Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10700 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10700 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15705/2018 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, con l’AVV_NOTAIO,
IRPEF -IVA -IRAP -IRES -SOCIETA’ A RISTRETTA BASE AZIONARIA AGEVOLAZIONI
-ricorrente – contro
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato
-controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise, n. 1353/2017, depositata in data 5 dicembre 2017.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate emetteva nei confronti di NOME COGNOME, in qualità di socia della società RAGIONE_SOCIALE e della società RAGIONE_SOCIALE, rispettivamente nella quota del 34% e del 40%, gli avvisi di accertamento ai fini Ires, Irap, Irpef e Iva, per gli anni di imposta 2002, 2003, 2004 e 2005, con cui l’Ufficio accertava e rettificava in
capo alla medesima il suo reddito di partecipazione, sulla base della presunzione di distribuzione degli utili in virtù della ristretta base societaria per quanto attiene alla RAGIONE_SOCIALE (per i periodi di imposta 2004 e 2005), ed in applicazione del principio di trasparenza di cui all’art. 5 del TUIR per quanto attiene alla RAGIONE_SOCIALE (per i periodi di imposta dal 2002 al 2005).
Avverso gli avvisi di accertamento la contribuente proponeva autonomi ricorsi dinanzi alla CTP di Campobasso che, con sentenza n. 272/2011, li riuniva e li accoglieva parzialmente, ordinando all’Ufficio la rideterminazione della pretesa tributaria, in considerazione della legislazione di favore prevista per i territori colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002, dei costi sostenuti per l’attività imprenditoriale esercitata dalla ricorrente e dai versamenti possibilmente corrisposti, dei versamenti possibilmente già effettuati e della proporzionale assegnazione dei redditi netti dalla medesima conseguiti.
Avverso tale senten za proponevano appello sia l’Ufficio, sia la contribuente, dinanzi alla CTR del Molise che, con sentenza n. 1353/2017, depositata in data 5 dicembre 2017, rigettava l’appello della contribuente e accoglieva l’appello proposto dall’Amministrazione. La CTR, per quanto riguarda la posizione della RAGIONE_SOCIALE, affermava l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali, in quanto alla data degli eventi sismici la società non era ancora attiva, avendo iniziato la sua attività a partire dal 2003. Anche con riguardo alla società RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE disconosceva le agevolazioni fiscali in quanto la società non aveva presentato all’Amministrazione la dichiarazione di definizione dei versamenti e dei carichi iscritti al ruolo a seguito della sospensione dei versamenti di natura tributaria a causa degli eventi sismici de quibus , requisito previsto dall’art. 3, quinto comma, d.l. 17 ottobre 2008, n. 182. I giudici di appello rilevavano inoltre che gli accertamenti nei confronti RAGIONE_SOCIALE società erano correttamente fondati su
movimentazioni bancarie non giustificate e che, in ordine ai costi di impresa portati in deduzione per le annualità oggetto dell’accertamento, la contribuente non aveva assolto all’obbligo di fornire atti o documenti idonei a comprovarne l’effettiva esistenza .
Avverso la predetta sentenza, indicata in epigrafe, la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso NOME COGNOME denuncia la «Violazione di legge, per erronea e/o falsa applicazione dell’art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ». Osserva la contribuente che la CTR avrebbe violato la disciplina del litisconsorzio necessario per non aver trattato unitariamente i ricorsi riguardanti l’accertamento dei redditi della RAGIONE_SOCIALE e la partecipazione della ricorrente nella predetta società e nella RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo strumento di impugnazione la contribuente denuncia la « Violazione di legge per erronea e/o falsa applicazione dell’art. 324 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ», eccependo la formazione di giudicato esterno a sé favorevole, consistente nella sentenze della CTR del Molise n. 103, n. 104 e n. 105 del 6 febbraio 2017, intervenute nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, annullando gli avvisi di accertamento per i periodi di imposta dal 2002 al 2005.
Con il terzo motivo di ricorso la contribuente lamenta la «Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ». Deduce che la CTR ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non avendo statuito con riguardo alla ripresa a tassazione per intero della quota di partecipazione della contribuente.
Con il quarto motivo si lamenta la «erronea e/o falsa applicazione della normativa post -sisma, e in particolare dell’art. 6 ter, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, nonché degli artt. 3 e 5, d.l. 23 ottobre 2008, n. 162, e dell’art. 6, comma 4 bis, legge n. 28 gennaio 2009, n. 2, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ». Afferma la ricorrente che la CTR avrebbe erroneamente dichiarato l’inapplicabilità dei benefici fiscali previsti dalla normativa invocata.
Con il quinto motivo di ricorso, rubricato anch’esso sub n. 4), la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione dell’art. 47 del Tuir, contestando in particolare la presunzione di distribuzione.
Va preliminarmente rilevato, come d’altronde eccepito con il primo motivo di ricorso, che, nel presente giudizio, l’intervenuta celebrazione dei gradi di merito del processo, relativo alla contestazione dell’avviso di accertamento attinente al reddito di partecipazione alla società di persone RAGIONE_SOCIALE, esclusivamente nei confronti di un socio, l’attuale ricorrente NOME COGNOME, risulta pacifica e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
6.1. A tale riguardo, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente
ad alcuni soltanto di essi (cfr., per tutte, Cass., Sez. U, 2008, n. 14815).
Siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario “originario”.
6.2. Ne deriva che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (cfr., altresì, Cass., ord., 28 febbraio 2018, n. 4580; Cass., ord., 22 gennaio 2018, n. 1472).
6.3. Va pertanto ribadito il principio di diritto che «Nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23261 del 27/09/2018; conformi, Cass., n. 14387/2014 e n. 24025/2018; Cass. n. 28729/2021 e, di recente, Cass. n. 5007/2023).
7. Né può apprezzarsi, a tale riguardo, con conseguente rigetto del secondo motivo di ricorso, l’effetto della invocata formazione di giudicati parziali, aventi ad oggetto l’annullamento degli atti di accertamento che hanno rettificato il reddito societario poi attribuito,
per trasparenza, alla ricorrente, in quanto le sentenze richiamate sono state prodotte in copia informe, e prive di attestazione di definitività.
Ancora, la violazione del litisconsorzio necessario riverbera, impedendone l’esame, sul terzo e quarto motivo di ricorso, aventi anch’essi ad oggetto la rettifica del reddito di partecipazione della menzionata società di persone.
Da tanto discende, per quanto attiene alla impugnazione della rettifica del reddito di partecipazione della ricorrente nella RAGIONE_SOCIALE , un vizio genetico di nullità dell’intero processo, che importa il rinvio della causa innanzi al giudice di primo grado.
Non può, al contrario, ritenersi sussistente la denunciata violazione del litisconsorzio necessario con riguardo alla imputazione alla socia -pro quota – degli utili extracontabili accertati nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, società ritenuta a ristretta base partecipativa, giacché «secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di socio di società di capitali, avente ad oggetto il maggior reddito da partecipazione derivante dalla presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati a carico della società partecipata, non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci, sussistendo unicamente il nesso di pregiudizialità dipendenza tra l’accertamento sociale e quello dei soci (Cass., Sez. VI, 8 ottobre 2020, n. 21649; Cass., Sez. VI, 28 agosto 2017, n. 20507; Cass., Sez. V, 10 gennaio 2013, n. 426; Cass., Sez. V, 31 gennaio 2011, n. 2214). Il mancato intervento (in astratto) di uno dei soci della società di cui è stata predicata la ristretta base non comporta violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992» (Cfr. Cass., V, n. 94/2022).
Tanto premesso, deve esaminarsi il quinto motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta la sussistenza della presunzione di distribuzione degli utili della predetta RAGIONE_SOCIALE.
11.1. Il motivo è infondato, per effetto del giudicato esterno formatosi, tra le medesime parti ed in relazione ai medesimi anni di imposta 2004 e 2005, in conseguenza dell ‘ ordinanza di questa Corte n. 29708/2019. Con tale pronuncia questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da COGNOME COGNOME avverso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate, con cui la contribuente, in qualità di ex rappresentante legale, ma anche di socia della RAGIONE_SOCIALE, ha impugnando la sentenza resa dalla CTR del Molise n. 153/2017, che ha confermato, in parte qua , la pronuncia di primo grado di rigetto parziale del ricorso introduttivo proposto, per gli anni 2004 e 2005 e con riguardo alla ritenuta distribuzione degli utili della società RAGIONE_SOCIALE a ristretta base sociale. In particolare, la CTR del Molise, con la pronuncia confermata dalla citata Cass. n. 29708/2019, ha ritenuto sussistente la presunzione di distribuzione degli utili per non essere stata fornita la prova del loro accantonamento o reinvestimento, desumendo poi dal rapporto di coniugio fra la COGNOME e l’amministratore unico della società un ulteriore elemento a sostegno del vincolo di solidarietà posto a base della presunzione di distribuzione extracontabile degli utili ai soci.
11.2. A tale riguardo va pertanto richiamato l’orientamento di questa Corte secondo cui, in materia tributaria, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo (così Cass. Sez. U. 16/06/2006, n. 13916).
12. In conclusione, rigettato il quinto motivo di ricorso, va dichiarata, per quanto attiene alla impugnazione della rettifica del reddito di partecipazione nella RAGIONE_SOCIALE, oggetto dei motivi da 1 a 4, la nullità dell’intero giudizio di merito, con cassazione in parte qua dell’impugnata sentenza e rimessione RAGIONE_SOCIALE parti avanti al giudice di primo grado, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, d.lgs. n. 546 del 1992 e procedere a nuovo esame dell’impugnazione originaria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il quinto motivo di ricorso e, per quanto attiene alla impugnazione della rettifica del reddito di partecipazione nella RAGIONE_SOCIALE, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso in diversa composizione, che provvederà in via preliminare ad ordinare l’integrazione del contraddittorio.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2025