Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32873 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32873 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
LECCE NOME;
-intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 1602/52/15 depositata il 17.2.2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
Sulla base di un controllo della Guardia di Finanza di Avezzano con riguardo a una ditta individuale esercente commercio di autoveicoli, la RAGIONE_SOCIALE, e dei successivi accertamenti bancari e contabili, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ipotizzava la sussistenza di una società di fatto, operante NOME impresa cartiera interposta nel medesimo settore commerciale tra gli operatori comunitari e i reali acquirenti nazionali secondo il sistema RAGIONE_SOCIALE frodi carosello, società costituita da COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME amministratore di fatto, e COGNOME
IRPEF ACCERTAMENTO
RAGIONE_SOCIALE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7194/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
contro
NOME che si sarebbe occupato della distribuzione sul territorio italiano RAGIONE_SOCIALE autovetture.
Con un primo avviso di accertamento, recante il n. NUMERO_DOCUMENTO e notificato a COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, considerati ciascuno soci di fatto al 33,3% della società, venivano imputati alla società per l’anno di imposta 2004 un maggior valore della produzione netta ai fini Irap di euro 3.997.954,00 ed Iva per euro 799.591,00 per ricavi non contabilizzati.
Con successivo avviso di accertamento, recante n. NUMERO_DOCUMENTO, l’RAGIONE_SOCIALE contestava a COGNOME NOME in ragione della partecipazione di questi alla società di fatto per il 33,3%, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 t.u.i.r. e quindi NOME attribuzione per trasparenza della quota di reddito accertata nei confronti della società un reddito pari ad euro 1.332.954,00 con le conseguenti imposte ai fini Irpef per l’anno di imposta 2004.
COGNOME NOME impugnava questo accertamento a lui notificato innanzi alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Napoli contestando la metodologia utilizzata dall’Ufficio per la ricostruzione dei ricavi, la configurabilità della società di fatto, la propria qualità di socio e la sussistenza di concreti elementi di collegamento che potessero far presumere la gestione condivisa dell’impresa. L’RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso, rappresentando che l’accertamento svolto nei confronti della società era stato impugnato innanzi alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE de RAGIONE_SOCIALEAquila in un giudizio da considerarsi pregiudiziale e chiedendo, nel merito, il rigetto dell’impugnazione. La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Napoli, con la sentenza n. 505/29/09 depositata il 26/06/2009 accoglieva il ricorso, annullava l’accertamento e compensava le spese di lite.
L’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso in appello censurando la decisione di primo grado per violazione del contraddittorio e lesione del principio del litisconsorzio necessario. COGNOME NOME non si costituiva in giudizio. Con la sentenza n. 1602/52/15 depositata il 17.2.2015, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regionale di Napoli respingeva l’appello dell’Ufficio.
Avverso detta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, articolato su tre motivi. NOME NOME ha ricevuto rituale notifica del ricorso ed è rimasto intimato.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 15/11/2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. perché la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regionale avrebbe omesso di considerare e confutare il motivo di appello secondo il NOME il ricorso in primo grado con il NOME il contribuente aveva impugnato l’atto di accertamento doveva considerarsi inammissibile e improcedibile perché riguardava la partecipazione di COGNOME NOME alla società di fatto e il reddito imputato alla società stessa, tutte questioni che non potevano essere discusse perché relative al diverso atto di accertamento notificato alla società, quello recante n. NUMERO_DOCUMENTO.
Con il secondo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 14 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. perché la RAGIONE_SOCIALE avrebbe trascurato nella fattispecie l’esistenza di un litisconsorzio necessario, come invece eccepito dall’Ufficio nell’atto di appello 3. Con il terzo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2727 c.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. perché la
sentenza di appello, nel negare la concludenza degli elementi presuntivi offerti per suffragare la qualità di socio della società di fatto di COGNOME NOME, avrebbe violato principi consolidati in materia in tema di prova presuntiva e vincolo societario.
Il secondo motivo deve essere esaminato in via preliminare, attenendo alla integrità del contraddittorio, ed è fondato. Nei gradi di merito di questo giudizio si è discusso della legittimità dell’accertamento notificato a COGNOME NOME, uno dei soci della ipotizzata società di fatto, del reddito accertato nei confronti della società e, per trasparenza e per quota, imputato ai tre soci nella misura del 33,3% e cioè della quota di partecipazione stimata per ciascuno di essi. Si tratta di un accertamento che andava condotto unitariamente nei confronti della società e dei tre soci che la rappresentano e la compongono secondo la prospettazione dell’Ufficio.
4.1. La sentenza impugnata, decidendo su specifica eccezione sollevata dall’Ufficio appellante circa la violazione del litisconsorzio già intervenuta in primo grado, ha affermato che «avendo il contribuente contestato la sua qualità di socio di fatto nella ditta in parola (esclusa anche dai primi giudici) e dovendo tale giudizio anche in questa sede essere condiviso, come si dirà da qui a poco, non sussiste alcun rapporto di litisconsorzio tra il presente giudizio e quello pendente nei confronti della ditta».
4.2. La decisione è viziata da errata applicazione dei principi sulla unitarietà dell’accertamento e sul litisconsorzio necessario che sono stati chiaramente affermati da questa Corte in relazione alle società di fatto e alle società di persone; si consideri vieppiù che COGNOME NOME non faceva questioni meramente personali ma metteva in discussione l’accertamento stesso della società di fatto, quindi una società di persone, e che doveva trovare applicazione il principio secondo il NOME «in materia RAGIONE_SOCIALE, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni
dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone e RAGIONE_SOCIALE associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio» (Cass. s.u., 04/06/2008, n. 14815). Più di recente il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte è stato così ribadito: «nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti» (Cass. 13/02/2024, n. 3954).
4.3. Il secondo motivo di ricorso va accolto; la violazione del litisconsorzio necessario determina la nullità dell’intero giudizio e la necessità di rinviare al giudice di primo grado.
Il primo e il terzo motivo di ricorso, attenendo il primo ai rapporti tra il giudizio relativo alla società e il giudizio relativo a COGNOME NOME e il secondo al merito istruttorio della pretesa RAGIONE_SOCIALE, rimangono assorbiti.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il primo e il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE di primo grado della Campania cui è demandato di liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, del 15 novembre