di verifica delle movimentazioni risultanti sui conti correnti bancari della RAGIONE_SOCIALE, dei soci e dei congiunti di questi, nonché degli avvisi di accertamento emessi nei confronti del socio NOME COGNOME per i redditi di partecipazione nella predetta società, con la sentenza impugnata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) del Piemonte rigettava sia l’appello principale proposto dai contribuenti avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, sia l’appello incidentale dell’Ufficio nella parte ad essa sfavorevole, di ammissibilità della produzione di nuovi documenti e di accoglimento delle giustificazioni addotte in relazione ai movimenti bancari relativi all’anno d’imposta 2008.
Avverso tale statuizione NOME COGNOME, nella sua duplice qualità di socio e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, propone ricorso per cassazione affidato a 10 motivi, cui replica l’intimat a con controricorso.
Considerato che:
Preliminarmente il Collegio rileva che, come si evince dalla sentenza impugnata, in cui si parla di soci anche se non vengono indicati i nominativi, dal ricorso, in cui (a pag. 29) si indicano NOME COGNOME e NOME COGNOME quali persone fisiche «non destinatari dell’obbligo di tenuta delle scritture contabili», nonché dal controricorso in cui (a pag. 2) si indicano entrambi tali soggetti come soci della RAGIONE_SOCIALE, con quote rispettivamente del 95 e del 5 per
cento, la società contribuente era composta da due soci, il COGNOME e la COGNOME ma quest’ultima non è stata parte del giudizio di merito, come risulta chiaramente dalla sentenza impugnata.
Deve, pertanto, farsi applicazione del principio giurisprudenziale a termini del quale, ai fini delle imposte sui redditi, tra cui l’IRAP, che unitamente all’IVA è oggetto di accertamento e rideterminazione con gli atti impositivi impugnati, l’imputazione per trasparenza ai soci di società di persone di maggiori redditi in derivazione da quello accertato in capo alla società determina, in sede di impugnazione, un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli uni e l’altra. Ciò, invero, costituisce il punto di approdo di una lunga elaborazione giurisprudenziale, culminata con il principio di diritto enunciato da Sez. U, n. 14815 del 04/06/2008, Rv. 60333001, a tenore del quale ‘ l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicché tutti questi soggetti devono essere parte RAGIONE_SOCIALE stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso
proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio ‘.
Si è quindi precisato che, seppur sia vero che la giurisprudenza di questo giudice di legittimità è nel senso che l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità del simultaneus processus nei confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2 e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci, qualora però l’Agenzia abb ia, come nel caso di specie, contestualmente proceduto con un unico atto impositivo ad accertamenti per IVA e per IRAP a carico di una società di persone, fondati su elementi (anche in parte) comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus , attesa l’inscindibilità delle due situazioni (in termini, Cass. n. 12236 del 2010; conf. n. 11240 del 2011; n. 21340 del 2015; n. 16731 del 2016; n. 6303 del 2018).
Da quanto detto consegue che la società e tutti i suoi soci, non solo l’accomandatario, ma anche l’accomandante (nella specie, la socia NOME COGNOME), dovevano essere parte RAGIONE_SOCIALE
stesso procedimento e la controversia non poteva essere decisa limitatamente ad alcuno soltanto di essi, essendo del tutto irrilevante che alcuni dei soci non abbiano impugnato l’avviso di accertamento emesso nei loro confronti o, addirittura, come sembra nel caso di specie, che nessun atto impositivo sia stato emesso nei confronti di uno o di tutti i soci (nella specie, l’accomandante).
In conclusione, premesso che l’esito del giudizio rende del tutto superfluo esaminare ed addirittura riferire i motivi di ricorso per cassazione proposti dai ricorrenti, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio di merito con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rimessione delle parti avanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Alessandria, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci pretermessi, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e procedere a nuovo esame delle questioni poste nel giudizio, provvedendo anche sulle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione della causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Alessandria, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 27 marzo 2024