Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13320 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13320 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/05/2025
Oggetto: II.DD. -IVA accertamento analitico induttivo
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 21489/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE NOME E NOME COGNOME, in persona del legale rappresentante p.t., NOME COGNOME, NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL, domiciliati presso il suo studio in INDIRIZZO Roma;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 447/9/2019, depositata il 26.1.2019 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 447/9/2019, depositata il 26.1.2019 venivano riuniti e parzialmente accolti gli appelli proposti dalla società RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e NOME, esercente attività di ristorazione, e dai tre soci COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 5029/6/2017. Quest’ultima aveva riunito e accolto i ricorsi introduttivi proposti avverso quattro avvisi di accertamento, di cui il primo accertava un maggior reddito di impresa ai fini IRAP e IVA per il periodo d’imposta 2014, mentre i ricorsi proposti dai tre soci impugnavano altrettanti avvisi di accertamento per IRPEF in ragione delle rispettive quote di partecipazione alla società.
Le riprese traevano origine da un p.v.c. della Guardia di Finanza, a seguito della documentazione extracontabile reperita presso la lavanderia RAGIONE_SOCIALE dalla quale risultavano il totale dei tovaglioli lavati per conto della società RAGIONE_SOCIALE La ricostruzione avveniva sulla base di un accertamento analitico induttivo ex art.39, comma 1, lett. d), d.P.R. n.600/73, in presenza di contabilità ritenuta non completa e in parte non fedele.
La CTP confermava l’impianto delle riprese, ma riduceva la pretesa impositiva riconoscendo un aumento dello sfido necessario alla produzione del servizio di ristorazione, portandolo al 15% e così un minore ricavo accertato in capo alla società ai fini delle imposte dirette
ed IVA e, conseguentemente, ai fini delle posizioni dei singoli soci. Il giudice d’appello a sua volta confermava le riprese, ma le riduceva innalzando la percentuale di sfrido al 18%.
Avverso la sentenza d’appello la società e i soci NOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per Cassazione i contribuenti deducendo due motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
Considerato che:
In primo grado, a seguito della riunione dei ricorsi, e poi secondo grado è stata parte costituita nel processo NOME COGNOME n.q. di socia della società RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME e NOME, e nei confronti della quale la sentenza impugnata spiega effetto, ma non risulta che abbia proposto il ricorso per Cassazione né che a lei sia stato notificato.
Dev’essere perciò ricostituito il litisconsorzio processuale attraverso l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti;
P.Q.M.
La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME entro 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia a nuovo ruolo a tal fine.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.3.2025