Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18434 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18434 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/07/2024
Oggetto:
Tributi
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 14609/2020 R.G. proposto da COGNOME NOME , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5567/02/2019, depositata l’1.10.2019 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La CTP di Roma rigettava i ricorsi proposti da COGNOME NOME avverso distinti avvisi di accertamento, emessi per IRAP, IVA e altro, in relazione agli anni 2009 e 2010, nei confronti della società di fatto costituita dalla predetta contribuente e da COGNOME NOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-l’avviso era scaturito da un PVC redatto dalla Guardia di Finanza, da cui si evinceva la sussistenza di detta società di fatto, che commercializzava in Italia telefoni cellulari in regime di IVA intracomunitaria attraverso l’interposizione fittizia della RAGIONE_SOCIALE, con sede in Romania; secondo la ricostruzione emersa a seguito della verifica, quest’ultima società (interposta) emetteva nei confronti di altre imprese fatture per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti; l’Ufficio accertava, quindi, nei confronti della COGNOME e degli altri le maggiori imposte derivanti dalla loro qualità di soci della predetta società di fatto;
la CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava gli appelli riuniti proposti dalla contribuente, osservando, per quanto qui interessa, che la verifica fiscale era stata effettuata mediante accertamento c.d. ‘a tavolino’ e che sussistevano elementi gravi, precisi e concordanti che comprovavano la sussistenza della società di fatto e della frode;
la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
-l’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e/o mancata applicazione de ll’art. 2247 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato che
non erano stati dimostrati gli elementi minimi necessari per ritenere sussistente una società di fatto;
con il secondo motivo, denuncia la violazione e/o mancata o errata applicazione de ll’art. 52, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 e della circolare GdF 29/12/08, n. 1, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR accolto la doglianza sul mancato rispetto dell’obbligo del contraddittorio preventivo ;
con il terzo motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata per disapplicazione degli artt. 101 e 102 cod. proc. civ., 111, comma 2, Cost, 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per mancata integrazione del contraddittorio, stante la sussistenza di un litisconsorzio necessario fra tutti i soci della società di fatto;
-poiché il profilo dell’integrità del contraddittorio è pregiudiziale e suscettibile di rilievo d’ufficio, oltre che di carattere assorbente, va dapprima esaminato il terzo motivo che è fondato;
la controversia, infatti, involge la configurabilità, o meno, di una società di fatto tra la odierna ricorrente e gli altri soci della società di fatto, sicché i due gradi del giudizio di merito avrebbero dovuto svolgersi con la partecipazione necessaria della società e degli altri soci, invece assenti;
costituisce, infatti, principio consolidato di questa Corte quello per cui « nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti » ( ex multis Cass. n. 23261 del
27/09/2018; Cass. n. 24025 del 03/10/2018; Cass. n. 14387 del 25/06/2014);
ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. 28/02/2018, n. 4580; Cass. 22/01/2018, n. 1472);
il litisconsorzio necessario sussiste anche quando, come nel caso in esame, la controversia verte (anche) sulla configurabilità o meno di una società di fatto, venendo in rilievo non solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, ma anche in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. 25/06/2014, n. 14387);
in conclusione, in accoglimento del terzo motivo, assorbiti gli altri, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio di merito, con cassazione dell’impugnata sentenza e di quella di primo grado; la causa va rinviata, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, d.lgs. n. 546 del 1992 nei confronti dei litisconsorti pretermessi, procedere a nuovo esame dell’impugnazione originaria e provvedere anche alla regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità dei giudizi di merito per
omessa integrazione del contraddittorio, cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma in diversa composizione.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 marzo 2024