Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29464 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29464 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2025
Oggetto: revocazione straordinaria -art.395, n.3, cod. proc. civ. -sentenza revocata accertamento unitario -litisconsorzio – sussistenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2414/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
COGNOME NOME, COGNOME ROLANDO, COGNOME NOME;
-intimati – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sez. staccata di Livorno, n. 2240/14/15, depositata in data 16 dicembre 2015 e notificata in data 28 luglio 2016.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 settembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sez. staccata di Livorno, n. 2240/14/15 veniva accolta l’ istanza di revocazione straordinaria proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE avverso le sentenze della CTR nn.20 e 21/14/09 rese nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e dei soci NOME COGNOME, NOME, NOME, NOME, NOME ed NOME COGNOME. Con tali decisioni erano stati riuniti gli appelli e rigettati i ricorsi dei contribuenti, originati dagli avvisi di accertamento per II.DD. e IVA 1999-2000, derivanti dalla contestazione di operazioni inesistenti sulla base di p.v.c.
NOME COGNOME aveva proposto nel 2014 ricorso per revocazione ex art. 395 cod. proc. civ. n. 3 RAGIONE_SOCIALE predette sentenze di appello, divenute definitive da un quinquennio, per sopravvenuta conoscenza dell’esistenza di due sentenze penali passate in giudicato, rese in camera di
consiglio e quindi non pubbliche, precedenti alle sentenze in contestazione, dalle quali emergeva una ricostruzione dei fatti a base della pretesa tributaria incompatibile con il contenuto RAGIONE_SOCIALE sentenze revocande.
L ‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di revocazione, affidato a cinque motivi; i contribuenti sono rimasti intimati.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 64, 65 e seg. del d.lgs. 546/1992, nonché degli artt. 395 e 398 cod. proc. civ., perché con il mezzo ci si duole della insufficiente motivazione adottata dal giudice e, comunque, della non corretta interpretazione della norma che si assume violata poiché non sarebbe sufficiente l’aver dare atto della circostanza dell’avvenuta conoscenza della sentenza di patteggiamento, e sarebbe stata necessaria la prova della incolpevole precedente mancata conoscenza e dell’effettiva conoscenza del documento.
Con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 64, 65 e seguenti del d.lgs. n.546/1992, nonché degli artt. 395 e 398 cod. proc. civ., per avere la Commissione tributaria errato a ritenere decisivo, ai fini della decisione, il documento della cui pretesa novità era stato fatto motivo di revocazione.
Il terzo motivo della ricorrente, ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p. dell’art. 7 del d.lgs. n.546/1992 e dell’art. 116 cod. proc. civ.,
per aver il giudice di appello erroneamente fatte proprie automaticamente nel processo tributario le risultanze del processo penale senza alcun vaglio RAGIONE_SOCIALE stesse.
Con il quarto motivo di ricorso, senza indicazione del pertinente paradigma de ll’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., viene censurata la violazione e falsa applicazione degli artt. 64 e 65 e segg. del d.lgs. 546/1992, nonché degli artt. 395 e 398 cod. proc. civ. e dell’art. 10 del d.lgs. n.472/1997 perché l’art. 10 è stato erroneamente applicato dal giudice nella fattispecie, dal momento che è norma solo sanzionatoria, non invocabile al fine della verifica della responsabilità per i tributi.
Il quinto motivo di ricorso, ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 331 e 102 cod. proc. civ. nonché dell’art. 14; violazione dell’art. 67 d.lgs. n.546/1992 e dell’art. 402 cod. proc. civ. degli artt. 276 e 279 cod. proc. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ.; la censura sostanzialmente si duole del fatto che la CTR non ha svolto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci, in presenza di litisconsorzio necessario.
Il quinto motivo, relativo alla questione pregiudiziale della corretta costituzione del litisconsorzio davanti al giudice della revocazione, dev’essere affrontato in via preliminare rispetto agli altri, attinenti al contenuto della decisione adottata, ed è fondato.
6.1. L’art. 102 cod. proc. civ. al primo comma prevede che: «Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo».
La configurazione di tale rapporto è questione di diritto sostanziale, che viene risolta, di volta in volta, cercando di individuare quand’è che una
sentenza sia inutiliter data , perchè resa in assenza di alcune RAGIONE_SOCIALE parti “in confronto” RAGIONE_SOCIALE quali avrebbe dovuto essere pronunciata.
6.2. La sussistenza di un rapporto unico con pluralità di parti, riconducibile alla previsione dell’art. 102 cod. proc. civ., è questione di diritto sostanziale, che va risolta, volta a volta, stabilendo quando la sentenza sarebbe inutiliter data se resa in assenza di alcune RAGIONE_SOCIALE parti “in confronto” RAGIONE_SOCIALE quali avrebbe dovuto essere pronunciata: ricorre o meno, allora, una situazione di litisconsorzio necessario a seconda dell’utilità che può derivare dalla pronuncia qualora il giudizio si svolga in assenza di altri soggetti potenzialmente coinvolti nel rapporto (Cass., Sez. U., 13 novembre 2013, n. 25454, mai superata).
6.3. La revocazione di cui all’art.395, n.3, cod. proc. civ., prevista se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, è un’impugnazione straordinaria, che si pone a valle del processo concluso.
Il litisconsorzio necessario, ossia nel contraddittorio con tutte le parti nei cui confronti la sentenza revocanda è stata pronunciata non è sempre richiesto, ma dipende dalla natura del vizio dedotto e dagli effetti della revocazione.
Nella fattispecie le sentenze revocate sono state pronunciate nei confronti di una società di persone e dei soci e hanno avuto ad oggetto avvisi di accertamento emessi per II.DD. e IVA sulla base di un unico p.v.c. per più anni di imposta. Al proposito va ribadito che, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone e RAGIONE_SOCIALE associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio,
proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comportano che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali.
7.1. Pertanto, tutti questi soggetti devono essere parti RAGIONE_SOCIALE stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. Sez. U., sentenza n.14815 del 4.6.2008).
7.2. Il principio di diritto va esteso anche al processo per revocazione straordinaria ex art. 395 n. 3 cod. proc. civ., in quanto l’eventuale decisione di accoglimento, come in concreto avvenuto nella fattispecie, investe una sentenza emessa nei confronti della società di persona e dei soci, in presenza di unitarietà dell’accertamento e, conseguentemente, di litisconsorzio necessario.
Nel caso in esame dalla lettura della sentenza impugnata si evince che il ricorso per revocazione è stato indirizzato dal ricorrente NOME COGNOME, oltre che all’RAGIONE_SOCIALE, a NOME ed a NOME COGNOME. Dagli atti si apprende, tuttavia, che i processi decisi con le sentenze
revocate hanno tratto origine da un accertamento unitario che ha riguardato sette soggetti, ciascuno parte di detti processi: RAGIONE_SOCIALE e i soci NOME COGNOME, NOME, NOME, NOME, NOME ed NOME COGNOME. Il giudice d’appello , in sede di revocazione, ha perciò violato il litisconsorzio necessario ex art.102 cod. proc. civ. e da ciò deriva la nullità della sentenza impugnata.
L’accoglimento del quinto motivo portante la questione pregiudiziale del litisconsorzio travolge la sentenza impugnata e assorbe i restanti motivi relativi al contenuto della revocazione.
La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per la rinnovazione del giudizio di revocazione, previa integrazione del contraddittorio, e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il quinto motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per la rinnovazione del giudizio di revocazione, previa integrazione del contraddittorio, e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025
La Presidente
NOME COGNOME