Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13320 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13320 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/05/2025
Oggetto: II.DD. -IVA accertamento analitico induttivo
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 21489/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., NOME COGNOME, NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (pec: EMAIL), domiciliati presso il suo studio in INDIRIZZO Roma;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 447/9/2019, depositata il 26.1.2019 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 447/9/2019, depositata il 26.1.2019 venivano riuniti e parzialmente accolti gli appelli proposti dalla società RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME NOME, esercente attività di ristorazione, e dai tre soci COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 5029/6/2017. Quest’ultima aveva riunito e accolto i ricorsi introduttivi proposti avverso quattro avvisi di accertamento, di cui il primo accertava un maggior reddito di impresa ai fini IRAP e IVA per il periodo d’imposta 2014, mentre i ricorsi proposti dai tre soci impugnavano altrettanti avvisi di accertamento per IRPEF in ragione RAGIONE_SOCIALE rispettive quote di partecipazione alla società.
Le riprese traevano origine da un p.v.c. della Guardia di Finanza, a seguito della documentazione extracontabile reperita presso la RAGIONE_SOCIALE dalla quale risultavano il totale dei tovaglioli lavati per conto della società RAGIONE_SOCIALE La ricostruzione avveniva sulla base di un accertamento analitico induttivo ex art.39, comma 1, lett. d), d.P.R. n.600/73, in presenza di contabilità ritenuta non completa e in parte non fedele.
La CTP confermava l’impianto RAGIONE_SOCIALE riprese, ma riduceva la pretesa impositiva riconoscendo un aumento dello sfido necessario alla produzione del servizio di ristorazione, portandolo al 15% e così un minore ricavo accertato in capo alla società ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette
ed IVA e, conseguentemente, ai fini RAGIONE_SOCIALE posizioni dei singoli soci. Il giudice d’appello a sua volta confermava le riprese, ma le riduceva innalzando la percentuale di sfrido al 18%.
Avverso la sentenza d’appello la società e i soci NOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per Cassazione i contribuenti deducendo due motivi, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
In primo grado, a seguito della riunione dei ricorsi, e poi secondo grado è stata parte costituita nel processo NOME COGNOME, n.q. di socia della società RAGIONE_SOCIALE NOME, e nei confronti della quale la sentenza impugnata spiega effetto, ma non risulta che abbia proposto il ricorso per Cassazione né che a lei sia stato notificato.
Dev’essere perciò ricostituito il litisconsorzio processuale attraverso l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti;
P.Q.M.
La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME, entro 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia a nuovo ruolo a tal fine.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.3.2025