Litisconsorzio Necessario: Quando la Cassazione Ferma Tutto per Chiamare in Causa una Parte Mancante
L’ordinanza in esame offre un importante spunto di riflessione su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il litisconsorzio necessario. Con questa decisione, la Corte di Cassazione non entra nel merito della questione tributaria, ma si ferma per sanare un vizio procedurale fondamentale: la mancata partecipazione al giudizio di una delle parti necessarie. Vediamo insieme i dettagli di questa vicenda e le ragioni dietro la decisione della Suprema Corte.
I Fatti del Contenzioso Tributario
La controversia nasce da un avviso di intimazione per imposte dirette e IVA relative all’anno 2007, notificato dall’Amministrazione finanziaria agli ex soci di una società a responsabilità limitata, ormai cancellata dal registro delle imprese. La pretesa fiscale era basata sull’iscrizione a ruolo provvisoria in pendenza di un altro processo.
In secondo grado, la Corte di giustizia tributaria aveva parzialmente accolto l’appello dei contribuenti (l’ex liquidatore e l’ex socio titolare del 100% del capitale). In particolare, i giudici d’appello avevano annullato le sanzioni, ritenendo che queste fossero riferibili esclusivamente alla società estinta e non trasmissibili ai soci. Contro questa decisione, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione.
Il Litisconsorzio e l’Ordine della Corte
Giunta dinanzi alla Suprema Corte, la causa ha subito una battuta d’arresto. I giudici hanno rilevato che il ricorso era stato notificato solo a uno degli ex soci, mentre l’altro, che era stato parte costituita nei precedenti gradi di giudizio e destinatario degli effetti della sentenza impugnata, non era stato coinvolto nel procedimento di legittimità.
Questa omissione configura un difetto del contraddittorio. Poiché la sentenza di secondo grado aveva deciso una causa inscindibile nei confronti di entrambi i soci, entrambi dovevano necessariamente partecipare anche al giudizio di Cassazione. Per questo motivo, la Corte ha emesso un’ordinanza interlocutoria, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti del socio non notificato, e ha rinviato la causa a nuovo ruolo, concedendo un termine di 60 giorni per adempiere.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione alla base dell’ordinanza è strettamente processuale e si fonda sul principio del litisconsorzio necessario. Quando una sentenza viene emessa nei confronti di più parti in una causa inscindibile, l’impugnazione deve essere proposta nei confronti di tutte queste parti. Se una di esse viene omessa, il giudice ha il dovere, previsto dal codice di procedura, di ordinare l’integrazione del contraddittorio.
L’obiettivo è garantire che la decisione finale sia valida ed efficace per tutti i soggetti coinvolti, evitando la formazione di giudicati contraddittori. Una sentenza emessa in assenza di una parte necessaria sarebbe infatti inutiliter data, cioè inutilmente emessa, perché inefficace nei confronti della parte pretermessa e potenzialmente anche delle altre. La Corte, agendo come custode della corretta instaurazione del processo, ha quindi applicato questa regola fondamentale per assicurare il diritto di difesa di tutte le parti e la stabilità della futura decisione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche dell’Ordinanza
L’ordinanza della Cassazione, pur non decidendo il merito della controversia fiscale, ribadisce un principio cruciale: la corretta composizione delle parti nel processo è un presupposto indispensabile per qualsiasi pronuncia. Questa decisione ci ricorda che, specialmente in cause con più soggetti le cui posizioni sono interdipendenti (come nel caso di soci di società estinte responsabili per debiti sociali), è essenziale notificare ogni atto di impugnazione a tutti i partecipanti dei gradi precedenti. L’omissione di tale adempimento non porta a una decisione sfavorevole immediata, ma a un allungamento dei tempi processuali per consentire la sanatoria del vizio, a garanzia del diritto di difesa e della coerenza del sistema giudiziario.
Cosa significa ‘integrazione del contraddittorio’?
È l’ordine dato da un giudice per far sì che un atto processuale venga notificato a una parte che non è stata inizialmente coinvolta nel giudizio, ma la cui presenza è considerata obbligatoria affinché la decisione sia valida.
Perché la Corte di Cassazione ha sospeso la decisione sul ricorso?
La Corte ha sospeso il giudizio perché il ricorso dell’Agenzia delle Entrate non era stato notificato a uno degli ex soci, il quale era stato parte nei precedenti gradi di giudizio. La sua partecipazione è ritenuta necessaria (litisconsorzio), e senza di essa il processo non può proseguire validamente.
Qual è l’effetto di questa ordinanza sul caso specifico?
L’ordinanza non decide la questione fiscale, ma mette in pausa il processo. La parte ricorrente (l’Agenzia delle Entrate) ha ora 60 giorni di tempo per notificare il ricorso al socio mancante. Solo dopo questo adempimento, la causa verrà nuovamente fissata per la discussione nel merito davanti alla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11934 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11934 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/05/2025
Oggetto: litisconsorzio
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 3943/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE DELLE RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME (PEC: EMAILpec.ordineforenseEMAILsalernoEMAILit), domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 4611/5/2023, depositata in data 25.7.2023 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 31 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 4611/5/2023 depositata in data 25.7.2023 veniva parzialmente accolto l’appello proposto da NOME COGNOME n.q. di liquidatore p.t. ed ex socio e da NOME COGNOME n.q. di socio titolare del 100% del capitale della società RAGIONE_SOCIALE cancellata dal registro delle imprese in data 15/09/2020.
Veniva così riformata la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 1437/9/2022 la quale aveva rigettato l’avviso di intimazione per II.DD. e IVA relative all’anno di imposta 2007 in conseguenza dell’i scrizione a titolo provvisorio nei ruoli in pendenza di processo ai sensi dell’a rt. 68 d.lgs. n. 546 del 1992, per mancato pagamento dell’importo oggetto dell’avviso di accertamento relativo al medesimo periodo di imposta a seguito della sentenza n.2525/12/21 emessa dalla CTR e favorevole all’Amministrazione finanziaria. Il giudice d’appello accoglieva l’appello limitatamente alle sanzioni tributarie che riteneva riferibili alla sola persona giudica e, a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese, non trasmissibili in capo a NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato ad un unico motivo, cui replica con controricorso NOME COGNOME
Considerato che:
In primo e secondo grado è stato parte costituita nel processo NOME COGNOME n.q. di socio titolare del 100% del capitale della società RAGIONE_SOCIALE cancellata dal registro delle imprese in data
15/09/2020, e nei confronti del quale la sentenza impugnata spiega effetto, ma non risulta gli sia stato notificato il ricorso per Cassazione né si è costituito spontaneamente.
Dev’essere perciò ricostituito il litisconsorzio processuale attraverso l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti a cura della parte più diligente;
P.Q.M.
La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia a nuovo ruolo a tal fine.
Così deciso il 31.1.2025