Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34829 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34829 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 13/12/2023
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata – avverso la sentenza n. 2251/52/17, depositata il 13 marzo 2017, della Commissione tributaria regionale della Campania;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 6 luglio 2023, dal AVV_NOTAIO.
Tarsu Tia Tares Riscossione
ORDINANZA Interlocutoria
sul ricorso iscritto al n. 25438/2017 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (domicilio digitale: EMAIL);
-ricorrente –
contro
Comune di Ischia, in persona del AVV_NOTAIO p.t. , rappresentato e difeso dall’ avvocato NOME COGNOME (domicilio digitale: EMAIL);
-controricorrente –
e
Rilevato che:
-con sentenza n. 2251/52/17, depositata il 13 marzo 2017, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello del Comune di Ischia, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di una ingiunzione di pagamento emessa per la riscossione della TARSU dovuta dal contribuente in relazione agli anni dal 2006 al 2007;
1.1 -il giudice del gravame ha escluso che – così come ritenuto dal giudice del primo grado – il giudicato evocato dal contribuente giudicato recante annullamento degli avvisi di accertamento costituenti atti presupposti dell’impugnata ingiunzione di pagamento – fosse opponibile al Comune di Ischia, in quanto:
«Il precedente giudizio sul quale risulta formato il giudicato aveva ad oggetto degli avvisi di accertamento in merito al tributo TARSU che erano stati emessi e notificati ad istanza esclusiva del Comune di Ischia ente impositore, senza la partecipazione alcuna del concessionario al procedimento né di formazione né di notifica degli atti»; tanto che «Nelle stesse note informative in calce ai provvedimenti è infatti specificato che l’eventuale ricorso andava proposto nei confronti dell’ente emittente.»;
in quel giudizio il concessionario risultava, pertanto, privo di legitimatio ad causam «in assenza di atti ad esso imputabili»;
– COGNOME NOME ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;
il Comune di Ischia resiste con controricorso mentre RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
Considerato che:
-col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 83, 156, 161 e 182 cod.
proc. civ., al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 18 e 50, deducendo che il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità dell’appello proposto da controparte a ministero del difensore nominato in procura, e atteso che, in effetti, non sussisteva una valida procura in quanto quella apposta in calce al ricorso di appello era stata rilasciata:
-dal «AVV_NOTAIO p.t. AVV_NOTAIO» (laddove nell’intestazione dell’atto il AVV_NOTAIO era stato identificato per «AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO»);
in relazione al «procedimento RGR 1135/16, promosso da COGNOME NOME contro il Comune di Ischia, pendente innanzi alla CTP Napoli sez. 17» laddove veniva (diversamente) in rilievo il procedimento n. 926/2015 di COGNOME.G., promosso da esso esponente nei confronti del Comune di Ischia e definito con sentenza n. 2941/12/16 del 18 febbraio 2016;
il secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 102 e 324 cod. proc. civ., ed al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 53, comma 2, 20, commi 1 e 2, 22, commi 1, 2 e 3, assumendo, in sintesi, il ricorrente che:
la sentenza (n. 1336, del 20 gennaio 2014), passata in giudicato, – che aveva escluso. per esso esponente la qualità di soggetto passivo del tributo – doveva ritenersi opponibile al Comune di Ischia – e, ad ogni modo, alla RAGIONE_SOCIALE gravando sull’agente della riscossione , quale litisconsorte necessario dell’Ente impositore, l’onere di chiamare in giudizio quest’ultimo;
la pronuncia di prime cure era stata emessa (anche) nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, così che, per un verso, il Comune di Ischia avrebbe dovuto impugnarla nei confronti di detta parte, e, per il restante, il giudice del gravame avrebbe dovuto integrare il contraddittorio;
-in via pregiudiziale va rilevato che la Corte (Cass., 1 marzo 2023, n. 6204) ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se l’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, disciplini o meno un litisconsorzio necessario processuale che imponga sempre, prescindendo dal carattere scindibile o inscindibile delle cause o della loro dipendenza ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, ovvero se il legislatore abbia inteso rendere la materia del litisconsorzio nel processo tributario di secondo grado autonoma rispetto a quella contenuta nel codice di procedura civile, così evidenziando gli aspetti peculiari della disciplina del processo tributario di appello e tra questi le modalità di proposizione dell’appello tributario stabilite dall’art. 54 del D.Lgs. n. 546 del 1992.»;
-la definizione di detta questione processuale rileva, nella fattispecie, ai fini della decisione sul secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
La Corte, rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite in ordine alla questione processuale posta col secondo motivo di ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 luglio 2023.