Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 36368 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 36368 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 8593/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, nella qualità di erede di COGNOME NOME.
-intimato-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO n. 593/2016 depositata il 08/03/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Udito l’AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO CHE
Secondo la narrativa del ricorso per cassazione dell’RAGIONE_SOCIALE : NOME COGNOME e NOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME, impugnavano, davanti alla Commissione tributaria Provinciale di Taranto, l’avviso di liquidazione dell’INVIM emesso dall’Ufficio del Registro di Taranto a seguito della mancata opposizione al prodromico avviso di accertamento notificato il 14/2/1995, e l’ adito giudice, con sentenza n. 314/06/2009, accoglieva il ricorso, ritenendo che l’importo richiesto non tenesse conto della effettiva quota (50%) di proprietà del contribuente, il quale ha diritto di conoscere l’ an ed il quantum della pretesa fiscale, ed annullava l’avviso di liquidazione impugnato; l ‘RAGIONE_SOCIALE appellava la sentenza deducendo, tra l’altro, che le obbligazioni di cui all’art. 26 del d.P.R. n. 643 del 1972, sono solidali tra gli alienanti e che per il debito INVIM derivante dalla alienazione di un immobile ciascun obbligato, ex art. 1292 cod. civ., è tenuto per l’intero, a prescindere dalla quota di proprietà ; la Commissione tributaria regionale della Puglia, con la sentenza n. 593/2016, dichiarava estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contender e avendo l’appellato NOME COGNOME (con memoria in data 23 /10/2015) rappresentato che NOME COGNOME, erede del coobbligato NOME COGNOME, aveva definito la lite tributaria che lo riguardava, liberando tutti i coobbligati.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, illustrato con memoria, per la cassazione della sentenza perché il giudice di secondo grado non avrebbe considerato il diniego di condono della lite riguardante il coobbligato COGNOME.
CONSIDERATO CHE
L ‘ atto d’impugnazione , anche se riporta nella prima pagina il nominativo <<COGNOME NOME, nella qualità di erede del Sig. COGNOME NOME), risulta, in realtà, notificato dall'RAGIONE_SOCIALE ricorrente a <>.
Anche nella istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio ex art. 369 cod.proc.civ. viene fatto riferimento alla <>.
La sopra detta notificazione risulta eseguita dall ‘ ufficiale giudiziario a mezzo del servizio postale, come da cartolina di ricevimento in data 7/4/2017 (al difensore consulente del lavoro NOME COGNOME, con studio in Ferrandina), ed NOME COGNOME, destinatario del ricorso per cassazione, è rimasto intimato.
Dall ‘ intestazione della impugnata sentenza n. 593/2016 della CTR della Puglia emerge che il giudizio di secondo grado si è svolto anche nei confronti di NOME COGNOME, parte alla quale non risulta essere stato notificato alcun ricorso per cassazione.
Il litisconsorzio necessario processuale – configurabile quando la presenza di più parti nel primo e secondo grado deve necessariamente persistere nell’impugnazione per evitare un possibile conflitto di giudicati – impone la integrazione del contraddittorio, a cura della ricorrente RAGIONE_SOCIALE, nei confronti dell’appallato NOME COGNOME, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per l’acquisizione del fascicolo di merito ed assegnando alla parte ricorrente termine
di 90 giorni, dalla comunicazione dell’ordinanza, per integrare il contraddittorio processuale nei confronti di NOME COGNOME.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 5 e del 19 dicembre 2023.