Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34818 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34818 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2024
Oggetto: litisconsorzio necessario
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 20126/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME ;
– intimato –
avverso la sentenza n.7526/2021 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia depositata il 6.9.2021, non notificata;
nonché
sul ricorso iscritto al n. 20129/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. ;
-intimata – avverso la sentenza n.7528/2021 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia depositata il 6.9.2021, non notificata; nonché
sul ricorso iscritto al n. 20135/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
NOME COGNOME, quale socio della RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE ;
-intimato – avverso la sentenza n.7557/2021 della Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia depositata il 6.9.2021, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con tre sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia venivano rigettati altrettanti appelli proposto da ll’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate avverso le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Catania nn. 2008, 2001, 2010/12/2015 con le quali era stato accolto il ricorso, rispettivamente, di NOME COGNOME, della società RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME quale socio della società, contro gli avvisi di accertamento numero nn. NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO/2007 notificati per IVA e IRAP il primo e per IRPEF e addizionali da redditi di partecipazione relativi al l’anno di imposta 2001.
Nelle sentenze impugnate si legge che le riprese traevano origine dalla contestazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, fondata sulla scrittura privata del 14.02.2000 registrata il 3/3/2000 al n. NUMERO_DOCUMENTO dell’Ufficio Registro Atti Civili di Catania. Con tale atto la società RAGIONE_SOCIALE aveva stipulato un contratto di locazione ad uso di abitazione, ai sensi dell’art. 11 legge n.359 dell’8/8/1992, dell’immobile di cui era proprietaria con la società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE In considerazione del fatto che entrambe le società svolgevano la medesima attività (ristorante, pizzeria, trattorie, osterie e birrerie con cucina), l’Amministrazione finanziaria riteneva che l’immobile oggetto del contratto di locazione fosse per sua principale ed intrinseca natura strumentale all’attività svolta. Pertanto, concludeva che il provento derivante dalla sua locazione costituisse per la società RAGIONE_SOCIALE reddito d’impresa che doveva essere dichiarato fiscalmente. Dall’accertamento derivavano tre distinti avvisi, uno per la rettificazione del reddito della società di persone, notificato, oltre che alla società, anche ai due soci NOME COGNOME e NOME COGNOME, e uno per ciascuno dei due soci a titolo di ripresa
per maggior reddito da partecipazione, impugnati con cinque distinti ricorsi.
Il giudice di prime cure accoglieva i ricorsi introduttivi, per insussistenza del maggior reddito in capo alla società RAGIONE_SOCIALE, con contestuale annullamento degli avvisi di accertamento.
Il giudice d’appello, pur riconoscendo nella fattispecie i presupposti per il litisconsorzio necessario tra società e soci, non disponeva la riunione e decideva separatamente sugli appelli, confermando le decisioni di primo grado.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’RAGIONE_SOCIALE , affidato a cinque motivi in ciascun ricorso, mentre i contribuenti sono rimasti intimati.
Considerato che:
Pregiudizialmente dev’essere disposta la riunione ex art.274 cod. proc. civ. dei processi più recenti iscritti agli RGNN. 20129/2022 e 20135/2022 a quello più risalente iscritto all’RGN. 20126/2022 in presenza di litisconsorzio necessario tra ricorsi relativi a riprese per II.DD. e IVA dipendenti dal medesimo accertamento nei confronti di una società di persone e dei soci e, per la medesima ragione, i ricorsi riuniti devono essere rinviati a nuovo ruolo per trattazione congiunta con il ricorso iscritto all’NUMERO_DOCUMENTO pendente tra l’RAGIONE_SOCIALE e la socia NOME COGNOME ;
P.Q.M.
La Corte:
riunisce i processi iscritti agli RGNN. 20129/2022 e 20135/2022 al processo iscritto all’RGN. 20126/2022;
rinvia a nuovo ruolo i ricorsi riuniti per trattazione congiunta con il ricorso iscritto all’RGN 23159/2022.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.11.2024