Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20555 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20555 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7616/2014 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA SEZ.ST. BRESCIA n. 138/66/13 depositata il 20/08/2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 138/66/13 del 20/08/2013, la Commissione tributaria regionale della Lombardia – Sezione staccata di Brescia (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 32/02/12 della Commissione tributaria provinciale di Mantova (di seguito CTP), che aveva respinto i ricorsi riuniti proposti dal contribuente nei confronti di un invito al pagamento (procedimento R.G. n. 348/11), di un preavviso di iscrizione ipotecaria (procedimento R.G. n. 78/10) e di un’intimazione di pagamento (procedimento R.G. n. 253/11) aventi tutti ad oggetto il pagamento delle accise su oli minerali relative all’anno 1979.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva inoltrato al ricorrente, in solido con NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME un invito al pagamento della complessiva somma di euro 364.314,74, di cui euro 277.840,83 per accise su oli minerali, euro 8.987,90 per imposta di consumo su oli lubrificanti e la somma residua per accessori e spese.
1.2. Tale atto veniva impugnato con esito negativo da NOME COGNOME davanti alla CTP e nei confronti di ADM. Successivamente, con sentenza n. 71/66/10, la CTR dichiarava la nullità della sentenza impugnata e rimetteva gli atti al giudice di primo grado in ragione del difetto di litisconsorzio necessario nei confronti dei condebitori solidali, destinatari dell’invito al pagamento. Il procedimento veniva regolarmente riassunto da ADM davanti alla CTP.
1.3. NOME COGNOME impugnava, altresì, davanti alla CTP e nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE, di seguito solo RAGIONE_SOCIALE) un preavviso di iscrizione ipotecaria (procedimento R.G. n. 78/10), concernente una cartella di pagamento notificata al contribuente, e un’intimazione di pagamento (procedimento R.G. n. 253/11). Nel primo dei predetti procedimenti il giudice di primo grado disponeva che, a cura della cancelleria, fosse integrato il contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME.
1.4. La CTP disponeva, quindi, la riunione di tutti i menzionati procedimenti (R.G. n. 348/11, n. 78/10 e n. 253/11) e del procedimento R.G. n. 626/07, concernente una cartella di pagamento impugnata da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE). Con sentenza n. 32/02/12 dichiarava, quindi, estinto quest’ultimo procedimento (R.G. n. 626/07) e rigettava le domande di NOME COGNOME, concernenti gli altri tre procedimenti riuniti.
1.5. La CTR accoglieva l’appello di NOME COGNOME proposto nei confronti di Equitalia e ADM, evidenziando che: a) la CTP aveva tenuto una gestione irrituale dei procedimenti, non avendo integrato il contraddittorio nel procedimento R.G. n. 348/11 (invito al pagamento), per come disposto dalla sentenza n. 71/66/10 della CTR, passata in giudicato, con conseguente nullità della sentenza impugnata, essendo irrituale l’integrazione del contraddittorio da parte della segreteria; b) l’annullamento del ruolo nei conf ronti di NOME COGNOME doveva estendersi anche nei confronti di NOME COGNOME, vertendosi in materia di litisconsorzio necessario; c) la cartella di pagamento prodromica al preavviso di ipoteca e all’intimazione di pagamento non era stata mai ritualmente notificata a NOME COGNOME, con conseguente nullità dei menzionati atti; d) in ogni caso, l’iscrizione ipotecaria era mancante della sottoscrizione del
legale rappresentante di Equitalia, con conseguente nullità della stessa; e) l’invito al pagamento difettava di motivazione e, quindi, doveva essere annullato; f) l’eccezione di prescrizione quinquennale era infondata, tuttavia «l’accoglimento dell’eccezione pregiudiziale sulla irritualità della gestione dei procedimenti sui quali si pronunciato il giudice di primo grado, travolge l’intero processo decisorio impugnato con declaratoria di nullità di tutti gli atti intervenuti ed eventuale rimborso di quanto, nel frattempo, versato in pendenza della riscossione cottiva».
Equitalia impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
NOME COGNOME resisteva con controricorso e depositava anch’egli memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
Con ordinanza interlocutoria resa all’esito dell’adunanza del 04/05/2021 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che, come comunicato alla Cancelleria di questa Corte, il fascicolo d’ufficio, afferente la sentenza n. 138/66/2013, risulta irreperibile in quanto andato distrutto a seguito di un allagamento avvenuto nell’archivio, dove lo stesso era conservato.
1.1. Peraltro, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello per il quale la mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio non incide sulla regolarità della decisione, a meno che la sua consultazione sia indispensabile (Cass. n. 5819 del 23/03/2016; Cass. n. 18837 del 30/08/2010; Cass. n. 10665 del 09/05/2006).
1.2. Nel caso di specie l’esame del fascicolo d’ufficio non può dirsi indispensabile. Invero, le circostanze rilevanti ai fini della decisione
risultano accertate dalla CTR o, comunque, incontestate, per come emerge dagli atti difensivi delle parti; sono stati, altresì, prodotti in copia nel presente procedimento una serie di atti relativi ai giudizi di merito.
Sempre in via pregiudiziale va evidenziato che il ricorso per cassazione è stato legittimamente proposto da Equitalia Nord s.p.a. nei soli confronti del sig. NOME COGNOME e riguarda esclusivamente i procedimenti R.G. n. 253/11 (intimazione di pagamento), n. 78/10 (preavviso di iscrizione ipotecaria) e n. 348/11 (invito al pagamento).
2.1. Con un recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte è stato affermato che nel processo tributario con pluralità di parti non vi è necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di quelle parti il cui interesse alla partecipazione all’impugnazione è venuto meno (Cass. S.U. n. 11676 del 30/04/2024). Tale principio è vieppiù estensibile nel caso in cui la pluralità di parti è stata determinata in ragione della esistenza di più giudizi riuniti.
2.2. Orbene, applicando i superiori principi di diritto al caso di specie, va detto che il procedimento RG. n. 626/07, riguarda una cartella di pagamento impugnata unicamente dal sig. COGNOME Di tale giudizio è stata dichiarata l’estinzione già da parte del giudice di primo grado in ragione dell’annullamento disposto da ADM in data 17/11/2011, sicché correttamente il ricorso per cassazione non è stato proposto con riguardo a detto procedimento, essendo venuto meno l’interesse di entrambe le parti processuali, il sig. COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE
2.3. Nel procedimento R.G. n. 78/10 è stata disposta d’ufficio l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti, ma il preavviso di iscrizione ipotecaria riguarda unicamente il sig. COGNOME sicché deve escludersi l’inscindibilità delle controversie e la
sussistenza di un litisconsorzio processuale in ragione della menzionata pronuncia delle Sezioni Unite.
2.4. Nei procedimenti R.G. n. 253/11 (intimazione di pagamento) e n. 348/11 (invito al pagamento) le parti sono unicamente Equitalia e il sig. COGNOME atteso che, in quest’ultimo procedimento, l’ordine di integrazione del contraddittorio emesso dalla sentenza n. 71/66/10 della CTR non è stato adempiuto dalla CTP.
2.5. Ne consegue che il contraddittorio nel giudizio di legittimità può dirsi integro, diversamente da quanto contestato dal sig. NOME COGNOME
Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli art. 14 e 59, comma 1, lett. b), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per non avere la CTR -rilevata la disintegrità del contraddittorio con riferimento al procedimento relativo all’invito al pagamento (R.G. n. 78/10) in ragione del giudicato costituito dalla sentenza n. 71/66/10 della CTR -omesso di rimettere la causa al giudice di primo grado, pur riconoscendo che l’accoglimento dell’eccezione pregiudiziale avrebbe dovuto travolgere l’intera decisione. In buona sostanza, il giudice di appello avrebbe indebitamente affrontato il merito della controversia pur riconoscendo la mancata instaurazione di un valido contraddittorio tra tutte le parti.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1306, secondo comma, cod. civ. e, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR ritenuto che l’estinzione del giudizio, dichiarata dalla CTP nei confronti di NOME COGNOME si estenda anche a NOME COGNOME senza verificare se la
pronuncia di estinzione sia fondata su ragioni personali e senza tenere conto della diversità delle somme richieste.
Con il quinto motivo di ricorso, infine, si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000, per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’invito al pagamento non possa essere motivato per relationem (nella specie, alle sentenze penali irrevocabili emesse nei confronti di NOME COGNOME).
I tre motivi possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessione. Il primo motivo è fondato, mentre il secondo ed il quinto restano, conseguentemente, assorbiti.
6.1. Va premesso in punto di fatto che le seguenti circostanze sono incontestate, in quanto risultanti dallo svolgimento del processo esposto sia nel ricorso di Equitalia e che nel controricorso del sig. COGNOME: a) la sentenza della CTP ha riguardato quattro diversi procedimenti, recanti R.G. n. 626/07 (cartella di pagamento impugnata da NOME COGNOME), n. 78/10 (preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato da NOME COGNOME), n. 253/11 (intimazione di pagamento impugnata da NOME COGNOME) e n. 348/11 (invito al pagamento impugnato da NOME COGNOME); b) la CTP, nonostante il disposto della sentenza n. 71/66/10 della CTR, passata in giudicato, che ha disposto, nel procedimento concernente l’invito al pagamento, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, non ha provveduto a detta integrazione.
6.2. Orbene, poiché la sentenza n. 71/66/10 della CTR è passata in giudicato, il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha deciso sull’invito al pagamento senza la necessaria presenza di tutti i litisconsorti e, quindi, rimettere gli atti alla CTP, perché disponesse l’integrazione del
contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi. Erroneamente, invece, la causa è stata decisa nel merito a contraddittorio non integro, con conseguente nullità della sentenza di appello in parte qua e fondatezza del primo motivo di ricorso.
6.3. Il secondo e il quinto motivo di ricorso, invece, restano assorbiti, atteso che ogni questione in ordine all’estinzione dell’obbligazione del sig. COGNOME in conseguenza dell’annullamento dell’obbligazione del sig. COGNOME e in ordine alla idoneità della motivazione dell’invito al pagamento devono essere assunte nei confronti di tutti i legittimi contraddittori.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell’art. 140 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto l’inesistenza della notifica della cartella di pagamento, prodromica al preavviso di ipoteca e all’intimazione di pagamento, sulla base di eccezioni mai sollevate dal contribuente, limitatosi a contestare la mancata ricezione della cartella, e non rilevabili d’ufficio. Peraltro, non si verterebbe nemmeno in materia di inesistenza della notificazione, ma quest’ultima sarebbe stata regolarmente effettuata per compiuta giacenza.
7.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
7.2. Il motivo è infondato nella parte in cui la ricorrente sostiene che la CTR avrebbe ritenuto l’inesistenza della notificazione della cartella di pagamento al sig. COGNOME atto prodromico al preavviso di fermo e all’intimazione di pagamento successivamente notificati, sebbene quest’ultimo non abbia mai formulato in giudizio il relativo rilievo.
7.3. Invero, a fronte della produzione della prova della notificazione degli atti prodromici da parte dell’agente della
riscossione, è onere specifico del giudice, in applicazione del principio di acquisizione della prova, valutare autonomamente la documentazione prodotta, senza che possa ritenere valida la notifica in applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115, primo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 33189 del 18/12/2024).
7.4. Il motivo è, invece, inammissibile nella parte in cui si contesta la valutazione di inesistenza della notificazione che, secondo Equitalia, sarebbe regolarmente avvenuta per compiuta giacenza.
7.5. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, « In tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo » (Cass. n. 5185 del 28/02/2017; Cass. n. 31038 del 30/11/2018), sempre che la trascrizione integrale della medesima si rende necessaria in quanto strettamente funzionale alla comprensione del motivo (Cass. n. 1150 del 17/01/2019).
7.6. Nel caso di specie, Equitalia non ha trascritto la relata di notifica della cartella di pagamento, necessaria ai fini della valutazione in ordine alla legittimità dell’atto, sicché il motivo pecca all’evidenza di specificità.
Con il quarto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, per avere la CTR erroneamente ritenuto necessaria la sottoscrizione dell’avviso di iscrizione ipotecaria da parte del responsabile del procedimento.
8.1. Il motivo è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
8.2. Invero, una volta rigettato il terzo motivo, il preavviso di fermo e l’intimazione di pagamento notificati al contribuente sono invalidi in ragione dell’omessa notificazione dell’atto prodromico,
sicché è del tutto superfluo discutere in questa sede della sottoscrizione del preavviso di iscrizione ipotecaria.
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il quinto, rigettati gli altri; va dichiarata la nullità delle sentenze di primo e secondo grado, con conseguente cassazione delle stesse in relazione al motivo accolto e rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Mantova, in diversa composizione, perché, pervia integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi, proceda a nuovo esame e alla liquidazione delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il quinto, rigettati gli altri; cassa le sentenze di primo e secondo grado in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Mantova, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 30/01/2025.