Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34201 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34201 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
NOME COGNOME
-intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, n. 2701/2016, depositata il 10/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME, già socio della RAGIONE_SOCIALE Calabrese RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, impugnava l’avviso di accertamento personale, con il
Irpef-società personelitisconsorzio necessario -questione personale
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29589/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
-ricorrente – contro
quale l’Ufficio, per l’anno di imposta 2000, gli imputava per trasparenza il maggiore reddito accertato con separato atto impositivo nei confronti della società.
La C.t.p. di Milano, dopo aver rilevato che l’avviso societario che costituiva il presupposto di quello impugnato, era stato annullato dalla C.t.p di Foggia, accoglieva il ricorso del contribuente ed annullava l’atto impositivo. La C.t.r. della Lombardia, a propria volta, rigettava l’appello dell’Ufficio rilevando che quest’ultimo non aveva dimostrato di aver impugnato la sentenza della C.t.p. di Foggia e che la medesima non fosse passata in giudicato.
L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per revocazione avverso detta sentenza.
La C.t.r. della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, qui impugnata, accoglieva la domanda di revocazione rilevando l’errore di fatto commesso atteso che l’Agenzia aveva documentato di aver proposto appello avverso la sentenza della C.t.p. di Foggia; tuttavia, pronunciandosi in fase rescissoria rigettava il gravame. Evidenziava, in proposito, che la causa sull’avviso societario , prima pendente innanzi alla C.t.r. della Puglia, era stata correttamente rimessa in primo grado sul presupposto dell’unitarietà dell’accertamento relativo alla società ed ai soci e della violazione del litisconsorzio necessario. Di seguito aggiungeva: «Ne consegue che dalla documentazione in atti emerge che la Commissione di Foggia ha deciso anche in relazione alla posizione debitoria del socio, oggetto del presente giudizio e, quindi, il ricorso dell’Ufficio deve essere rigettato».
Avverso detta sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate mentre il contribuente non ha svolto attività difensiva.
Considerato che:
Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza
per violazione degli artt. 14 e 59, comma 1, lett. b) d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 112 cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata per non aver deciso nel merito della questione controversa. Osserva che la C.t.r, «in sostanza» aveva ritenuto che l’instaurazione del regolare contraddittorio dinanzi alla C.t.p. di Foggia – con la presenza sia della società che dei soci nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento societario – aveva reso improcedibile il giudizio dinanzi a sé pendente. Osserva, tuttavia, che nella fattispecie, non ricorreva alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario in quanto il socio aveva fatto valere solo ragioni di carattere personale assumendo che l’U fficio gli aveva imputato un reddito societario maturato in un periodo nel quale egli non rivestiva la qualità di socio.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 39 cod. proc. civ.
Assume che, anche a voler ammettere che ricorresse effettivamente un’ipotesi di litisconsorzio necessario , la C.t.r. della Lombardia avrebbe dovuto dichiarare la litispendenza a favore della C.t.r. della Puglia innanzi alla quale, medio tempore, il giudizio avverso l’avviso societario era approdato. Osserva, infatti, che il rigetto dell’appello comportava la conferma della sentenza di primo grado favorevole al contribuente.
Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 39 cod. proc. civ.
In via ulteriormente subordinata, censura la sentenza impugnata per non aver disposto la riunione tra i due giudizi.
Il primo motivo è fondato, restando assorbiti gli ulteriori.
4.1. L’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all’art. 5 t.u.i.r. e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio secondo il principio di trasparenza, comporta, in linea generale, che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci. Si è chiarito, infatti, che siffatta controversia non ha ad oggetto una singola posizione debitoria, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario (Cass. Sez. U. 04/06/2008, n. 14815).
Nell’ipotesi in cui venga in rilievo la ripartizione del reddito tra i titolari delle quote si è precisato, invece, che il vincolo del litisconsorzio opera soltanto nei confronti di tutti i soci e, dunque, con esclusione della società (Cass. Sez. U. n. 14815 del 2008 cit.).
Alla regola del litisconsorzio necessario fa eccezione il caso in cui il contribuente prospetti solo questioni personali come la qualità di socio (Cass. 30/11/2022, n. 35187, Cass. 03/11/2021, n. 31284, Cass. 11/06/2018, n. 15116, Cass. 25/07/2012, n. 13073 Cass. 18/05/2009, n. 11549, Cass., Sez. U., n. 14815 del 2008 cit).
4.2. La C.t.r. non si è attenuta a questi principi in quanto ha ravvisato nella fattispecie portata al suo esame la sussistenza del litisconsorzio necessario sebbene il ricorrente avesse impugnato l’atto impositivo emesso nei suoi confronti facendo valere questioni personali. In particolare – come desumibile dal motivo di ricorso speso dal contribuente in primo grado – questi aveva eccepito che l’attività in ragione della quale erano stati realizzati gli utili extra-contabili era successiva alla cessione della sua quota sociale in favore del socio NOME COGNOME avvenuta in data 27 marzo 2002; che, infatti, nella
medesima data i due soci, divenuti titolari dell’intera partecipazione NOME COGNOME e NOME COGNOME -avevano mutato i patti sociali inserendo tra le attività anche quella di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di immobili (prima non prevista) che aveva portato alla compravendita dei beni contestata dalla Guardia di Finanza e alla conseguente emissione dell’atto impositivo originario.
La difesa del ricorrente si fondava, pertanto, sull’assunto che l’accertamento societario si riferisse ad attività posta in essere quando aveva già ceduto la quota e, poneva una questione esclusivamente personale.
4.3. La C.t.r, di conseguenza, avrebbe dovuto escludere la sussistenza di una fattispecie di litisconsorzio necessario; pertanto non risultando nemmeno che il giudizio avente ad oggetto l’accertamento societario, nel quale pure era stata disposta l’integrazione del contraddittorio, fosse ancora pendente ed avesse ad oggetto anche la questione personale posta dal Lamedica – avrebbe dovuto decidere nel merito e non limitarsi a rigettare l’appello dell’U fficio con una pronuncia di mero rito.
Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2024.
Il Presidente
(NOME COGNOME)