Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34201 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34201 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
NOME COGNOME,
-intimato – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, n. 2701/2016, depositata il 10/05/2016;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME, già socio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, impugnava l’avviso di accertamento personale, con il
Irpef-società personelitisconsorzio necessario -questione personale
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29589/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
-ricorrente – contro
quale l’Ufficio, per l’anno di imposta 2000, gli imputava per trasparenza il maggiore reddito accertato con separato atto impositivo nei confronti RAGIONE_SOCIALE società.
La RAGIONE_SOCIALE, dopo aver rilevato che l’avviso societario che costituiva il presupposto di quello impugnato, era stato annullato dalla RAGIONE_SOCIALE, accoglieva il ricorso del contribuente ed annullava l’atto impositivo. La RAGIONE_SOCIALE, a propria volta, rigettava l’appello dell’Ufficio rilevando che quest’ultimo non aveva dimostrato di aver impugnato la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE e che la medesima non fosse passata in giudicato.
L’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per revocazione avverso detta sentenza.
La RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza in epigrafe, qui impugnata, accoglieva la domanda di revocazione rilevando l’errore di fatto commesso atteso che l’RAGIONE_SOCIALE aveva documentato di aver proposto appello avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; tuttavia, pronunciandosi in fase rescissoria rigettava il gravame. Evidenziava, in proposito, che la causa sull’avviso societario , prima pendente innanzi alla RAGIONE_SOCIALE, era stata correttamente rimessa in primo grado sul presupposto dell’unitarietà dell’accertamento relativo alla società ed ai soci e RAGIONE_SOCIALE violazione del litisconsorzio necessario. Di seguito aggiungeva: «Ne consegue che dalla documentazione in atti emerge che la Commissione di RAGIONE_SOCIALE ha deciso anche in relazione alla posizione debitoria del socio, oggetto del presente giudizio e, quindi, il ricorso dell’Ufficio deve essere rigettato».
Avverso detta sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE mentre il contribuente non ha svolto attività difensiva.
Considerato che:
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza
per violazione degli artt. 14 e 59, comma 1, lett. b) d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 112 cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata per non aver deciso nel merito RAGIONE_SOCIALE questione controversa. Osserva che la C.t.r, «in sostanza» aveva ritenuto che l’instaurazione del regolare contraddittorio dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE – con la presenza sia RAGIONE_SOCIALE società che dei soci nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento societario – aveva reso improcedibile il giudizio dinanzi a sé pendente. Osserva, tuttavia, che nella fattispecie, non ricorreva alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario in quanto il socio aveva fatto valere solo ragioni di carattere personale assumendo che l’U fficio gli aveva imputato un reddito societario maturato in un periodo nel quale egli non rivestiva la qualità di socio.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’art. 39 cod. proc. civ.
Assume che, anche a voler ammettere che ricorresse effettivamente un’ipotesi di litisconsorzio necessario , la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto dichiarare la litispendenza a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE innanzi alla quale, medio tempore, il giudizio avverso l’avviso societario era approdato. Osserva, infatti, che il rigetto dell’appello comportava la conferma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado favorevole al contribuente.
Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’art. 39 cod. proc. civ.
In via ulteriormente subordinata, censura la sentenza impugnata per non aver disposto la riunione tra i due giudizi.
Il primo motivo è fondato, restando assorbiti gli ulteriori.
4.1. L’unitarietà dell’accertamento, che è alla base RAGIONE_SOCIALE rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone di cui all’art. 5 t.u.i.r. e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio secondo il principio di trasparenza, comporta, in linea generale, che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci. Si è chiarito, infatti, che siffatta controversia non ha ad oggetto una singola posizione debitoria, bensì gli elementi comuni RAGIONE_SOCIALE fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario (Cass. Sez. U. 04/06/2008, n. 14815).
Nell’ipotesi in cui venga in rilievo la ripartizione del reddito tra i titolari RAGIONE_SOCIALE quote si è precisato, invece, che il vincolo del litisconsorzio opera soltanto nei confronti di tutti i soci e, dunque, con esclusione RAGIONE_SOCIALE società (Cass. Sez. U. n. 14815 del 2008 cit.).
Alla regola del litisconsorzio necessario fa eccezione il caso in cui il contribuente prospetti solo questioni personali come la qualità di socio (Cass. 30/11/2022, n. 35187, Cass. 03/11/2021, n. 31284, Cass. 11/06/2018, n. 15116, Cass. 25/07/2012, n. 13073 Cass. 18/05/2009, n. 11549, Cass., Sez. U., n. 14815 del 2008 cit).
4.2. La RAGIONE_SOCIALE non si è attenuta a questi principi in quanto ha ravvisato nella fattispecie portata al suo esame la sussistenza del litisconsorzio necessario sebbene il ricorrente avesse impugnato l’atto impositivo emesso nei suoi confronti facendo valere questioni personali. In particolare – come desumibile dal motivo di ricorso speso dal contribuente in primo grado – questi aveva eccepito che l’attività in ragione RAGIONE_SOCIALE quale erano stati realizzati gli utili extra-contabili era successiva alla cessione RAGIONE_SOCIALE sua quota sociale in favore del socio NOME COGNOME, avvenuta in data 27 marzo 2002; che, infatti, nella
medesima data i due soci, divenuti titolari dell’intera partecipazione NOME COGNOME e NOME COGNOME -avevano mutato i patti sociali inserendo tra le attività anche quella di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di immobili (prima non prevista) che aveva portato alla compravendita dei beni contestata dalla Guardia di Finanza e alla conseguente emissione dell’atto impositivo originario.
La difesa del ricorrente si fondava, pertanto, sull’assunto che l’accertamento societario si riferisse ad attività posta in essere quando aveva già ceduto la quota e, poneva una questione esclusivamente personale.
4.3. La RAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALE, di conseguenza, avrebbe dovuto escludere la sussistenza di una fattispecie di litisconsorzio necessario; pertanto non risultando nemmeno che il giudizio avente ad oggetto l’accertamento societario, nel quale pure era stata disposta l’integrazione del contraddittorio, fosse ancora pendente ed avesse ad oggetto anche la questione personale posta dal RAGIONE_SOCIALE – avrebbe dovuto decidere nel merito e non limitarsi a rigettare l’appello dell’U fficio con una pronuncia di mero rito.
Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2024.
Il Presidente
(NOME COGNOME)