Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19082 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19082 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/07/2025
Oggetto: Tributi
OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI-
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso iscritto al numero 2328 del ruolo generale dell’anno 2024, proposto
Da
Agenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui
è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
Contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv.to NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) del difensore: EMAIL
-controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 2116/23/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, depositata in data 30 giugno 2023, non notificata;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
1.L’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , propone ricorso nei confronti di NOME COGNOME affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva accolto l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME quali soci, avverso la sentenza n. 83/02/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Cremona che, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi proposti dalla società e dai soci avverso avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio, previo p.v.c. della Guardia di Finanza di Cremona, aveva contestato, per il 2013: 1) nei confronti della società un’indebita deduzione di costi ai fini Ires e Irap e detrazione ai fini Iva in relazione a fatture emesse da società risultata cartiera (RAGIONE_SOCIALE) afferenti ad operazioni che si assumevano oggettivamente inesistenti: 2) nei confronti dei soci, un maggior reddito di partecipazione, ai fini Irpef, avendo la società
esercitato, per tale annualità, l’opzione per il regime di trasparenza ai sensi dell’art. 116 del d.P.R. n. 917/86.
NOME COGNOME resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CGT di II grado annullato gli avvisi impugnati con una motivazione apparente, richiamando alcune sentenze penali irrevocabili di assoluzione (che sarebbero intervenute nei confronti di soggetti esterni alla controversia) dalle quali si desumeva che la verifica della GdF era riferibile esclusivamente al periodo 2018 e non al 2013 e ritenendo apoditticamente non ‘concretamente confutate’ dall’Ufficio le risultanze degli atti depositati in giudizio senza valutare minimamente gli elementi indiziari (inesistenza di una struttura aziendale e di personale in capo alla società fatturante, mancata presentazione di alcuna dichiarazione di redditi da parte di quest’ultima, mancanza di idonea documentazione atta a comprovare la effettività della stessa) offerti dall’Ufficio a sostegno della contestata fittizietà oggettiva delle operazioni in questione e, dunque senza esplicitare le ragioni sottese alla decisione.
Preliminarmente all’esame del motivo di ricorso si impone la verifica della integrità del contraddittorio, avendo – come si evince dallo stesso ricorso (pag.2) – la società RAGIONE_SOCIALE esercitato, per l’annualità verificata, l’opzione per il regime di trasparenza ai sensi dell’art. 116 del d.P.R. n. 917/86.
Come precisato da questa Corte: ‘ L’opzione per il regime fiscale per trasparenza, che determina l’imputazione diretta, a ciascun socio, del reddito maturato in capo alla società,
proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla effettiva percezione, pur espressamente rivolta alle società di persone, può essere esercitata anche dalle società a responsabilità limitata con determinati requisiti dimensionali, in virtù del richiamo operato dall’art. 116 del d.P.R. n. 917 del 1986, con la conseguenza che, anche in caso di rettifica della dichiarazione dei redditi di tale società di capitali, sussiste il litisconsorzio necessario tra questa e i singoli soci, trattandosi comunque di accertamento unitario, e l’obbligo per il giudice di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del processo’ (Cass., sez. 5, n. 27278 del 2024). Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata si evince che la società e i soci hanno partecipato ai gradi di merito mentre il ricorso per cassazione è stato notificato dall’Agenzia de lle entrate soltanto nei confronti di NOME COGNOME; pertanto, va disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società e dell’altro socio NOME COGNOME assegnando termine all’Agenzia per tale adempimento.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando all’Agenzia delle entrate termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per integrare il contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME
Così deciso in Roma il 28 maggio 2025