Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20562 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20562 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
Oggetto: Tributi – Avviso di accertamento – Litisconsorzio necessario.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12144/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente -contro
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, rappresentato e difeso da sé stesso;
-controricorrente -avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 442/25/16, depositata il 23 febbraio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 marzo 2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 442/25/16 del 23/02/2016 la Commissione tributaria regionale della Puglia (di seguito CTR) rigettava l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 140/06/13 della Commissione tributaria provinciale di Foggia (di
seguito CTP), la quale aveva parzialmente accolto, previa riunione, i separati ricorsi proposti da NOME COGNOME avverso tre avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relative agli anni d’imposta 2005 e 2006.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese RAGIONE_SOCIALE parti, due dei menzionati avvisi di accertamento conseguivano all’accertamento induttivo del reddito della RAGIONE_SOCIALE, della quale il contribuente era socio al 95%, mentre il terzo riguardava l’attività professionale di NOME COGNOME, con conseguente rettifica del reddito a seguito di indagini bancarie.
1.2. La CTR rigettava l’appello di AE evidenziando che: a) con riferimento all’accertamento per l’anno d’imposta 2006 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE era stata correttamente dichiarata la carenza di legittimazione del socio receduto, mentre non era stata intaccata la definitività dell’accertamento nei confronti della società; b) con riferimento all’accertamento per l’anno d’imposta 2005 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME (di seguito RMM), le fatture contestate riguardavano acconti di un appalto non ultimato nel 2005, sicché le stesse dovevano essere tassate nell’esercizio successivo; c) con riferimento, infine, al maggior reddito professionale doveva essere confermata la statuizione della CTP che aveva ridotto la misura dei ricavi imputati al contribuente.
Avverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
NOME COGNOME resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che, con riferimento all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo all’anno 2005 e all’attività professionale del controricorrente, è pacificamente intervenuta la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 6 del d .l. 23 ottobre 2018, n.
119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, con il versamento di tutte le rate indicate nel piano di rateizzazione.
1.1. Ne consegue che, con riferimento a detto avviso di accertamento, va senz’altro dichiarata l’estinzione (parziale) del giudizio.
Il contribuente osserva che il giudizio dovrebbe estinguersi anche con riferimento all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo all’anno 2005, con il quale sarebbe stato imputato al socio COGNOME, titolare del 95% RAGIONE_SOCIALE quote di RAGIONE_SOCIALE, un reddito di partecipazione conseguente al maggior reddito accertato nei confronti della società, reddito già considerato nel contesto dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO.
2.1. Peraltro, formalmente, detto avviso non risulta essere stato definito dal contribuente e la sussistenza di una intervenuta cessazione della materia del contendere non può essere delibata in questa sede.
2.2. Non è stata definita nemmeno la pretesa concernente l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO e relativo all’anno 2006. Tale atto impositivo attribuisce al socio COGNOME, a titolo di reddito di partecipazione, la quota parte del reddito d’impresa accertato nei confronti di RAGIONE_SOCIALE; pretesa alla quale l’Amministrazione finanziaria non ha mai rinunciato, avendo proposto -anche in relazione alla stessa -sia appello che ricorso per cassazione.
3.1. Orbene, per quanto concerne questi ultimi due avvisi, deve osservarsi che sia il giudizio di primo grado che quello di secondo grado si sono svolti in assenza di tutti i litisconsorti necessari (cfr., ex multis , Cass. n. 16730 del 25/06/2018; Cass. n. 27603 del 30/10/2018; Cass. n. 15116 del 11/06/2018; Cass. n. 1472 del 22/01/2018; Cass. n. 26648 del 10/11/2017; Cass. n. 15566 del 27/07/2016; Cass. n. 7789 del 20/04/2016; Cass. n. 25300 del 28/11/2014), vale a dire di RAGIONE_SOCIALE e dei soci di minoranza della società (è pacifico, infatti, che NOME
NOME COGNOME sia titolare di una quota del 95% della stessa), con conseguente nullità dei menzionati giudizi.
4. In conclusione, va dichiarata l’estinzione parziale del giudizio con riferimento all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, oggetto di definizione agevolata; per il resto, pronunciando sul ricorso, va dichiarata la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenze di primo e secondo grado con conseguente cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenze e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia, in diversa composizione, per nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio con i litisconsorti necessari pretermessi, e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione parziale del giudizio con riferimento all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO; per il resto, pronunciando sul ricorso, cassa le sentenze di primo e secondo grado e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 13 marzo 2024.