Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19741 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19741 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30368/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE FABRIZIO, COGNOME, RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE, domiciliati ‘ex lege’ in Roma INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE -ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende -controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA-PALERMO n. 3579/2021 depositata il 20/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
A seguito di verifica fiscale della GdF a carico di RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di noleggio di imbarcazioni, esitata in PVC contenente rilievi per gli anni dal 2002 al 2008 fondati su indagini bancarie, in data 12 novembre 2011, la DP di Palermo dell’Agenzia delle entrate notificava alla società ed ai soci, NOME COGNOME e NOME COGNOME l’avviso di accertamento n. TY302B502565/201, mediante il quale, relativamente all’a.i. 2006, ai fini delle ii.dd. ed ii., accertava un maggior reddito d’impresa, elevato dai dichiarati euro 34.692,00 ad euro 1.272.158,00, liquidando maggiori imposte, oltre interessi e sanzioni.
Società e soci impugnavano detto avviso nanti la CTP di Palermo, radicando il giudizio n. 2329/2012 r.g.
Dal ricorso per cassazione, peraltro, si apprende ulteriormente che
in data 13.9.2013 la Direzione Provinciale di Palermo notificava alla Sig.ra NOME COGNOME titolare della quota di partecipazione del 50% nella CYC, l’avviso di accertamento delle imposte sui redditi per il periodo d’imposta 2006, recante il n. TY301C103631/2011. Con il suddetto atto impositivo, fondato su quello emesso nei confronti della CYC , l’Ufficio accertava un reddito di partecipazione di € 636.079,00, pari alla metà del reddito d’impresa accertato nei confronti della società, e liquidava una maggiore IRPEF di
€ 274.754,00 e maggiori addizionali, regionale e comunale, per gli importi di € 8.662,00 e di € 1.238,00.
La Sig.ra COGNOME impugnava il predetto avviso di accertamento proponendo tempestivo ricorso (RGR n. 958/2014) dinanzi alla Commissione tributaria Provinciale di Palermo.
2.1. Inoltre,
in data 18.9.2013 l’Ufficio notificava al Sig. NOME COGNOME titolare della quota di partecipazione del 50% nella CYC, altro avviso di accertamento delle imposte sui redditi per il periodo d’imposta 2006, recante il n. TY301C103620/2011.
Con il suddetto atto impositivo, fondato su quello emesso nei confronti della CYC , l’Ufficio accertava un reddito di partecipazione di € 636.079,00 e liquidava una maggiore IRPEF di € 263.476,00 e maggiori addizionali, regionale e comunale, per gli importi di € 8.774,00 e di € 1.254,00.
Il Sig. COGNOME impugnava il predetto avviso di accertamento proponendo tempestivo ricorso (RGR n. 956/2014) dinanzi alla Commissione tributaria Provinciale di Palermo.
La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, con sentenza n. 1785/10/17 depositata in data 20.3.2017, respingeva il ricorso proposto (nell’ambito del giudizio n. 2329/2012 r.g.) da società e soci avverso l’avviso di accertamento n. CODICE_FISCALE/2011.
Società e soci proponevano appello.
4.1. Il ricorso per cassazione riferisce che essi
rilevavano la violazione del principio del contraddittorio e delle norme che disciplinano il litisconsorzio necessario, in considerazione della circostanza che le controversie avviate con i ricorsi dei soci , non erano state trattate congiuntamente .
In data 2.3.2021 gli appellanti presentavano un’apposita nota di produzione dei documenti (cfr. allegato n. 9 al presente ricorso) e con essa depositavano copia:
copia della comunicazione del dispositivo dell’ordinanza n. 376/01/2018 (cfr. allegato n. 10 al presente ricorso) emessa il 5.3.2018 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, Sez. I, recante la sospensione del giudizio (RGR n. 956/2014) avviato dal Sig. NOME COGNOME avverso l’avviso di accertamento delle imposte sui redditi per l’anno 2006, recante il n. TY301C103620/2011, );
copia della comunicazione del dispositivo dell’ordinanza n. 377/01/2018 (cfr. allegato n. 11 al presente ricorso) emessa il 5.3.2018 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, Sez. I, recante la sospensione del giudizio (RGR n. 958/2014) avviato dalla Sig.ra NOME COGNOME avverso l’avviso di accertamento delle imposte sui redditi per l’anno 2006, recante il n. TY301C103631 -2011 ).
La CTR della Sicilia, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello, così motivando:
Al riguardo questa Commissione Tributaria ritiene che i Giudici di prime cure abbiano adeguatamente motivato il rigetto del ricorso presentato contro l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate.
Di contro, gli appellanti, sia in primo grado che in secondo grado, non hanno dimostrato di avere realizzato un
ammontare di ricavi e di volume d’affari diverso da quello accertato.
Hanno mosso soltanto censure sulla procedura adottata dai verbalizzanti e dall’Ufficio, censure con riguardo alle quali, come già detto, i Giudici di primo grado hanno adeguatamente dimostrato la regolarità dell’operato dell’Amministrazione Finanziaria .
edoglianze di cui alta presente controversia sono le analoghe a quelle riguardanti tutte le altre annualità sottoposte a controllo fiscale dalla Guardia di Finanza e dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, e tutte le controversie, anche in secondo grado, si sono risolte con il rigetto dell’appello della parte contribuente.
Questa Commissione, comunque, con specifico riguardo alla contestazione della parte appellante riguardante l’adozione della procedura di accertamento di cui all’articolo 4l bis del D.P.R. 600/73, a prescindere da quanto già affermato in merito dagli altri Giudici, non può non rilevare che l’eccezione della parte appellante appare assolutamente pretestuosa. Non si vede, infatti, quale possa essere stato o quale potrebbe essere ancora il pregiudizio che la parte contribuente abbia subito o possa ancora subire attraverso l’adozione di tale forma di accertamento (parziale). L’unico pregiudizio poteva essere quello riguardante la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di effettuare altri controlli e notificare altri accertamenti. Una ipotesi, tuttavia, che ormai è assolutamente da escludere atteso che, a prescindere da qualunque altra considerazione, ed anche a prescindere dalla norma che prevede il raddoppio dei termini in caso di violazioni di natura penal -tributaria, l’annualità 2006 è abbondantemente colpita da decadenza, per cui nessun altro
contro
llo, parziale o generale, potrà essere effettuato nei confronti della società di che trattasi.
L’appello, pertanto, va rigettato .
Propongono i contribuenti ricorso per cassazione con cinque motivi; resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia (come da sintesi anteposta al ricorso): ‘Nullità della sentenza e del procedimento (art. 360, n. 4, c.p.c.) per violazione dell’art. 111 della Costituzione, degli artt. 101, 102, 112 e 115 del codice di procedura civile e degli artt. 14, 53 e 59 del D.Lgs. n. 546/1992, nonché per omessa pronuncia o comunque per carenza assoluta di motivazione, con riguardo al litisconsorzio necessario che avrebbe dovuto coinvolgere -tramite riunione o trattazione contestuale (‘simultaneus processus’) -le tre controversie introdotte con l’impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società ricorrente e degli ulteriori due avvisi di accertamento in materia di imposte sui redditi emessi nei confronti dei relativi soci in ragione dei maggiori redditi di partecipazione accertati’.
1.1. Il motivo è fondato e merita accoglimento.
1.2. Vale infatti il principio secondo cui, ai fini delle imposte sui redditi, l’imputazione per trasparenza ai soci di società di persone di maggiori redditi in derivazione da quello accertato in capo alla società determina, in sede di impugnazione, un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli uni e l’altra.
1.3. Un tanto, in effetti, costituisce il punto di approdo di una lunga elaborazione giurisprudenziale, culminata con il principio enunciato da Sez. U, n. 14815 del 04/06/2008, Rv. 603330 -01, a tenore del quale
l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci -salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio .
1.3.1. Il superiore principio si chiarifica e si specifica alla luce della motivazione della sentenza, che, particolarmente articolata, si propone qui in appresso per meri stralci ritenuti significativi:
2.4. Sul piano sostanziale (rectius: preprocessuale) l’accertamento del reddito sociale e l’accertamento del reddito dei singoli soci, sono in evidente rapporto di reciproca implicazione (non si può accertare il secondo se non
accertando il primo ed il primo condiziona l’accertamento del secondo). Sono due facce della stessa medaglia .
Quindi, l’attività di accertamento svolta nei confronti della società non può essere disgiunta da quella relativa ai soci:
unica è la materia imponibile, seppure soggetta a diversa disciplina, in ragione del carattere reale dell’imposta locale, rispetto al carattere personale dell’imposta statale;
unico è il risultato dell’accertamento, sia che lo si consideri nel suo complesso in capo alla società, sia che lo si consideri come la somma dei redditi imputati ai singoli soci in conseguenza dell’accertamento societario .
2.5. Sul piano processuale, in pratica, la unicità del rapporto tributario sostanziale con pluralità di soggetti, si è costantemente dissolta in una molteplicità di processi (tanti quanti sono i soggetti privati del rapporto), instaurati su impugnazione dei singoli avvisi di accertamento. In presenza di questa situazione, la giurisprudenza tributaria, preoccupata di prevenire possibili contrasti di giudicati, ha evidenziato l’esistenza del rapporto di pregiudizialità sostanziale tra le cause della società e quelle dei soci, subordinando l’esito di queste all’esito della prima, senza cogliere la sostanziale, inscindibile unicità dell’oggetto dei vari giudizi.
In linea di principio, per prevenire il rischio di conflitto di giudicati, due sono i rimedi previsti dal legislatore: la riunione dei procedimenti e/o la sospensione del giudizio dipendente. Accanto a queste due alternative, la prassi giurisprudenziale registra il fenomeno della motivazione per relationem .
La soluzione che meglio concilia tutte le diverse esigenze processuali (economia dei giudizi, rispetto del diritto al contraddittorio ed eliminazione del rischio di giudicati
contrastanti), è quella della riunione dei procedimenti connessi (simultaneus processus), prevista e disciplinata, per il processo tributario, dall’art. 29 del d.lgs. 546/1992 (nel giudizio di Cassazione si applica l’art. 274 c.p.c), che riguarda qualsiasi tipo di connessione (oggettiva, soggettiva, continenza, pregiudizialità) .
2.5.1. Il simultaneus processus, però, non è realizzabile, secondo la disciplina dettata dal citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29, nel caso in cui i ricorsi connessi siano pendenti in grado diverso o dinanzi a commissioni diverse. Ovvero, nel caso in cui il collegio rilevi che la riunione dei processi connessi ritardi o renda più gravosa la loro trattazione (art. 29, comma 3).
Quid iuris, nel caso in cui le cause connesse siano pendenti dinanzi a giudici diversi? Il codice di procedura civile dedica al problema degli effetti della connessione sulla competenza e alla riunione dei procedimenti connessi, pendenti dinanzi a giudici diversi, gli artt. 31 -36 (sezione 4^, del titolo 1^, libro 1^, intitolata appunto Delle modificazioni della competenza per ragioni di connessione), artt. 39, 40 e 103, 104. La particolare ed articolata disciplina tende a contemperare le regole di distribuzione della competenza per materia, valore e territorio con il principio del simultaneus processus, stabilendo apposite norme per la determinazione del giudice competente per le cause connesse, ovvero le altre regole per evitare contrasti di giudicati (art. 34: sospensione e artt. 39 e 40: riunione). Tali disposizioni non sono trasferibili, sic et simpliciter, nell’ambito del processo tributario, nel quale non è prevista una ripartizione della competenza anche per valore e/o materia .
Diverso è il caso della causa unica, erroneamente incardinala dinanzi a giudici diversi per singoli segmenti, che deve essere trattata necessariamente dinanzi ad un solo giudice. In questo caso non si tratta di riunire cause connesse, ma di ricomporre l’unicità della causa: la frammentazione processuale è l’effetto della patologica scomposizione della causa che deve essere ricomposta in un unico alveo processuale. E’ il caso in cui i litisconsorti necessari abbiano iniziati percorsi processuali separati (Cass. 1052/2007).
Quando c’è litisconsorzio necessario, la causa è unica e va proposta (o riunita) dinanzi ad un unico giudice, il quale (in mancanza di una distribuzione della competenza per materia e per valore) non può che essere quello preventivamente adito, dovendo disporre l’integrazione del contraddittorio. Dinanzi al primo giudice vanno eventualmente riuniti i ricorsi che nel frattempo siano stati proposti dinanzi ad una commissione tributaria con diversa competenza territoriale.
2.5.2. Quanto alla sospensione del processo, prevista dall’art. 295 c.p.c., la norma non sembra utilizzabile nel caso che qui interessa.
Infatti, quando le parti del processo non sono le stesse (nel processo pregiudiziale: la società c/o l’amministrazione finanziaria; in quello pregiudicato: i soci c/o l’amministrazione finanziaria), la sentenza avente ad oggetto il reddito della società non può avere l’efficacia (vincolante) propria del giudicato nei confronti dei soci che non abbiano partecipato (e non abbiano avuto la possibilità di partecipare) al relativo processo. Quindi, l’eventuale sospensione del processo relativo ai soci, non potendo avere un beneficio diretto dalla sentenza pronunciata nei confronti della società,
si risolverebbe in una inutile pausa processuale, difficilmente conciliabile con il principio della ragionevole durata del processo. Ma l’istituto della sospensione per pregiudizialità non è utilizzabile innanzitutto perché, nella specie, l’accertamento, più che essere graduale, è unico: non si tratta di processi da “mettere in fila”, ma da unificare. Se il socio ricorrente non contesta la propria qualità, o la propria quota di partecipazione alla società, sostanzialmente contesta l’accertamento sic et simpliciter. Ricorre quindi, giova ribadirlo, una ipotesi di litisconsorzio necessario originario, derivante dalla unicità dell’accertamento e delle sue conseguenze, sia nei confronti della società che nei confronti dei soci, in forza del quale il reddito sociale ed il reddito dei soci devono essere oggetto di un unico giudizio fin dal momento in cui l’accertamento unitario effettuato dall’ufficio, perdendo il suo carattere interno, venga notificato, con apposito avviso, ad uno qualsiasi dei suoi destinatari naturali .
2.6. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, ha disciplinato in maniera espressa ed autonoma, nel processo tributario, l’istituto del litisconsorzio necessario .
Nella specie, non v’ è dubbio che siamo di fronte ad un accertamento unico (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40), che riguarda inscindibilmente una pluralità di soggetti (art. 5 cit. TUIR), che rientra perciò nella specifica figura di litisconsorzio necessario originario, così come è stata ricostruita e definita nella citata giurisprudenza di questa Corte. Infatti, sia la società che i soci impugnano il medesimo accertamento e contestano l’obbligazione tributaria nel suo complesso e, conseguentemente, pro quota.
Naturalmente, non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci quando il contribuente svolga una difesa sulla base di eccezioni personali, come la qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento, o che riguardino la ripartizione del reddito tra i soci (nel qual caso il vincolo del litisconsorzio opera soltanto nei confronti di tutti i soci).
In definitiva, l’unicità dell’atto di accertamento (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la consequenzialità del riparto tra i soci (art. 5 cit. TUIR), costituiscono il presupposto unitario, che determina di per sé la situazione tipica del litisconsorzio necessario originario, anche se all’attività di accertamento non sia seguita la notifica dei relativi avvisi a tutti i soggetti interessati (società e soci). È sufficiente che venga notificato ed impugnato almeno un avviso di accertamento, perché si verifichi il presupposto del litisconsorzio necessario, sempre che il ricorso riguardi l’accertamento dei fatti sulla base dei quali è stato determinato il reddito della società. In questo caso, la domanda giudiziale riguarda comunque tutti i soggetti destinatari, effettivi o virtuali, dell’accertamento. Il fatto che l’amministrazione finanziaria non notifichi gli avvisi di accertamento a tutti i soggetti interessati non può impedire la celebrazione del giudizio nella completezza del contraddittorio .
L’eventuale formazione di giudicati parziali (riferiti, cioè, a singole posizioni), saranno valutati tenendo conto dei limiti soggettivi stabiliti dall’art. 2909 c.c. .
1.4. Dal superiore insegnamento delle Sezioni Unite emerge che, nelle società di persone, la necessarietà del litisconsorzio discende dall’indissolubilità dell’accertamento riguardante la società rispetto a quello riguardante i soci, trattandosi di due facce della stessa medaglia. La ricaduta processuale di tale impostazione di
matrice sostanziale implica l’indefettibilità -quale proiezione stessa del litisconsorzio originario -del ‘simultaneus processus’, nel senso che, unico essendo, in definitiva, l’accertamento, società e soci devono veder definita nella medesima sede processuale la loro posizione unitaria.
1.4.1. È per tale ragione che, in caso di introduzione di distinte impugnazioni, le Sezioni Unite indicano la strada maestra, ricorrendone i presupposti, della riunione delle cause, escludendo al contempo l’esperibilità dello strumento della sospensione della causa ‘personale’ rispetto a quella ‘sociale’.
1.4.2. In ciò -sia consentito di rilevare -emerge, in giurisprudenza, la differenza tra le società di persone e quelle di capitali: rispetto a queste ultime – a partire da Sez. 5, n. 23323 del 31/10/2014, Rv. 633099 -01) – si afferma infatti che,
in caso di pendenza separata di procedimenti relativi all’accertamento del maggior reddito contestato ad una società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio, quest’ultimo giudizio deve essere sospeso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 295 cod. proc. civ., in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, costituendo l’accertamento tributario nei confronti della società un indispensabile antecedente logico -giuridico di quello nei confronti dei soci, in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, e non ricorrendo, com’è per le società di persone, un’ipotesi di litisconsorzio necessario .
È interessante rilevare come, nella motivazione di quest’ultima pronuncia (cfr. fg. 3, ‘incipit’ del quarto capoverso), espressamente si rilevi:
Ed invero, questa Corte ha avuto modo di chiarire che in caso di pendenza separata di procedimenti relativi nei quali si controverte del maggior reddito nei confronti della società e del reddito di partecipazione contestato dall’ufficio ai singoli soci in dipendenza dell’accertamento operato a carico del sodalizio, non ricorrendo l’ipotesi del litisconsorzio necessario affermato per le società di persone (Cass., Sez. Un., 4 giugno 2008, n. 14815), il giudizio nei confronti del socio, per quanto attiene all’esistenza degli utili extracontabili realizzati dalla società, è pregiudicato dall’esito dell’accertamento effettuato nei confronti della società stessa.
1.4.3. Nelle società di persone, invece, proprio per via dell’originaria unitarietà dell’accertamento, che implica l’inscindibilità di un unico fascio di rapporti, non si realizza un accertamento sociale pregiudiziale che condiziona quello personale quale dipendente. Il concetto è bene espresso dalle Sezioni Unite, laddove, come visto, scrivono che ‘l’accertamento, più che essere graduale, è unico: non si tratta di processi da ‘mettere in fila’, ma da unificare’.
1.4.4. Per tale ragione, in caso di società di persone, il catalogo delle regole applicabili è dalle Sezioni Unite, al par. 2.8, dettagliato come segue:
se tutte le parti hanno proposto autonomamente ricorso, il giudice deve disporne la riunione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29, se sono tutti pendenti dinanzi alla stessa Commissione (la facoltà di disporre la riunione si trasforma in obbligo in considerazione del vincolo del litisconsorzio necessario).
Altrimenti, la riunione va disposta dinanzi al giudice preventivamente adito, in forza del criterio stabilito dall’art. 39 c.p.c., anche perché con la proposizione del primo ricorso
sorge la necessità di integrare il contraddittorio e quindi si radica la competenza territoriale, senza che possa opporsi la inderogabilità della stessa, sancita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5, comma 1. Il valore della integrità del contraddittorio, garanzia del giusto processo, tutelato da norma costituzionale (art. 111 Cost., comma 2), giustifica la deroga della competenza territoriale; ovvero, la proposizione del primo ricorso determina il radicarsi della competenza territoriale per tutti i litisconsorti, sulla base del criterio, stabilito per legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14) del simultaneus processus;
se, invece, uno o più parti non abbiano ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento, o avendola ricevuto non l’abbiano impugnato, il giudice adito per primo deve disporre l’integrazione del contraddittorio, mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 2).
1.5. A fronte di tutto quanto innanzi, la peculiarità del caso di specie consiste in ciò che l’avviso di accertamento sociale è stato notificato a società e soci e che sia l’una che gli altri l’hanno impugnato, mentre i soci, attinti ulteriormente da corrispondenti avvisi personali, hanno separatamente impugnato anche questi, instaurando giudizi che riferiscono essere allo stato sospesi in attesa della definizione del presente giudizio ritenuto principale.
1.6. Ora, l’impugnazione dell’avviso di accertamento sociale anche da parte dei soci, per quanto detto, non è sufficiente ad ossequiare l’insegnamento delle Sezioni Unite: è ben vero che partecipano al processo sociale tutti i contraddittori necessari, compresi i soci, sui quali automaticamente riverbera effetto l’accertamento sociale; e tuttavia, al cospetto di tutti tali contradditori, non si celebra un processo unitario coinvolgente tutte
le regiudicande, restando escluse proprio quelle riguardanti i soci relativamente alla determinazione dei loro redditi per trasparenza ex art. 5 tuir.
In altre parole, osservata la regola dell’integrità del contraddittorio sul (mero) piano soggettivo, nondimeno resta inosservata quella del ‘sinultaneus processus’ in funzione della contemporanea decisione di tutte le regiudicande: ‘simultaneus processus’ a tutela della cui celebrazione -non utilmente evocabile, secondo il Massimo Consesso nomofilattico, la sospensione delle cause personali dei soci ex art. 295 cod. proc. civ. – sovviene esclusivamente la riunione ex art. 29 D.Lgs. n. 546 del 1992, (finanche) obbligatoria in caso di contemporanea pendenza della causa sociale e delle cause personali dei soci dinanzi al medesimo giudice (come nella specie, ove, pronunciata la sentenza di primo grado nel 2017, pendevano dinanzi alla CTP di Palermo la causa sociale n. 2329/2012 e quelle personali dei soci nn. 956 e 958/14), atteso che, secondo le Sezioni Unite, ‘la riunione si trasforma in obbligo in considerazione del vincolo del litisconsorzio necessario’.
Ne consegue che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri (volti tutti a denunciare, sotto varie guise, la nullità della sentenza impugnata per motivazione inesistente od apparente), entrambe le sentenze di merito devono essere cassate, dovendo essere dichiarata la nullità dell’intero giudizio, con rimessione degli atti al primo giudice per la riunione con i giudizi promossi dai soci avverso gli avvisi di accertamento personali loro notificati.
Il particolare andamento processuale comporta la compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti tutti gli altri, cassa entrambe le sentenze di merito, dichiarando la nullità dell’intero giudizio, con rimessione degli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, affinché proceda alla celebrazione del giudizio unitamente a quelli promossi dai soci avverso gli avvisi di accertamento personali. Compensa integralmente le spese dell’intero giudizio.
Così deciso a Roma, lì 16 maggio 2025.