Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15908 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15908 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/06/2025
Oggetto: litisconsorzio necessario
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19885/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE che agisce sia in proprio sia nella qualità di rappresentante pro tempore della disciolta società BANCA RAGIONE_SOCIALE DI COGNOME ORAZIO E NOME COGNOME, rappresentato e difeso in ambedue le vesti in forza di procura speciale in atti dall’avv. NOME COGNOMEcon indirizzo PEC: avvEMAIL con domicilio eletto presso il ridetto difensore in Messina, INDIRIZZO/C
-ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (con indirizzo PEC: EMAILavvocaturastatoEMAIL)
contro
ricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina, n. 2250/10/2023 depositata in data 08/03/2023;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 13/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
-la società RAGIONE_SOCIALE di NOME RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento notificatole per IVA e IRAP relative al periodo d’imposta 2010 con il quale l’Ufficio rideterminata i tributi dovuti in forza per quanto qui interessa -del disconoscimento del regime del c.d. ‘reverse charge’ applicato all’attività di cessione di beni d’oro con conseguente contestazione del mancato assoggettamento delle cessioni in oggetto ad iva;
-la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Agenzia delle Entrate;
-con la sentenza qui impugnata il giudice di secondo grado ha accolto il gravame;
-ricorre a questa Corte il socio NOME sia quale socio della società ridetta, ora estinta, sia quale legale rappresentante della stessa, con atto affidato a sei motivi;
-l’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso;
Considerato che:
-va preliminarmente rilevata d’ufficio la violazione dell’art. 14 d. Lgs. n. 546 del 1992;
-invero, è pacifico in atti che la società -ora cessata -ricorrente abbia ricevuto la notifica dell’atto impugnato con il quale erano rideterminate l’iva e l’irap dovute, oggetto del presente giudizio;
-trova quindi applicazione la giurisprudenza di questa Corte (in ultimo espressa da Cass. 7278/2020) secondo la quale «l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di
quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 del d. Lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del processo» (così Cass. n. 16730 del 25/06/2018; ma la giurisprudenza è pacifica: si vedano a mero titolo esemplificativo Cass. n. 27603 del 30/10/2018; Cass. n. 1472 del 22/01/2018; Cass. n. 26648 del 10/11/2017; Cass. n. 15566 del 27/07/2016; Cass. n. 7789 del 20/04/2016; Cass. n. 25300 del 28/11/2014; litisconsorzio escluso dalla Corte unicamente in caso di controllo automatizzato delle dichiarazioni della società, senza rideterminazione del reddito: cfr. Cass. n. 9527 del 11/05/2016);
-il litisconsorzio non viene meno allorquando, come in ipotesi, si discuta di IRAP e IVA; da un lato, l’IRAP è imputata per trasparenza ai singoli soci (Cass. S.U. n. 13452 del 29/05/2017; Cass. S.U. n. 10145 del 20/06/2012; Cass. n. 29128 del 13/11/2018; Cass. n. 19599 del 24/07/2018; Cass. n. 13767 del 31/07/2012); dall’altro, se è vero che in tema di IVA non si pone un problema di litisconsorzio, è altrettanto vero che allorquando l’Ufficio abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini anche di altre imposte (come appunto l’IRAP), fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus per l’inscindibilità delle due situazioni, insuscettibili di autonoma definizione (Cass. n. 6303 del 14/03/2018; Cass. n. 21340 del 21/10/2015; Cass. n. 26071 del 30/12/2015);
la necessità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso è esclusa unicamente nel caso di contemporanea pendenza di più giudizi introdotti dai litisconsorti e trattati e decisi in unico contesto (cfr. Cass. n. 29843 del 13/12/2017; Cass. n. 3830 del 18/02/2010), con possibile riunione sanante in appello (Cass. n. 3789 del 15/02/2018), ma non in sede di Legittimità (Cass. n. 13595 del 30/05/2017);
-in ultimo, va ricordato che il principio sopra descritto secondo il quale in virtù dell’unitarietà dell’accertamento sussiste litisconsorzio necessario tra soci e società di persone, opera anche ove quest’ultima si estingua per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, atteso che, a seguito di tale evento, i soci succedono nella posizione processuale dell’ente estinto, venendosi a determinare, tra di essi, una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (Cass. 14/03/2018, n. 6285, citata in motivazione da Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 28027 del 2024);
-dall’esame degli atti di causa si evince pacificamente come l’altro socio della società ricorrente NOME Marcello -non sia stato parte dei gradi di merito conclusi con la sentenza oggetto del presente giudizio; ne deriva quindi la nullità dell’intero giudizio sin qui svoltosi;
-la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio al primo giudice che disporrà l’integrazione del contraddittorio con tutti i soci della estinta società Banca dellRAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE (NOME e NOME NOME) e rivedrà il merito della controversia;
-le spese dell’intero presente giudizio sono compensate tra le parti;
pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio; compensa le spese dell’intero giudizio stesso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese processuali del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2025.