Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34609 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34609 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ;
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE , sedente in Bagnoli Sopra, con avv. NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME;
controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, n. 09/2020 depositata il 13 gennaio 2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.L’Agenzia notificava alla contribuente una cartella a seguito di iscrizione provvisoria ai sensi dell’art. 68, d.lgs. n. 546/1992, conseguente alla sentenza di appello resa dalla CTR Marche n. 403/05/2016, che confermava la ripresa a tassazione.
La CTP adita dalla contribuente accoglieva il ricorso sulla base dell’assunto difetto di motivazione e la CTR confermava la decisione respingendo entrambi gli appelli, compreso quello incidentale
Ruolo provvisorio
spiegato dalla contribuente sui motivi dichiarati assorbiti dal primo giudice.
L’Agenzia propone allora ricorso in cassazione fondato su due motivi, mentre la contribuente resiste con controricorso.
Da ultimo la contribuente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
1.Preliminarmente deve darsi atto che in questa stessa camera di consiglio è stato deciso il ricorso inerente alla sentenza della CTR Marche oggetto dell’iscrizione a ruolo provvisoria di cui si tratta, ma permane l’interesse alla decisione in quanto si tratta di una pronuncia di rigetto del ricorso, laddove è pacifico che l’effetto di travolgimento dell’iscrizione provvisoria consegue solo alla cassazione della sentenza.
2.In via pregiudiziale deve darsi atto che la vicenda riguarda una cartella emessa dall’Agenzia delle entrate -Riscossione, parte dei precedenti gradi di giudizio, e il ricorso peraltro attiene anche a ritenuti vizi propri della cartella stessa, pertanto sussiste litisconsorzio necessario anche nei confronti dell’agente della riscossione, nei cui confronti dev’essere disposta la relativa integrazione.
P. Q. M.
La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione, assegnando all’uopo termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente, rinviando la presente causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2024