Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31871 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31871 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3879/2018 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, rappresentate e difese dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME ;
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TORINO n. 1025/2017 depositata il 26/06/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME quali eredi di COGNOME NOME già socio accomandatario e legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE Lessona di Costa Francesco sas sino al 6.11.2009, hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Piemonte che aveva rigettato l’appello da loro proposto, unitamente a NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Biella che aveva respinto il loro ricorso contro l’atto impoesattivo T7Q020101001 per l’anno 2009 recante un maggior reddito societario da imputare ai soci per euro 3.435.092,00, una maggiore IRAP per euro 141.012,00 ed IVA per euro 2.813.919,00, oltre sanzioni.
L’atto in questione si fondava su PVC datato 29.12.2014, a seguito di verifica fiscale, da cui risultava l’emissione di fatture false per il 2009, relative ad una ‘frode carosello’, ed era stato spiccato nei confronti anche di COGNOME NOME, quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, di NOME COGNOME (indicato come amministratore di fatto), degli eredi di COGNOME NOME (altro socio e amministratore dal 6.11.2009 al 20.5.2010), e della RAGIONE_SOCIALE, quale socia.
Il ricorso si fonda su sei motivi illustrati con memoria.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Restano intimati NOME COGNOME ed NOME COGNOME.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., «v iolazione degli artt. 101 e 102 c.p.c. e degli artt. 14, 1° comma e 18, 1° comma, lettera d), del d. lgs. n. 546/1992».
1.1. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., Violazione degli artt. 324, 329 e 334 c.p.c., 49 e 54 D. Lgs. n. 546/1992 , lamentandosi violazione del giudicato
interno costituito dalla statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, in ordine all’intrasmissibilità agli eredi di NOME COGNOME delle sanzioni irrogate, che non è stata oggetto di appello incidentale da parte dell’Agenzia che, anzi, vi ha esplicitamente fatto acquiescenza.
1.2. Con il terzo motivo in via subordinata rispetto al precedente, si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., Violazione o falsa applicazione dell’art. 8 del D. Lgs. n. 472/1997 , in forza del quale nessuna sanzione può essere irrogata agli eredi.
1.3. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., Violazione dell’art. 112 c.p.c. richiamato dall’art. 1, comma 2, D. lgs. n. 546/1992, laddove la CTR ha omesso di pronunziare sul motivo d’appello con cui si era insistito per l’insussistenza delle violazioni attribuite al Crotti (omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni IRAP, omessa o tardiva registrazione di fatture, omessa o tardiva presentazione della dichiarazione IVA), in relazione alle quali lo stesso era stato sanzionato.
1.4. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., Violazione o falsa applicazione degli artt. 2313 e 2697 cod. civ., laddove la CTR ha affermato la responsabilità del COGNOME quale amministratore della sas, ponendo a carico dei ricorrenti l’onere di fornire la prova della sua estraneità rispetto alla frode carosello contestata e all’emissione di fatture false, sebbene lo stesso atto impugnato imputasse la frode al COGNOME, al COGNOME nonché al COGNOME e alla RAGIONE_SOCIALE, ai quali il Crotti aveva ceduto le partecipazioni societarie.
1.5. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., Violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. richiamato dall’art. 1 comma 2, D.lgs. n. 546/199, per omessa pronunzia da parte della CTR sul motivo d’appello con cui si
denunziava l’erroneità degli importi, sia imponibili sia sanzionatori, imputati al COGNOME essendosi posto a carico di costui tutto il recuperato, sebbene le false fatturazioni fossero iniziate il 1.9.2009.
Il primo motivo è fondato, gli altri restano assorbiti.
2.1. In particolare, i ricorrenti denunziano che tanto il giudizio di primo grado quanto quello di secondo grado si erano svolti soltanto tra gli eredi di NOME COGNOME e l’ente impositore, in violazione sia dell’art. 14 del d.lgs. n. 546/1992 (come interpretato a seguito di Cass. sez. un. n. 1052/2007) sia dell’art. 5 TUIR (come interpretato alla luce di Cass. sez. un. n. 14815/2008).
2.2. Al riguardo deve ricordarsi che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il principio di unitarietà dell’accertamento, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci, comporta che il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra soci e società ( ex plurimis , Cass. sez. un. n. 10145/12; Cass. nn. 5844/16, 5708/16, 1700/16, 26102/15, 21340/15, 16926/15, 2094/15, 20075/14, 13767/12, 6935/11, 12236/10; 4570/16, 3690/16, 2867/16), il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, ai sensi dell’art. 14, d.lgs. n. 546/92, ovvero, se possibile, la riunione dei processi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari, ai sensi del successivo art. 29, e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del procedimento (Cass. sez un. nn. 1052/2007 e
14815/08; conf., ex multis , Cass., nn. 26071/15, 7212/15, 1047/13, 13073/12, 23096/12; 17549/2016).
2.3. Nella fattispecie in esame, la violazione del sopra citato principio giurisprudenziale è palese, per come si può desumere dalla ricostruzione delle vicende processuali, atteso che l’atto in contestazione contiene anche l’accertamento di un maggior reddito societario per il 2009, da imputarsi per trasparenza ai soci ai sensi dell’art. 5 TUIR. Né vale l’osservazione dell’Agenzia secondo cui la causa avrebbe ad oggetto solo questioni di carattere personale ai ricorrenti, nei cui confronti, quali eredi del socio accomandatario, era stata rivolta solo la pretesa relativa ad IVA e IRAP relative alla società; invero, secondo le Sezioni unite di questa Corte, essendo l’IRAP imputata per trasparenza ai soci, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, sussiste il litisconsorzio necessario dei soci medesimi anche nel giudizio di accertamento dell’IRAP dovuta dalla società (Cass. n. 13452/2017).
Conclusivamente, quindi, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, ex art. 383, comma 3, c.p.c., al giudice di primo grado che provvederà a rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro nei confronti di società e soci e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Biella, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 12 settembre 2024