Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20924 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20924 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2251/2019 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE COGNOME, COGNOME, con l’ avvocato NOME COGNOMEricorrenti- contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato
-resistente- nonché contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE, NOME
– intimati- avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, n. 9954/2017 depositata il 23/11/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE nonché i soci NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con cinque motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha confermato la pronuncia di primo grado di rigetto del ricorso proposto avverso quattro avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2004,
2005 e 2006, con i quali l’Agenzia delle entrate di Vallo della Lucania aveva imputato alla società un maggior reddito di impresa per ciascuna annualità, derivante dalla mancata fatturazione di servizi funebri e relative lapidi, da parte di NOME COGNOME, ex socio la cui formale esclusione dalla società veniva contestata, sotto un profilo sostanziale, da parte dell’Ufficio .
In particolare, l’Agenzia delle Entrate rilevava che , di fatto, la struttura societaria non aveva subito alcuna concreta variazione, essendo stato il reddito egualmente ripartito tra gli originari quattro soci nella misura del 25% ciascuno, e che le omesse fatturazioni erano riferibili non alla attività svolta da NOME COGNOME già socio, ma alla società.
L’Agenzia delle entrate ha depositato foglio di costituzione per l’eventuale udienza pubblica e NOME COGNOME è rimasto intimato, così come il Ministero dell’Economia e Finanze .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la «Violazione e la falsa applicazione degli artt. 210 c.p.c. e 7 D.Lgs. 546/1992, 2967 c.c. e 112 , 115, 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n 4 e 5 c.p.c.», deducendo i ricorrenti la «nullità del procedimento per omessa pronuncia sull’istanza di ordine di e sibizione avanzato dalla parte ex art. 210 c.p.c. e rivolto alla documentazione contabile detenuta dal socio escluso NOME COGNOME
Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la «violazione e la falsa applicazione degli artt. 7 d.lgs. 546/1992, 2967 c.c. e 115 e 116 c.p.c.», lamentando la «omessa pronuncia in riferimento alle contestazioni inerenti la mancata fatturazione delle c.d. lapidi».
Con il terzo motivo di ricorso si dedu ce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c. , la «Violazione dell’art. 2729 c.c., dell’art. 132, n. 4 c.p.c. nonché articolo 39, comma 1, del DPR n.
600/1973 per le imposte dirette e articolo 54, comma 2, del dpr n. 633/1972 per l’Iva» .
Con il quarto strumento di impugnazione si deduce, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c., la «Violazione e la falsa applicazione degli artt. 38, 39 e 41 DPR 600/73 art. 55 DPR 633/72 in relazione all’art. 62 D.Lgs. n. 546/1992 nonché omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia».
Con il quinto motivo i ricorrenti deducono la «Violazione artt. 36, comma 1, n. 4, D.Lgs. 546/1992 e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e degli artt. 2679 e 2729 del codice civile e art. 39 DPR. 600/73 e art. 54 del DPR 633/72».
Preliminarmente, la Corte osserva che dalla sentenza impugnata risulta che il ricorso originario era stato proposto dai tre soci della ‘A RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘ NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME che la CTR della Campania, con sentenza depositata il 16/04/2013, aveva rilevato la violazione del contraddittorio, rimettendo gli atti al giudice di primo grado per la integrazione nei confronti di NOME COGNOME rilevando che, nella prospettazione dell’Agenzia, questi aveva mantenuto la qualità di socio.
Si rileva peraltro: che, nella sentenza qui impugnata, i giudici di appello hanno dato atto che «La CTP di Salerno ordinava l’integrazione del Contraddittorio , ed i ricorrenti prontamente ottemperavano a tanto», senza specificare quali siano state le parti del giudizio riassunto avanti in primo grado; che la sentenza pronunciata all’esito del giudizio riassunto risulta essere stata impugnata dalla società e dai due soci COGNOME e COGNOME attuali ricorrenti, ma nulla risulta in merito alla posizione del socio NOME COGNOME
Ai fini della verifica del rispetto del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, previsto dall’art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, occorre pertanto acquisire i fascicoli dell’intero
giudizio di merito, ivi compresa la fase relativa al primo giudizio svoltosi avanti alla CTR di Salerno anteriormente alla pronuncia della CTR del 16/04/2013, di annullamento con rimessione al giudice di primo grado.
P.Q.M .
La Corte rinvia a nuovo ruolo , disponendo l’acquisizione dei fascicoli del giudizio di merito, come indicato in motivazione. Così deciso in Roma, il 03/07/2025.