Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1238 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1238 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 12586/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO, in virtù di procura a margine del controricorso.
– controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della PUGLIA, n. 3220/2017, depositata in data 6 novembre 2017, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE, in data 28 dicembre 2012 aveva ricevuto da RAGIONE_SOCIALE la notifica dell’intimazione di pagamento n. 024 20129050405108, di euro 202.631,08, che scaturiva dalla cartella di pagamento n. 024 NUMERO_CARTA, impugnata innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Brindisi che, con sentenza n. 190/01/2007, depositata il 22 novembre 2007, passata in giudicato, aveva accolto le doglianze della società contribuente.
La Commissione provinciale di Brindisi, adita dalla società contribuente, con sentenza n. 216/04/2013, depositata il 22 agosto 2013, aveva acc olto il ricorso ed annullato l’atto impugnato .
RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE hanno proposto appelli separati e la Commissione tributaria regionale, riuniti i gravami, li ha rigettati, confermando la sentenza di primo grado.
I giudici di secondo grado hanno affermato che:
-) l’Ufficio non aveva impugnato la sentenza n. 190/01/07 della Commissione tributaria provinciale di Brindisi, passata in giudicato;
-) l’Ufficio, a torto, riteneva di poter muovere nel processo le doglianze relative alla cartella di pagamento contenente l’iscrizione in relazione alla quale era stata emessa la sentenza 190/01/07, passata in giudicato;
-) nel giudizio avverso l’intimazione di pagamento n. 2009/0006597, in cui l’RAGIONE_SOCIALE , unitamente ad RAGIONE_SOCIALE, era parte processuale, la Commissione tributaria provinciale di Brindisi, con
sentenza n. 47/02/10, depositata il 16 marzo 2010, senza entrare nel merito, in accoglimento del ricorso della RAGIONE_SOCIALE, tenuto conto del passaggio in giudicato della sentenza n. 190/01/07, che aveva annullato di fatto la cartella di pagamento posta a base d ell’intimazione, aveva annullato l’intimazione di pagamento impugnata perché basata su un titolo inesistente;
-) in relazione all’appello di RAGIONE_SOCIALE i giudici di prim o grado avevano correttamente rilevato che la stessa era incorsa nella decadenza di cui al combinato disposto degli artt. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992, e 167, comma 2, cod. proc. civ., per aver formulato per la prima volta le sue difese, eccezioni e domande in sede di memoria ex art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992, anziché nel proprio atto di controdeduzioni ex art. 23, comma 3, del medesimo decreto;
-) appariva evidente che RAGIONE_SOCIALE cercava una giustificazione del proprio modus operandi , sostenendo che, in mancanza di sgravio da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, era tenuta, per non incorrere in responsabilità nei confronti dell’Ente creditore, a procedere alla riscossione, anche coattiva, di ciò che telematicamente risultava non sgravato, a nulla rilevando (quindi igno rando) l’esistenza di una sentenza passata in giudicato che aveva annullato la cartella esattoriale posta a base dell’intimazione ;
-) la società RAGIONE_SOCIALE non poteva ignorare la sentenza n. 190/01/07, che aveva annullato la cartella di pagamento n. 024 20060010838673000, posta a base RAGIONE_SOCIALE diverse intimazioni di pagamento che a loro volta erano state annullate da altre sentenze (nn. 135/2008 e 47/2010), sempre sul presupposto della mancanza di un titolo esecutivo;
-) la sentenza passata in giudicato aveva efficacia diretta nei confronti RAGIONE_SOCIALE parti ed efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo e, tuttavia, la società RAGIONE_SOCIALE aveva
scientemente attivato tutte le procedure per la riscossione anche coattiva, così concretizzando la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ., applicabile al processo tributario in forza del generico richiamo al codice di procedura civile operato dall’art. 1 del decreto legislativo n. 546/1997.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi.
La società RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e memoria.
CONSIDERATO CHE
1. Il primo mezzo deduce il vizio di motivazione apparente in violazione degli artt. 111, comma 6, Cost, 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. e 36 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’articolo 2909 cod. civ. e 360, primo comma, nn. 3 o 4, cod. proc. civ., avendo la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia immotivatamente disatteso i motivi di appello articolati dall’Ufficio e le argomentazioni di fatto e di diritto volte a sostenere la piena legittimità dell’impugnata intimazione di pagamento.
RAGIONE_SOCIALE, anche la società RAGIONE_SOCIALE, alla quale non è stato notificato il ricorso per cassazione.
3.1 Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’omessa notifica dell’impugnazione a un litisconsorte necessario, sia nel caso di litisconsorzio sostanziale, sia nel caso, come nella specie, di litisconsorzio processuale non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l’effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l’esigenza dell’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., nei confronti della parte pretermessa, anche laddove il litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicato nell’atto di impugnazione. (cfr. Cass., 29 ottobre 2021, n. 30711; Cass., 21 marzo 2019, n. 8065; Cass., 27 luglio 2018, n. 19910; Cass., 31 luglio 2013, n. 18364).
3.2 Deve essere, pertanto, ordinata l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, a cura dell’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria.
P.Q.M.
La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, a cura dell’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2022.