Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 651 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 651 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2034/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 3244/2017, depositata in data 5 giugno 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
Dall’esito del processo verbale, regolarmente controfirmato, scaturiva l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, relativo all’anno 2009 e
Avv. Acc. IRPEF 2009
notificato al socio accomandatario, nonché legale rappresentante dell’epoca. Il maggiore reddito societario accertato, per effetto del combinato degli artt. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e 41 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, veniva imputato secondo la quota detenuta dai soci, che ricevevano notifica degli atti impositivi loro riguardanti per i redditi non dichiarati. Alla sig.ra COGNOME in particolare, veniva notificato l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO.
Avverso l’avviso di accertamento la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Latina; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La RAGIONE_SOCIALE Latina, con sentenza n. 749/01/2016, accoglieva integralmente il ricorso.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva anche la contribuente, chiedendo conferma della sentenza impugnata.
Con sentenza n. 3244/19/2017, depositata in data 5 giugno 2017, la C.t.r. adita accoglieva il gravame dell’Ufficio.
Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi mentre l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Sulla violazione del contraddittorio preventivo e sulla lesione del diritto di difesa -Omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato che il PVC sul quale si fondava l’avviso di accertamento alla società non era stato
notificato anche ad essa socio, così come lo stesso avviso relativo alla società.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione degli artt. 5 d.P.R. 917/1986, 2318 e 2320 cod. civ., nonché 37 d.P.R. n. 600/1973 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto corretta l’attribuzione al socio accomandante del maggior reddito accertato in capo ad una s.a.s., nonostante l’Ufficio non avesse provato un effettivo ruolo gestorio nella società del detto socio, il quale è per natura escluso dalla gestione sociale.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione degli artt. 32 e 39 d.P.R. 600/1973 nonché degli artt. 2697, 2727, 2728, 2729 cod. civ. e dell’art. 12 Preleggi in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ricondotto movimentazioni bancarie relative al conto di un terzo, la socia, direttamente alla società, contribuente accertata, senza che l’Ufficio avesse effettivamente dimostrato che il conto era solo formalmente intestato alla prima e celava operazioni di gestione ordinaria della seconda.
Pregiudizialmente va rilevata ex officio la nullità dell’intero giudizio perché è stato violato il litisconsorzio necessario in tema di società di persone, non essendo stato integrato il contraddittorio verso la società e verso l’altro socio in proprio e non quale legale rappresentante.
Pertanto, il giudizio va rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina -cui si demanda anche di provvedere sulle spese per l’integrazione del contraddittorio.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina cui demanda anche di provvedere sulle spese.
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2024.