Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17391 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17391 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/06/2025
Oggetto: IRPEF 2006 – Art.
5 t.u.i.r. – Società di persone
– Litisconsorzio necessario –
Violazione.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18694/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
SACCUTI RITA;
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, n. 15/03/2021, depositata in data 5 gennaio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
A seguito di una verifica eseguita dalla Guardia di Finanza nei confronti della società semplice ‘RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, culminata nel PVC del 16 novembre 2007, la Direzione Provinciale di Fermo emetteva un avviso di accertamento nei confronti della
società, con il quale accertava un maggior imponibile per oltre Euro 740.000,00, ai fini IRAP ed IVA.
Sulla base dell’art. 5 t.u.i.r. l’Ufficio emetteva l’avviso di accertamento n. TQ301T301699/2011 nei confronti di NOME COGNOME con il quale veniva imputato alla contribuente, nella sua veste di socia al 50% delle quote della società semplice, e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l’anno 200 6, il maggior reddito accertato nei confronti della società.
La società e la socia proponevano separati ricorsi, avverso i rispettivi avvisi di accertamento, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno (d’ora in poi, per brevità, CTP) .
La contribuente eccepiva , per quanto qui rilevi, l’incompetenza territoriale della DP di Fermo in relazione all’avviso di accertamento della società.
La CTP, denegata la riunione dei due ricorsi invocata dall’Ufficio, accoglieva il ricorso annullando l’avviso di accertamento relativo alla socia (oggetto del presente giudizio), in quanto l’avviso relativo alla società era illegittimo perché emesso da un Ufficio incompetente.
L’Ufficio interponeva gravame alla Commissione tributaria regionale delle Marche (d’ora in poi , per brevità, CTR) chiedendone l’integrale riforma.
Anche la CTR non disponeva la riunione dei due giudizi e respingeva il gravame dell’Ufficio, rilevando come in pari data aveva statuito sull’appello relativo all’accertamento societario, annullandolo: ‘l’intervenuto annullamento del predetto atto impositivo presupposto comporta necessariamente il rigetto del presente appello’.
Per la cassazione della citata sentenza l’Ufficio ha proposto ricorso affidato a tre motivi. La contribuente è rimasta intimata.
Il ricorso è stato, quindi, fissato per l’adunanza camerale del 21/03/2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio deduce la «nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., dell’art. 2909 c.c. nonché dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. », per avere la CTR fondato la propria decisione, relativa all’avviso di accertamento della socia, sul coevo annullamento dell’avviso societario, disposto in pari data, con sentenza, quindi, necessariamente non passata in giudicato.
Con il secondo motivo l’Agenzia lamenta la «violazione dell’art. 39 comma 2 d.p.r. 600/73 e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1 lett. d) dpr 600/73 e 2727 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 cpc». Afferma che erroneamente la CTR avrebbe annullato l’avviso di accertamento in quanto non fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti; di contro, l’Ufficio rileva come l’accertamento induttivo puro previsto dal cit. art. 39, comma 1, lett. d), preveda la possibilità di essere fondato su presunzioni cd. supersemplici.
Con il terzo motivo di ricorso l’Ufficio denuncia la «nullità per violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 35 comma 3 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 e dell’art. 112 e 277 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.» per non avere la CTR valutato il merito della pretesa tributario, ovvero per non avere quantificato il reddito evaso in termini diversi da quelli accertati dall’Ufficio .
Osserva la Corte che preliminare all’esame dei motivi di ricorso è la questione, rilevabile d’ufficio da questa Corte, del mancato rispetto dell’integrità del contraddittorio nei gradi di merito.
4.1. Questa Corte regolatrice ha ripetutamente statuito, anche pronunciando a Sezioni Unite, che « in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica,
da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto auto ritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.l gs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio » (Cass., Sez. U., 04/06/2008 n. 14815; conf., tra le tante, Cass. 25/6/2018 n. 16730). Ne consegue che « in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento del maggior reddito delle società di persone e dei soci delle stesse, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci, in difetto del quale la sentenza, anche di appello, è affetta da radicale nullità ed il procedimento deve essere rinviato al giudice di primo grado » (Cass. 22/1/2018 n. 1472).
4.2. Invero questa Corte di legittimità non ha mancato di precisare che « nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, la violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci determina la rimessione della causa al primo giudice che, tuttavia, non è necessaria ove in sede di legittimità possa disporsi la ricomposizione del contraddittorio mediante la riunione; ciò si verifica quando, oltre a sussistere la piena consapevolezza di ciascuna parte processuale
dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, la complessiva fattispecie sia caratterizzata da: identità oggettiva quanto a ‘causa petendi’ dei ricorsi; simultanea proposizio ne degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici » (Cass. 24/2/2022 n. 6073).
4.3. Se i giudizi nei confronti della società e dei soci si sono svolti nei gradi merito separatamente, ma contestualmente, non sarebbe violato il litisconsorzio: «in tema di rettifica del reddito di una società di persone, l’inosservanza del litisconsorzio necessario tra la stessa ed i soci non spiega effetti quando le pronunce rese sui ricorsi siano sostanzialmente identiche ed adottate dallo stesso collegio nel contesto di una trattazione unitaria: ne deriva che la riunione dei giudizi può avvenire in sede di gravame, atteso che il rinvio al giudice di primo grado non sarebbe giustificato dalla necessità di salvaguardare il contraddittorio e si porrebbe in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo» (Cass. 15/02/2018, n. 3789).
Nella specie, pur essendo stati trattati contestualmente, ma separatamente, i giudizi relativi alla società ed alla socia, la mancata partecipazione dell’altro socio (COGNOME NOME) ai gradi di merito comporta la violazione del litisconsorzio; deve, quindi, dichiararsi la nullità dell’intero giudizio con rimessione della causa al giudice di primo grado, perché possa procedere alla trattazione unitaria del processo con tutti i litisconsorti.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata dichiarando la nullità dell’intero giudizio, e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno perché, in
diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio nel rispetto delle regole del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2025.