Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22118 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 22118 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 05/08/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 28319/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avv . NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente agli avv. COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), NOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA-MILANO n. 2666/2016 depositata il 06/05/2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28/05/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO la RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE, sulla base dei rilievi contenuti nel p.v.c. del 21.6.2010 del RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, rettificava, ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette ed indirette, la dichiarazione NUMERO_DOCUMENTO, per l’anno d’imposta 2007, presentata dalla società RAGIONE_SOCIALE
Quest’ultima, unitamente alle socie RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) , ciascuna titolare del 50% del capitale sociale, aveva optato, in rapporto all’Ires, per il regime della trasparenza fiscale di cui all’art. 115 tuir.
In derivazione, la DP di RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emetteva l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO nei confronti di COGNOME, rettificando la relativa dichiarazione Modello NUMERO_DOCUMENTO 2008, per l’anno d’imposta 2007 (altro avviso, avente n. NUMERO_DOCUMENTO era emesso dalla DP di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di Ca’Sa).
La DP di RAGIONE_SOCIALE notificava a COGNOME ‘per conoscenza’ l’NUMERO_DOCUMENTO n. NUMERO_DOCUMENTO (p. 3 ric.).
COGNOME impugnava l’ avviso n. NUMERO_DOCUMENTO.
La CTP di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 83/1/12 del 5.6.2012, depositata in data 2.7.2012, dichiarava la propria incompetenza in
favore della CTP di RAGIONE_SOCIALE, attesa la pendenza, dinnanzi a questa, del giudizio instaurato da RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso presupposto e la configurabilità di un litisconsorzio necessario.
COGNOME riassumeva il giudizio nanti la CTP di RAGIONE_SOCIALE, che, con sentenza n. 5271 del 20.1.2014, depositata il 3.6.2014, respingeva il ricorso.
COGNOME proponeva appello, accolto dalla CTR della Lombardia, con sentenza n. 2666 del 7.10.2015, depositata in data 6.5.2016.
La CTR rilevava l’incompetenza territoriale della DP di RAGIONE_SOCIALE e del Giudice adito (‘In via preliminare la Commissione rileva l’incompetenza territoriale sia del Giudice adito sia dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE 1′), per essere la sede milanese di RAGIONE_SOCIALE, come da PVC, un ‘mero recapito e semplice domiciliazione presso lo studio del commercialista’, mentre la sede effettiva era a RAGIONE_SOCIALE, con conseguente competenza dei relativi Ufficio e Giudice, per l’effetto ‘annullando l’avviso di accertamento’ oggetto di giudizio siccome affetto da incompetenza assoluta.
Propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con tre motivi; resiste con controricorso COGNOME.
All’odierna pubblica udienza, il Sost. Proc. Gen., in persona del AVV_NOTAIO, conclude per l’accoglimento del ricorso; l’AVV_NOTAIO generale dello Stato, in persona dell’AVV_NOTAIO, insiste nel ricorso; nessuno compare per la parte privata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Primo motivo: ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1, co. 2, 4, 5, 18, 53 e 61 del D.Lgs. nr. 546/92, 1 del D.L gs. nr. 545/92 in relazione all’art. 360, co. 1, nr. 4, c.p.c.’.
1.1. Nell’impossibilità di comprendere il ‘Giudice adito’ di cui la CTR ha dichiarato l’incompetenza territoriale, comunque, l’avviso è stato emesso dalla DP di RAGIONE_SOCIALE, sicché è indubbio che, per il combinato disposto degli artt. 1, comma 1, D.Lgs. n. 545 del 1992 e 4, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, il Giudice competente per l’impugnazione era la CTP di RAGIONE_SOCIALE; la sentenza di primo grado, poi, è stata emessa dalla CTP di RAGIONE_SOCIALE, sicché è indubbio che, per il combinato disposto degli artt. 1, comma 1, D.Lgs. n. 545 del 1992 e 4, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, il Giudice competente per l’appello era la CTR della Lombardia.
Inoltre:
qualora la dichiarazione di incompetenza dovesse essere riferita al Giudice di secondo grado, la CTR, ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. n. 546 del 1992, non avrebbe potuto annullare l’avviso, ma al limite avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza e dichiarare il Giudice competente; qualora la dichiarazione di incompetenza dovesse essere riferita al Giudice di primo grado, avendo COGNOME, a seguito della dichiarazione di incompetenza della CTP di RAGIONE_SOCIALE, riassunto il giudizio dinanzi alla CTP di RAGIONE_SOCIALE, sussisterebbe violazione del comma 3 del citato art. 5, secondo cui ‘la sentenza della commissione tributaria che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l’incompetenza dichiarata e la competenza della commissione tributaria in essa indicata, se il processo viene riassunto a norma del comma 5’; in aggiunta, la CTR non avrebbe potuto rilevare d’ufficio l’incompetenza della CTP di RAGIONE_SOCIALE per non essere stata la relativa eccezione proposta con il ricorso introduttivo ed in ogni caso non avrebbe potuto annullare l’avviso, ma al limite avrebbe dovuto indicare il Giudice competente dinanzi al quale riassumere la causa.
Secondo motivo: ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25 della Costituzione, 1, co. 2, 4, 5, 18, 53 e 61 del D.Lgs. nr.
546/92, 1 del D.Lgs. nr. 545/92 in relazione all’art. 360, co. 1, nr. 2, c.p.c.’.
2.1. In subordine, le affermazioni della CTR, già censurate con il precedente motivo, laddove escludono la competenza del Giudice adito, sono censurabili anche in relazione all’art. 4 D.Lgs. n. 546 del 1992.
Terzo motivo: ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 della legge nr. 212/00, 46 c.c., 31, 41-bis, 58 e 59 del d.P.R. nr. 600/73, 115 del d.P.R. nr. 917/86 in relazione all’art. 360, co. 1, nr. 3, c.p.c.’.
3.1. RAGIONE_SOCIALE aveva la sede legale in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, talché, ai sensi degli artt. 31 e 58 DPR n. 600 del 1973, la competenza all’emissione dell’avviso era della DP di RAGIONE_SOCIALE.
Così riassunti i motivi di ricorso, deve d’ufficio, in via preliminare, rilevarsi il difetto di contraddittorio originario con i litisconsorti necessari per via dell’adesione di RAGIONE_SOCIALE al regime di trasparenza fiscale ex art. 115 tuir, con conseguente rimessione della causa al primo giudice.
4.1. Ed invero -come statuito da Cass. n. 24472 del 2 015 (Rv. 637559 -01), che mette conto di espressamente ribadire,
in materia tributaria, nel caso di rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi di una società RAGIONE_SOCIALE (nella specie, una RAGIONE_SOCIALE), in cui i soci hanno optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 116 del d.P.R. n. 917 del 1986, con conseguente automatica imputazione dei redditi sociali a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ex art. 14 del d.lgs n. 546 del 1992 nei confronti
di tutti i soci e della società, sicché il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
Gli atti di causa -previa, pronunciandosi su ricorso, cassazione senza rinvio della sentenza impugnata nel fascicolo che ne occupa -vanno rimessi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di RAGIONE_SOCIALE.
L’allora CTP di RAGIONE_SOCIALE era infatti il giudice dinanzi al quale la stessa COGNOME -senza aver proposto impugnazione -ha riassunto il giudizio dopo la declinatoria della competenza da parte della CTP di RAGIONE_SOCIALE.
A fronte di ciò, non v’è necessità di determinare il giudice competente ex art. 382, comma 2, cod. proc. civ., non ricorrendo l’ipotesi tipizzata di cassazione ‘per violazione RAGIONE_SOCIALE norme sulla competenza’, tanto più che la sentenza impugnata (a differenza di quanto sostenuto nei primi due motivi di ricorso) sebbene in motivazione abbia ritenuto l’incompetenza (anche) del ‘Giudice adito’, in realtà ha affermato la nullità assoluta dell’avviso oggetto di giudizio, sebbene di per se stesso promanante dalla DP di RAGIONE_SOCIALE, per violazione RAGIONE_SOCIALE regole sulla competenza territoriale, a sua volta ritenuta inderogabile e perciò rilevabile d’ufficio , dell’articolazione amministrativa emittente l’avviso presupposto .
P ertanto, nella sentenza impugnata, l’incompetenza del plesso giurisdizionale innanzi al quale è stata riassunta la lite costituisce una conseguenza ‘argomentativa’ dell’incompetenza ‘a monte’ dell’articolazione amministrativa responsabile dell’emissione dell’avviso presupposto (sì da escludersi che la CTR abbia pronunciato ‘ultra petita’ sull’incompetenza del ‘Giudice adito’, tant’è che una tale pronuncia non è contenuta in dispositivo ).
Ora, l ‘individuazione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di RAGIONE_SOCIALE è coerente (in conformità a quanto rilevato nel terzo motivo, meritevole di prospettica condivisione) con il dato che RAGIONE_SOCIALE aveva sede legale in RAGIONE_SOCIALE, ivi radicandosi dunque la competenza dell’ufficio ex art. 31 DPR n. 600 del 1973, secondo cui competente è l’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione. L’art. 58, comma 3, del medesimo DPR individua il domicilio fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche nel comune in cui si trova la sede legale, solo ‘in mancanza’ della quale affiora il criterio, meramente sussidiario, della sede amministrativa, ragion per cui la sede legale costituisce l’unico criterio rilevante per il radicamento della competenza (cfr., per una recente applicazione, Cass. n. 16487 del 2020), senza che incomba all’ufficio di effettuare valutazioni, oltretutto preliminari rispetto alla consistenza degli addebiti, sull’effettività o meno della stessa, assistita da una presunzione di corrispondenza alla realtà RAGIONE_SOCIALE pubbliche emergenze.
In contrario non rileva la giurisprudenza penale a termini del quale, ‘i n tema di reati tributari, la competenza territoriale per i delitti in materia di dichiarazione riguardanti le imposte relative alle persone giuridiche, si determina con riferimento al luogo in cui queste ultime hanno il domicilio fiscale, e che, di regola, coincide con quello della sede legale, ma che, qualora questa risulta avere carattere meramente fittizio, corrisponde al luogo in cui si trova la sede effettiva dell’ente’ (Cass. pen., Sez. 3, n. 20504 del 2014 e n. 27606 del 2020): per un verso, detta giurisprudenza si adegua alla regola civilistica, che espressamente conferma, a mente del luogo di normale consumazione dei reati dichiarativi, coincidente, in linea di principio, con la sede legale, per il fatto che questa rappresenta, non il centro decisionale dell’ente, quanto piuttosto lo spazio di operatività di chi agisce per esso; per altro verso, l’eccezionale -in
caso di fittizietà della sede legale -rilevanza di quella effettiva (che può, ma anche non, coincidere con l’amministrativa) si giustifica alla stregua di logiche tutte interne al diritto penale, per le quali il reato si consuma nel luogo di perfezionamento della condotta, che costituisce manifestazione, in capo all’agente e non all’ente, della violazione punibile: logiche inestensibili all’ambito tributario, il quale non ha riguardo alla condotta della persona fisica che agisce per l’ente, ma si focalizza sull’imputazione all’ente in sé -individuato (anche) attraverso la sede siccome resa nota all’esterno o mediante la qualifica di sede legale o, in mancanza, mediante l’operatività di quella amministrativa -della responsabilità per i debiti d’imposta.
Nella specie, in dipendenza dalla sede legale di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, l’ufficio competente, in difetto di determinazione dell’amministrazione ex art. 59 DPR n. 600 del 1973, non avrebbe potuto essere che quello meneghino, senza che ciò confligga con il fatto che le indagini sono state condotte dalla G.d.F. di RAGIONE_SOCIALE: invero, ‘g li accessi, le ispezioni o le verifiche, che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE effettui, anche d’iniziativa, in materia d’I.V.A. in collaborazione con gli Uffici tributari, ai sensi dell’art. 63 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (e successive modificazioni), non sono soggetti alle delimitazioni di competenza territoriale poste per gli organi dell’amministrazione finanziaria e, pertanto, sono utilizzabili a fini fiscali ancorché provengano da reparti di stanza in località diverse dalla sede dell’ufficio competente sul rapporto d’imposta’ (Cass. n. 90 del 2015).
P.Q.M.
Pronunciando su ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, rimettendo la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di RAGIONE_SOCIALE per la celebrazione del giudizio e per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese, comprese quelle del presente grado.
Così deciso a Roma, lì 28 maggio 2024.