Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16632 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16632 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1961/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 3797/2018 depositata il 06/06/2018,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha impugnato l’avviso di accertamento catastale, notificato dall’RAGIONE_SOCIALE in data 30 novembre 2013, con cui sono stati rideterminati il classamento e la rendita dell’immobile di cui egli è nudo proprietario – immobile sito in INDIRIZZO INDIRIZZO (classe da 3 a 5; rendita da 10.708,73 a 14.502,11).
Il ricorso è stato accolto in primo grado, ma rigettato all’esito dell’appello dell’RAGIONE_SOCIALE. Nella sentenza di primo grado si legge che «l’atto impugnato risulta sufficientemente motivato», ma che «parte ricorrente, depositando ampia e diffusa perizia tecnica….ha dimostrato il fondamento RAGIONE_SOCIALE proprie eccezioni…l’atto impugnato risulta illegittimo, anche perché fondato su generici valori di mercato di immobili che l’ufficio assume avere caratteristiche similari a quello di proprietà del contribuente, circostanza che peraltro non dimostra». Nella sentenza di secondo grado, invece, si è affermato che «non può condividersi quanto sostenuto dal primo giudice in ordine all’eccezione di carenza di motivazione dell’atto impugnato…. L’accertamento risulta rispettoso di quanto disposto dall’art. 1, comma 335, della legge n. 331/2004», precisandosi che il contribuente ha svolto contestazioni generiche.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente.
Ha resistito, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 28 maggio 2024.
CONSIDERATO CHE
Il contribuente ha dedotto: 1) la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., per violazione degli artt. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 e 342 cod.proc.civ., attesa la mancata proposizione nell’appello di motivi specifici; 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 1, comma 335, legge n. 311 del 2004, 2967 cod.civ., 346 e 112 cod.proc.civ., posto che la sentenza di secondo grado si fonda sulla idoneità della motivazione dell’avviso di accertamento, senza spiegare le ragioni per cui è stata superata la valutazione opposta del giudice di primo grado; 3) la violazione di legge e l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 5, cod.proc.civ., posto che i giudici di appello non hanno tenuto conto della circostanza che l’immobile si compone di 10 vani e non di 13, come risulta dall’avviso di accertamento (circostanza dimostrata dalla perizia prodotta, non contestata dall’Amministrazione e confermata nella sentenza); 4) e 5) la nullità della sentenza per l’apparenza e contraddittorietà della sua motivazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., visto che non sono spiegate le ragioni concrete che hanno determinato il ribaltamento RAGIONE_SOCIALE conclusioni dei giudici di primo grado; 6) l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, e, cioè, RAGIONE_SOCIALE specifiche contestazioni formulate dal ricorrente; 7) la violazione dell’art. 115 cod.proc.civ., stante la mancata prova da parte dell’Amministrazione del valore attribuito all’immobile.
Pregiudizialmente deve osservarsi che a p. 41 del ricorso per cassazione è riportato uno stralcio dell’avviso di accertamento impugnato, da cui risulta che NOME COGNOME è nudo proprietario dell’immobile in esame, mentre NOME COGNOME ne è l’usufruttuario (circostanza, del resto, confermata dallo stesso ricorrente).
Ne consegue che occorre rilevare d’ufficio la nullità dell’intero procedimento per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’usufruttuario dell’immobile oggetto dell’accertamento catastale, quale litisconsorte necessario pretermesso. Difatti, quando sussiste una violazione RAGIONE_SOCIALE norme sul litisconsorzio necessario, che non è stata rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 546 del 1992, resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, RAGIONE_SOCIALE pronunce emesse, con rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, terzo comma, cod.proc.civ. (v., da ultimo, Cass., Sez. 6-3, 18 marzo 2018, n. 6644).
Questa Corte ha in più occasioni affermato che l’impugnazione dell’atto di classamento di un immobile di cui siano proprietari più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento – vincolante ai fini dell’esercizio del potere impositivo da parte del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) – possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell’immobile medesimo (tra le tante, v. Cass., Sez. 6-5, 17 gennaio 2020, n. 1009).
Lo stesso principio è stato enunciato anche con riferimento ai titolari di diritti reali di godimento, e in particolare agli usufruttuari, che sono stati ritenuti anch’essi litisconsorti necessari (così Cass., Sez. 6-5, 13 dicembre 2019, n. 32836 e Cass., Sez. 5, 13 agosto 2020, n. 17020).
Pertanto, non essendo stato integrato il contraddittorio nei confronti dell’usufruttuario, non resta che annullare la pronuncia qui impugnata e rimettere la controversia al giudice di primo grado, affinché provveda al rinnovo di tutta la procedura
irritualmente esperita, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso, statuendo anche sulle spese di lite del presente grado.
In conclusione, rilevata la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’usufruttuario (litisconsorte necessario), la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma affinché rinnovi il giudizio con l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’usufruttuario.
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in